DECRETO LEGGE N. 221 – 24 DICEMBRE 2021 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”

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Nella serata del 24 Dicembre è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il nuovo DL 221 sulle nuove misure restrittive del Governo in merito al Covid19 , trovate il testo integrale a questo link.

Come di consueto andiamo ad analizzare i punti salienti del nuovo testo:

– PROROGA STATO DI EMERGENZA (31 Marzo 2022)

– PROROGA DELL’UTILIZZO DEL GREENPASS BASE PER LAVORO, MEZZI DI TRASPORTO E UNIVERSITA’ (fino al 31 Marzo 2022)

– RIDUZIONE DELLA DURATA DEL GREENPASS (CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19) (dal 1 Febbraio 2022)

– OBBLIGO DI MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO (dal 25 Dicembre al 31 Gennaio 2022)

– MASCHERINA FFP2 (dal 25 Dicembre al 31 Gennaio 2022)

– GREENPASS RAFFORZATO ANCHE PER CONSUMI AL BANCO (dal 25 Dicembre al 31 Marzo 2022)

– CHIUSURA DI SALE DA BALLO, DISCOTECHE E EVENTI DI MASSA E FESTE ALL’APERTO (Dal 25 dicembre al 31 Gennaio 2022)

– ACCESSO DEI VISITATORI A STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO ASSISTENZIALI E HOSPICE (dal 30 Dicembre al 31 Marzo 2022)

– ULTERIORI UTILIZZI DEL GREENPASS RAFFORZATO IN ATTIVITA’ DOVE FINORA ERA SUFFICIENTE IL GREENPASS BASE (Dal 10 Gennaio 2022 al 31 Marzo 2022)

– DISPOSIZIONI PER CHI ENTRA IN ITALIA (dal 25 Dicembre 2021)

– TRACCIAMENTO CASI POSITIVI A SCUOLA

– MASCHERINE FFP2 A SCUOLA

– PROROGA STATO DI EMERGENZA (31 Marzo 2022)

Lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 Marzo 2022, andando quindi oltre i due anni dal suo inizio (31 Gennaio 2020). Attendiamo quindi da chi di dovere ulteriori chiarimenti visto che il limite della durata delle emergenze è 24 mesi.

Contestualmente a questa proroga sono stati prorogati al 31 Marzo 2022 i termini di vecchi decreti (19/2020 e 33/2020) che autorizzano il Governo ad adottare misure urgenti per contrastare il rischio di diffusione del virus Covid-19 in tema di circolazione, chiusura di strade, parchi o attività e di quarantena per i soggetti venuti a contatto con positivi.

– PROROGA DELL’UTILIZZO DEL GREENPASS BASE PER LAVORO, MEZZI DI TRASPORTO E UNIVERSITA’ (fino al 31 Marzo 2022)

Al comma 3 dell’articolo 8 del DL 221 vengono modificati al 31 Marzo 2022 i termini di scadenza dei seguenti utilizzi del greenpass base (precedentemente al 31 Dicembre 2021). Quindi verrà richiesto il greenpass base fino al 31 Marzo 2022 nei seguenti casi previsti dalla legge 87/2021:

– Per gli studenti universitari che accedono alle lezioni (9-ter comma 1)

– Per i visitatori che accedono alle strutture di istituzioni scolastiche (9-ter.1 comma 1)

– Per chiunque acceda alle strutture universitarie, alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni collegate all’università (9-ter.2 comma 1)

Mezzi di trasporto (aerei, navi, traghetti, treni regionali e intercity/alta velocità, autobus a noleggio, trasporto pubblico locale, funivie e cabinovie al chiuso (9-quater comma 1)

– Accesso ai luoghi di lavoro per settore pubblico (9-quinquies comma 1)

– Accesso agli uffici giudiziari per magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (9-sexies comma 1)

– Accesso ai luoghi di lavoro per il settore privato (9-septies comma 1)

Di fatto quindi tutte le limitazioni ai luoghi di lavoro pubblico e privato, mezzi di trasporto e università vengono prorogate al 31 Marzo 2022. 

Inoltre per effetto del comma 5 dell’articolo 8 vengono prorogate al 31 Marzo 2022 tutte le disposizioni sull’utilizzo già in zona bianca del greenpass rafforzato al posto del greenpass base che avevamo visto nel DL 172

– RIDUZIONE DELLA DURATA DEL GREENPASS (CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19) (dal 1 Febbraio 2022)

A partire dal 1 Febbraio il greenpass rilasciato al termine del ciclo vaccinale avrà una durata di 6 mesi anziché 9 (comma 3) . Viene ridotta a 6 mesi anche la durata del greenpass a seguito della cosiddetta “terza dose o booster” prevista dal comma 4-bis.

