DECRETO LEGGE N. 1 DEL 2022 – “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19,in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”

DECRETO LEGGE N. 1 DEL 2022 – “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19,in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”

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Pubblicato in gazzetta ufficiale in data 7 Gennaio il nuovo decreto annunciato qualche giorno fa che introduce nuovi obblighi e restrizioni e regolamenta i casi di covid nelle scuole. Come sempre analizziamo il testo per punti in modo da conoscere il decreto e le date di entrata in vigore dei vari provvedimenti.

Il testo integrale potete trovarlo a questo link

– ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI I CITTADINI CHE ABBIANO COMPIUTO IL 50 ESIMO ANNO DI ETA’ (Validità 8 Gennaio – 15 Giugno 2022)

– ESTENSIONE “GREENPASS RAFFORZATO” SUI LUOGHI DI LAVORO (Validità 15 Febbraio 2022 – 15 Giugno 2022)

– SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (Validità dal 1 Febbraio 2022)

– ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PER PERSONALE UNIVERSITARIO, FORMAZIONE ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE COREUTICA E ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (Validità 1 Febbraio 2022 – 15 Giugno 2022)

– ESTENSIONE DEL “GREENPASS BASE” PER SERVIZI ALLA PERSONA, PUBBLICI UFFICI, SERVIZI POSTALI, BANCARI, FINANZIARI E ATTIVITA’ COMMERCIALE (Validità 20 Gennaio 2022/1 Febbraio 2022 – 31 Marzo 2022)

– GESTIONE CASI POSITIVI A SCUOLA (Validità dall’8 Gennaio 2022)

– ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI I CITTADINI CHE ABBIANO COMPIUTO IL 50 ESIMO ANNO DI ETA’

Dall’8 Gennaio al 15 Giugno 2022 si applica l’obbligo vaccinale (ciclo primario e dose booster visto che il testo richiama i precedenti obblighi per categoria agli articoli 4, 4-bis e 4-ter) per tutti “i cittadini italiani, per i cittadini di altri stati membri UE residenti in Italia, per i cittadini stranieri iscritti al SSN” che “abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”.

Sono esentati dagli obblighi coloro che hanno esenzione medica al vaccino (attestata da medico di medicina generale o medico vaccinatore) mentre hanno il differimento chi ha avuto “infezione da sars-cov-2 fino alla prima data utile prevista dalla circolare del Ministero della salute”. Quindi ad oggi è esentato chi ha avuto il covid-19 da meno di 4 mesi, essendo questo il termine minimo per poter eseguire il vaccino una volta contagiati (diverso dal termine di 6 mesi del super greenpass).

L’obbligo si applica anche a chi compirà il 50 esimo anno di età dall’8 Gennaio al 15 Giugno 2022.

– ESTENSIONE “GREENPASS RAFFORZATO” SUI LUOGHI DI LAVORO (Validità 15 Febbraio 2022 – 15 Giugno 2022)

Tutti coloro che ricadono nell’obbligo vaccinale per età (50 anni compiuti) sono tenuti dal 15 Febbraio ad accedere ai luoghi di lavoro con il “greenpass rafforzato” ovvero quello che si ottiene tramite vaccinazione o guarigione (dl 52 art.9 comma 2 lettera a, b e c-bis)

Responsabili del controllo sono “i datori di lavoro pubblici e privati” e “i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria” in base al tipo di lavoro che si svolge.

Per quanto disposto dall’articolo 4-quinquies comma 3 chi ha compiuto 50 anni e svolge attività fuori dal proprio luogo di lavoro “a qualsiasi titolo” (quindi come esterno) può essere controllato sia dal proprio datore di lavoro che da quello del luogo dove va a svolgere la prestazione lavorativa.

Sanzioni: Come per il precedente obbligo di “greenpass base” chiunque risulti privo di certificazione “al momento dell’accesso al luogo di lavoro” o “comunichi di non esserne in possesso” verrà considerato assente ingiustificato senza retribuzione (con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro) fino al 15 Giugno 2022 o fino alla presentazione della certificazione.

La sanzione per chi entra comunque a lavoro e viene controllato successivamente risultando privo di certificazione va da 600 a 1500 euro oltre alle conseguenze disciplinari.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita il datore di lavoro adibisce il lavoratore a mansioni anche diverse “in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio” ma in questo caso non ci sono decurtazioni dallo stipendio.

Nota: La certificazione è richiesta per “accedere ai luoghi di lavoro” quindi sono esclusi i lavoratori in smart working, in ferie, malattia, congedi, eccetera secondo quanto già visto con il decreto per il greenpass base nei luoghi di lavoro.

– SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (Validità dal 1 Febbraio 2022)

Dedichiamo un paragrafo apposito alla sanzione pecuniaria introdotta dall’articolo 4-sexies di questo decreto, non tanto per l’ammontare della cifra (100 Euro) ma per le modalità di accertamento che lasciano quantomeno sconcertati.

Prima di tutto saranno soggetti a sanzione amministrativa coloro che alla data del 1 Febbraio 2022 rientrino in una di queste 3 casistiche:

– Non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario (quindi “la prima dose”)

– Non abbiano completato il ciclo vaccinale primario nel rispetto dei termini previsti dalla circolare ministeriale (quindi “la seconda dose” o la dose da effettuarsi dopo 4 mesi in caso di precedente malattia)

– Non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo primario nel rispetto dei termini previsti dal “greenpass rafforzato” (quindi “dose booster” a 6 mesi dalla seconda dose o 6 mesi dall’unica dose per chi ha avuto la malattia)

ovviamente nel caso ricadano nei presupposti di età ( 50 anni compiuti).

