15 OTTOBRE – ALCUNI CHIARIMENTI

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Ci avviciniamo alla data dell’entrata in vigore degli effetti previsti dal DL 127 sulle certificazioni verdi previste per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro. Raccogliendo le domande più frequenti che ci avete fatto vogliamo provare a riassumere cosa sappiamo ad oggi, cosa possiamo fare e cosa invece rimane ancora da capire in modo chiaro

“Devo comunicare prima che non avrò il greenpass? E’ lecito che mi chiedano il greenpass già oggi? La mia azienda mi sta chiedendo il possesso del greenpass settimana per settimana, è giusto?”

Il primo giorno in cui la certificazione verde può essere chiesta a lavoro (escluso ovviamente chi lavora già nei settori dove sono in vigore gli altri decreti governativi) è Venerdì 15 Ottobre. Richieste antecedenti a questa data non sono legittime visto che il decreto, anche se pubblicato, entra in vigore solo in quella data. Sulla comunicazione il decreto prevede che “è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19”. Pertanto la certificazione è richiesta solo per accedere ai luoghi di lavoro e non preventivamente.

“I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati”

Spetta quindi al lavoratore comunicare il non possesso al datore di lavoro al primo giorno di assenza oppure comunicare il non possesso nel momento in cui si accede al luogo di lavoro e si è sottoposti a controllo. Le verifiche possono avvenire anche a campione ma il decreto prevede espressamente che “le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.” Quindi ad oggi l’unico modo autorizzato è l’utilizzo dell’app verificaC19 che tutela il lavoratore da due diritti: non mettere a conoscenza l’origine del QR code mostrato (vaccino, tampone o guarigione) e la non memorizzazione dei dati. Quest’ultimo punto rende NON LEGITTIME richieste preventive per l’organizzazione del lavoro. Chiedere in anticipo il possesso della certificazione verde (sia solo come informazione che come consegna del QR con relativa scadenza) è una procedura che molti stanno tentando ma che non è consentita come già ribadito dal garante per la privacy per il decreto che ha istituito la certificazione verde come condizione necessaria per accedere ad attività abituali quali le palestre (https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9696596)

“Ma se non mi chiedono niente posso andare?”

Il lavoratore ha l’obbligo di accedere al luogo di lavoro solo in possesso della certificazione verde. Se il datore di lavoro non controlla questo non vi esonera dall’obbligo di legge. Pertanto in caso di controlli da parte delle autorità (oppure dallo stesso datore di lavoro a campione in un momento successivo all’entrata) siete sanzionabili: “Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e’ stabilita in euro da 600 a 1.500.” Come previsto dal comma 8, inoltre, sarete anche sottoposti a sanzione disciplinare in caso di accesso al luogo di lavoro senza avere la certificazione (L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore).

Non sono previste sanzioni economiche e disciplinari in caso comunichiate la mancanza della certificazione prima di accedere al luogo di lavoro, in questo caso sarete ritenuti “assenti ingiustificati” con la sospensione dello stipendio senza conseguenze disciplinari o rischio di licenziamento

“Devo comunicare ogni giorno di non essere a lavoro? E in che modo?”

“I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 [..] sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione”

Leggendo il testo del decreto quindi sembra sufficiente comunicare la mancanza di certificazione solo il primo giorno di assenza. Dopo di che “fino alla presentazione” si è considerati assenti secondo DL 127 senza ulteriori comunicazioni. Visto che comunque il DL 127 dà ampio spazio organizzativo alle singole attività raccomandiamo di leggere attentamente modalità di comunicazione e frequenza di comunicazione della mancanza di certificazione in modo da evitare contenziosi con il proprio datore di lavoro. In generale sarebbe auspicabile comunicare l’assenza in modo scritto, in modo che sia tracciato che l’assenza sia riconducibile al DL127 (quindi senza conseguenze) e non a scelte immotivate che porterebbero a problemi disciplinari.

“Come posso protestare? Posso scioperare?”

Il modo migliore per protestare è astenersi dal lavoro (almeno) il giorno 15 in modo simbolico. Al momento i lavoratori non provvisti di certificazione sono oltre 3 milioni, un numero che paralizzerebbe il paese e quindi permetterebbe di lanciare un segnale al Parlamento chiamato a convertire il DL entro novembre pena decadenza. In questo caso non è necessario aderire a uno sciopero in quanto l’assenza per mancanza di certificazione è prevista dalla legge e vi tutela da eventuali azioni disciplinari. In linea generale un’azione concreta sarebbe quella di astenersi il più possibile da lavoro qualora la vostra posizione sia delicata e difficilmente sostituibile. In base alla vostra disponibilità economica invitiamo quindi ad astenersi dal lavoro più giorni possibili, anche scegliendo di alternare tamponi ad assenze per rendere ingestibile l’organizzazione del lavoro. Se è vero che i datori di lavoro hanno l’obbligo di applicare la legge, è vero che solo una spinta unita fra lavoratori e datori di lavoro possono portare a un cambiamento del testo del decreto. Occorre quindi un sacrificio da parte di tutti, il decreto ci permette di assentarci da lavoro senza necessità di aderire a uno sciopero indetto da un sindacato. E’ sufficiente comunicare la mancanza di certificazione verde e legando la vostra assenza a questa motivazione. Ricordiamo che non è prevista mai la sanzione disciplinare o il licenziamento.

“Cosa succederà alla mia busta paga? Posso essere licenziato?”

Il decreto prevede espressamente che durante i giorni considerati “assenza ingiustificata” per mancanza di certificazione verde non si venga pagati ma NON si possa in alcun modo essere sanzionati ulteriormente o licenziati. Quindi anche se alcuni datori di lavoro minacceranno licenziamenti ad oggi la legge non lo prevede in nessun modo. Purtroppo però i giorni non lavorati non verranno retribuiti e quindi non verranno pagate le ore di assenza e i relativi contributi. Precisiamo che per i lavoratori dipendenti le trattenute sono in funzione del reddito pertanto a fronte di un ipotetico mese di astensione riceveremo una busta paga a zero senza trattenute IRPEF.

“Il controllo può essere fatto solo all’ingresso o anche successivamente durante l’orario di lavoro? E se mi scade durante il giorno sono sanzionabile?”

A differenza di quanto previsto per i lavoratori della scuola nel DL 127 il controllo all’ingresso è solo indicato come prioritariamente ma non obbligatorio ( comma 5 “I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”). Questo significa che nei protocolli operativi i datori di lavoro potranno specificare la modalità dei controlli (all’ingresso, a campione, a tutti i lavoratori o in modalità mista fra tutte le possibili) rimanendo nei limiti previsti dal decreto. Ne consegue che se la vostra certificazione verde scade (perché generata da tampone) durante l’orario di lavoro e siete sottoposti al controllo siete sanzionabili dal datore di lavoro (con sanzione amministrativa più disciplinare in quanto siete stati trovati nel luogo di lavoro senza certificazione valida). Invitiamo quindi tutti i lavoratori a non accedere ai luoghi di lavoro qualora la certificazione sia scaduta per non incorrere in sanzioni e problemi con il datore di lavoro.

Staff C.Li.Va. Toscana

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