SENTENZA TAR LOMBARDIA – DENTISTA SOSPESO PUÒ LAVORARE SENZA CONTATTI INTERPERSONALI
Importante sentenza del TAR Lombardia in questi giorni nei confronti di un dentista sospeso per l’obbligo vaccinale imposto dal Governo:
“Osserva il Collegio che, nell’ambito delle professioni sanitarie, esistono delle attività, praticabili grazie alla tecnologia sanitaria, che il personale sanitario può svolgere senza necessità di instaurare contatti interpersonali fisici, quali ad esempio l’attività di telemedicina, di consulenza, di formazione e di educazione sanitaria, di consultazione a distanza mediante gli strumenti telematici o telefonici, particolarmente utili per effettuare una prima diagnosi sulla base di referti disponibili nel fascicolo sanitario telematico e per fornire un’immediata e qualificata risposta alla crescente domanda di informazione sanitaria, le quali non potrebbero essere svolte in caso di sospensione dall’esercizio della professione sanitaria.”
Pertanto un iscritto all’albo non può entrare in contatto con pazienti ma NON può essergli impedito di lavorare e, quindi, di essere sospeso dall’albo.
Per questo il giudice ha stabilito che “Il nono motivo del ricorso introduttivo nonché il nono ed il decimo dei motivi aggiunti devono dunque essere accolti e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto di accertamento adottato dall’ATS di -OMISSIS-, nella parte in cui estende la sospensione dal diritto di svolgere le prestazioni professionali anche a quelle prestazioni che, per loro natura o per le modalità di svolgimento, non implicano contatti interpersonali o non sono rischiose per la diffusione del contagio da Sars-CoV-2.”
Infine la pronuncia pone anche dubbi sul fatto che la sospensione dal diritto di svolgere mansioni che implicano contatti interpersonali debba coincidere con la sospensione dall’albo:
“La sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportino comunque il rischio di diffusione del contagio non può dunque coincidere con la sospensione dall’iscrizione all’albo professionale, ancorché la vaccinazione sia stata elevata a <<requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati>>.”
Questa sentenza crea un precedente importante per tutti coloro che ricadono nell’obbligo vaccinale ma possono (o potrebbero) svolgere il loro lavoro senza contatti con altre persone senza contatti (per es: gli amministrativi del settore sanitario che non hanno contatto con il pubblico, o tutti coloro che hanno già usufruito dello Smart working durante il lockdown) mettendo dei paletti a questa deriva di obblighi e ricatti sul lavoro a cui assistiamo.
Invitiamo tutti quindi a NON arrendersi! È grazie anche a chi sta facendo ricorsi che riusciremo a creare dei precedenti che possono aiutare tutti noi a ripristinare diritti cancellati a colpi di decreti e circolari. R-ESISTENZA!
Staff C.Li.Va. Toscana
T.me/clivatoscana
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