PRECISAZIONI SU OBBLIGO VACCINALE

Alla luce della pubblicazione del DL 24 del 24 Marzo vogliamo precisare alcuni piccoli ma significativi punti che potrebbero non essere sufficientemente chiari:

Un decreto legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale salvo eventuali date specificate negli articoli.

Nel caso specifico del DL 24 quindi l’entrata in vigore dei provvedimenti più significativi è la seguente:

– Nuove regole isolamento e auto sorveglianza (articolo 4): 1 aprile
Quindi dal 1 Aprile anche chi non è vaccinato non sarà più sottoposto a quarantena preventiva in caso di contatti con soggetto positivo. Si applicherà l’auto sorveglianza di 10 giorni con mascherina FFP2 e tampone solo in caso di sintomi.

– Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (articolo 5): 1 Aprile (fino al 30 aprile)
Nuova regolamentazione delle mascherine al chiuso.
Si ricorda che all’articolo 5 ci sono due punti importanti: comma 8 equipara le mascherine chirurgiche ai DPI (per coloro che nell’ambiente lavorativo devono indossare la FFP2) e comma 5 che stabilisce che, anche al chiuso, “l’obbligo non sussiste quando per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi”

– Greenpass base (articolo 6): 1 Aprile (fino al 30 aprile)

Quindi le attuali limitazioni del greenpass base valgono fino al 31 marzo, dal 1 aprile per un mese varranno quelle previste dal nuovo DL 24 (decadranno quindi obbligo per negozi, posta, banca, eccetera)

– Greenpass rafforzato (articolo 7): 1 Aprile (fino al 30 aprile)

Analogamente a quanto previsto dal greenpass base anche per l’utilizzo del greenpass rafforzato fino al 31 marzo valgono le attuali regole dopo di che entreranno in vigore per un mese le nuove disposizioni

– Obblighi vaccinali (articolo 8): 25 Marzo

Gli obblighi vaccinali per personale scolastico, difesa, polizia, eccetera dal 25 marzo NON potranno più comportare la sospensione della retribuzione. Pertanto chi fa parte di queste categorie ed è stato sospeso DEVE CHIEDERE IMMEDIATO REINTEGRO E RIPRISTINO DELLA RETRIBUZIONE. Dal 25 marzo infatti entra in vigore il nuovo articolo 8 del dl24.

Analogamente anche chi ha compiuto 50 anni dal 25 marzo può recarsi a lavoro con il greenpass base, essendo entrato in vigore il nuovo decreto. Se si è oggetto di provvedimento di sospensione per mancanza di greenpass rafforzato dal 25 marzo fino al 30 aprile l’accesso è consentito con greenpass base (articolo 4-quinquies)

Non ci sono invece purtroppo buone notizie per i lavoratori sanitari e RSA in quanto l’obbligo è stato prorogato fino al 31 dicembre

– Gestione casi positivi a scuola (articolo 9): 1 Aprile

Le nuove regole per le quarantene a scuola vanno in vigore dal 1 aprile fino a fine anno scolastico. Ricordiamo che non è più prevista la DAD (anche per non vaccinati) per i contatti di positivi e il tampone di rientro in caso di contatto viene richiesto solo dal 4 caso e può essere anche casalingo e auto certificato (con sintomi).

Staff C.Li.Va. Toscana
T.me/clivatoscana