Questo vuol dire che chi ha effettuato le due dosi prima del 1 Agosto 2021 si troverà il 1 Febbraio privo di certificazione verde (6 mesi). Quindi nel mese di Gennaio tutti coloro che si sono vaccinati nei mesi di Giugno e Luglio dovranno effettuare la terza dose pena la perdita della certificazione verde nel momento in cui entrerà in vigore il termine di questo nuovo decreto (esempio chi si è vaccinato il 15 Luglio oggi ha un greenpass valido fino al 15 Marzo, con la riduzione del termine a 6 mesi dal 1 Febbraio vedrà ridursi la scadenza al 15 Gennaio trovandosi di fatto senza greenpass).

– OBBLIGO DI MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO (dal 25 Dicembre al 31 Gennaio 2022)

Dal 25 Dicembre 2021 fino al 31 Gennaio 2022 per quanto disposto dall’articolo 4 del DL 221 “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto, di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca”

Quindi anche in zona bianca viene applicata la norma di questo DPCM 2021 che riporta quanto segue:

Art.1 comma 1: 1. E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.

Art.1 comma 2: 2. Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

Pertanto a differenza di quanto riportato dai giornali in zona bianca vige l’obbligo di avere “i dispositivi di protezione delle vie respiratorie” sempre con sé e di indossarli sempre nei luoghi al chiuso mentre all’aperto si possono continuare a non indossare se è garantito l’isolamento continuativo da persone non conviventi.

Per cui se camminate da soli o con la famiglia in un luogo non affollato anche oggi NON si deve indossare nessuna mascherina. Non va inoltre indossata (comma 3 punto c) se state svolgendo attività sportiva oltre ai bambini sotto 6 anni o a chi ha un esonero di un medico per patologie incompatibili. 

– MASCHERINA FFP2 (dal 25 Dicembre al 31 Gennaio 2022)

Viene introdotto l’obbligo di indossare una mascherina di tipo FFP2 (quindi non più di tipo chirurgico o di stoffa) nelle seguenti situazioni:

– spettacoli aperti al pubblico che si svolgano al chiuso o all’aperto in sale teatrali, da concerto, cinema, intrattenimento o musica dal vivo o assimilati

– eventi e competizioni sportive al chiuso o all’aperto 

– mezzi di trasporto (art. 9-quater dl 52 convertito in legge 87/2021) come aerei, navi, traghetti, treni, autobus, funivie, cabinovie, mezzi di trasporto pubblico locale o regionale

Sempre all’articolo 4 viene impedita la consumazione di cibi e bevande al chiuso per le attività elencate nei primi due punti (spettacoli e eventi sportivi al chiuso). Quindi si accederà al cinema, ad esempio, solo con greenpass rafforzato, indossando una FFP2 e senza poter mangiare o bere per tutto il tempo della permanenza…

– GREENPASS RAFFORZATO ANCHE PER CONSUMI AL BANCO (dal 25 Dicembre al 31 Marzo 2022)

L’articolo 5 introduce la necessità di possedere il greenpass rafforzato (vaccinazione o guarigione) per “il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione”. Sono esclusi da questo obbligo i minori di 12 anni e chi è esonerato dalla vaccinazione (comma 3 dl 52)

Quindi per entrare in un bar o in un ristorante e acquistare da asporto NON serve nessun greenpass, mentre servirà il greenpass da vaccinazione o guarigione (c.d. rafforzato) per consumare al banco o al tavolo al chiuso in qualsiasi servizio di ristorazione.

 -CHIUSURA DI SALE DA BALLO, DISCOTECHE E EVENTI DI MASSA E FESTE ALL’APERTO (Dal 25 dicembre al 31 Gennaio 2022)

Vengono vietate dall’articolo 6 feste e concerti che implichino assembramenti anche in spazi aperti. Vengono inoltre chiuse tutte le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Questa chiusura ovviamente riguarda le attività, quindi anche chi ha greenpass da vaccino non potrà entrare in quanto la norma non ricade sui cittadini ma sulle attività stesse.