Attenzione però al comma 2 di questo articolo : “la sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter” , ovvero a tutti coloro che sono soggetti a obbligo vaccinale per il tipo di lavoro (sanitari, personale RSA e scuola). Sarà da capire ulteriormente se la sanzione di 100€ verrà quindi erogata alle persone di età superiore ai 50 (anche se non occupati) e, in più, a tutti i lavoratori soggetti a obbligo vaccinale indipendentemente dall’età come sembra da una prima lettura del testo.

Per la modalità di irrogazione della sanzione il decreto introduce un passaggio di dati molto (sottolineiamo MOLTO) delicato:

– La sanzione viene irrogata dal Ministero della Salute tramite l’Agenzia delle entrate

– L’elenco delle persone a cui verrà irrogata si basa su “elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal Ministero della Salute “anche acquisendo i dati dal Sistema Tessera Sanitaria”

– Per le finalità di cui sopra il “Sistema tessera sanitaria” è autorizzato al trattamento delle informazioni acquisite dall’anagrafe nazionale vaccini

Una volta ricevuto dal Ministero della Salute (tramite Agenzia delle entrate) la comunicazione “ai soggetti inadempienti dell’avvio del procedimento sanzionatorio” si avranno 10 giorni di tempo per comunicare alla ASL locale il differimento, esenzione o altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità a eseguire la vaccinazione.

In caso di opposizione al giudice di pace l’avvocatura dello Stato sarà la controparte che vi troverete davanti per contestare la sanzione.

– ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PER PERSONALE UNIVERSITARIO, FORMAZIONE ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE COREUTICA E ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (Validità 1 Febbraio 2022 – 15 Giugno 2022)

Passato in sordina nelle conferenze stampa ma il DL 1/2022 introduce l’obbligo vaccinale anche alle categorie in oggetto a partire dal 1 Febbraio 2022 con sospensione, in caso di inadempimento, fino al 15 Giugno 2022.

La procedura di accertamento è la medesima prevista dagli obblighi delle altre categorie di lavoro.

– ESTENSIONE DEL “GREENPASS BASE” PER SERVIZI ALLA PERSONA, PUBBLICI UFFICI, SERVIZI POSTALI, BANCARI, FINANZIARI E ATTIVITA’ COMMERCIALE (Validità 20 Gennaio 2022/1 Febbraio 2022 – 31 Marzo 2022)

Per quanto riguarda il greenpass base (quello che si ottiene quindi oltre che tramite vaccino e guarigione anche con tampone per 48 ore) il DL 1/2022 prevede l’estensione per l’accesso ad altre attività che lasciano “sconcertati”:

– servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc.) -> Dal 20 Gennaio

– pubblici uffici, servizi postali, bancari, finanziari e ATTIVITA’ COMMERCIALI (salvi quelli necessari “per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona) -> Dal 1 Febbraio o dalla data di efficacia del DPCM che definisce le attività incluse/escluse

– colloqui con i detenuti -> Dal 20 Gennaio

– avvocati difensori, consulenti, periti e ausiliari del magistrato nei tribunali -> Dall’8 Gennaio

La lista delle “attività essenziali” verrà individuata da DPCM entro 15 giorni. Vi chiediamo quindi per favore di NON chiederci in privato se questo o quel negozio rientra o no nei servizi essenziali fino all’uscita di questo testo. Non appena il DPCM verrà pubblicato vi informeremo nel dettaglio.

– GESTIONE CASI POSITIVI A SCUOLA (Validità dall’8 Gennaio 2022)

Viene descritta la procedura dei casi positivi a scuola, differenziata per tipologia.

Questa procedura si applica solo agli alunni.

– Nidi e scuole infanzia (quindi 0-6 anni): Con un caso di positività viene interrotta l’attività per 10 giorni

– Scuole primarie: Con un caso di positività viene fatto un tampone a tutta la classe (T0) e uno a 5 giorni (T5) (il tampone può essere molecolare o rapido antigienico). Se da questo screening massivo emerge almeno un altro caso (quindi totale 2 casi positivi) la classe viene messa in DAD per 10 giorni.

– Scuole secondarie di I grado e II grado: Con un caso di positività la classe rimane in presenza con “auto sorveglianza” ma indossando le mascherine FFP2 in aula. Con due casi di positività la procedura viene differenziata in base allo stato vaccinale/guarigione da covid:

– vaccinati o guariti da meno di 4 mesi oppure vaccinati con dose di richiamo -> mascherine ffp2 ma didattica in presenza con auto sorveglianza se ci sono sintomi covid.

– per gli altri studenti che non ricadono nelle condizioni descritte precedentemente si applica la DAD per 10 giorni.

Con 3 casi di positività tutta la classe viene messa in DAD per 10 giorni, a prescindere dallo stato vaccinale o di guarigione.

Nota: Al momento non è chiaro se si possa applicare la quarantena di 14 giorni senza tampone (o 10 con un tampone) per gli studenti al posto dello screening massivo (2 tamponi t0 e t5 a distanza di 5 giorni) come previsto dalla circolare 11 Agosto. Non appena sarà chiarito questo vi informeremo.

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