– ACCESSO DEI VISITATORI A STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO ASSISTENZIALI E HOSPICE (dal 30 Dicembre al 31 Marzo 2022)

L’accesso dei visitatori in queste strutture potrà avvenire solo in possesso di una delle seguenti condizioni:

– Vaccinazione completa sia del ciclo primario (1 dose se J&J o 2 se gli altri vaccini) più la dose di richiamo (booster o terza dose)

– Vaccinazione con ciclo primario (1 dose se J&J o 2 se gli altri vaccini) o guarigione (quindi il cosiddetto “greenpass rafforzato”) unito però ad un test (antigienico o molecolare) eseguito entro le 48 ore precedenti. 

Viene quindi introdotto un ulteriore livello di sbarramento, ovvero le 3 dosi di vaccino o 2 dosi con tampone. Per ora questa certificazione non ha un nome e infatti nel decreto viene derogato il controllo in modalità cartacea, questo in attesa probabilmente che nell’app verificac19 venga introdotto il “mega greenpass” nelle modalità di controllo.

Specifichiamo che come da titolo questa limitazione vale PER I VISITATORI e non per i lavoratori di queste strutture. 

– ULTERIORI UTILIZZI DEL GREENPASS RAFFORZATO IN ATTIVITA’ DOVE FINORA ERA SUFFICIENTE IL GREENPASS BASE (Dal 10 Gennaio 2022 al 31 Marzo 2022)

Dal 10 Gennaio non sarà più sufficiente il greenpass base ma servirà quello rafforzato (vaccino o guarigione) nei seguenti casi:

– Musei, luoghi della cultura e mostre (punto c)

– Piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere al chiuso inclusi gli spogliatoi e le docce (sono esclusi solo chi accompagna persone non autosufficienti per età o disabilità) (punto d)

– centri termali (punto f)

– centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso (punto g)

– sale gioco, sale scommesse, bingo e casinò (punto h)

Per tutti i dettagli vi lasciamo il link alla legge 87 dove sono stati ripresi questi punti per delimitare l’applicazione del greenpass rafforzato (vedere articolo 9-bis)

Anche in questo caso sono esclusi i minori di 12 anni o chi è esentato dalla vaccinazione per motivi di salute e le disposizioni riguardano i cittadini che accedono a questi servizi o attività e non i lavoratori.

– DISPOSIZIONI PER CHI ENTRA IN ITALIA (dal 25 Dicembre 2021)

L’articolo 11 introduce delle disposizioni per chi entra in Italia (quindi sia turisti che vengono in Italia sia cittadini italiani che rientrano dall’estero). Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera effettuano, anche a campione, presso aeroporti, porti o alle frontiere test antigienici o molecolari ai viaggiatori che entrano in Italia. In caso di positività il viaggiatore, a proprie spese, deve sottoporsi a isolamento fiduciario per 10 giorni.

Su questo punto vogliamo specificare che la permanenza in “covid hotel” di 10 giorni è prevista solo DOVE NECESSARIO, e non obbligatoria. Si potrà fare isolamento nella propria abitazione in caso di rientro in Italia dopo un viaggio.

– TRACCIAMENTO CASI POSITIVI A SCUOLA

All’articolo 13 vengono stanziati 9 milioni di euro per “assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole per l’a.s. 2021-2022 “attraverso il “supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test e di quelle correlate di analisi e refertazione attraverso laboratori militari della rete di diagnostica molecolare” 

Ci sono poi ulteriori stanziamenti di soldi pubblici per il personale medico e paramedico che svolgerà l’attività di testing ma nel decreto non ci sono dettagli su come verranno utilizzati questi fondi aggiuntivi.

Restano quindi solamente notizie di giornale, non confermate dal testo di legge, i test al rientro dalle vacanze natalizie per gli studenti. La situazione quindi andrà monitorata nelle prossime settimane per individuare eventuali iniziative ministeriali su attività di testing agli studenti.

– MASCHERINE FFP2 A SCUOLA

All’articolo 16 vengono previste le forniture di mascherine FFP2 o FFP3 alle scuole destinate al personale scolastico (a-bis del DL 111):

“a-bis sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3”

Nessuna novità quindi per gli studenti a differenza di quanto scritto nella giornata di Natale e che aveva allarmato alcuni genitori.

Abbiamo provato a riassumere i punti salienti introdotti da questo decreto rilasciato durante la vigilia di Natale. Ovviamente anche in questo caso il decreto andrà convertito entro 60 giorni pena decadenza e seguiremo l’iter parlamentare per segnalare eventuali modifiche significative a questo testo

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