GARANTE DELLA PRIVACY SULLE VACCINAZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO

 

📌 Da pochi giorni è stato approvato il protocollo per la somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro con ADESIONE VOLONTARIA.

Il garante della privacy ha emesso il seguente documento con le regole da seguire per rispettare la privacy dei lavoratori.
Consigliamo a tutti i cittadini un’attenta lettura in modo da difendersi in caso ci fossero pressioni da parte dei responsabili, raccolte di adesioni senza protezione del dato sensibile o discriminazioni fra colleghi.

Il garante infatti ricorda nel documento che:

☑️“ Nel quadro delle norme a tutela della dignità e della libertà degli interessati sui luoghi di lavoro, infatti, non è consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal medico compente, o da altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni relative all’intenzione del lavoratore di aderire alla campagna o alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle sue condizioni di salute.

☑️  Tenuto conto dello squilibrio del rapporto tra datore di lavoratore e dipendente, il consenso del lavoratore non può costituire in questi casi un valido presupposto per trattare i dati sulla vaccinazione così come non è consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, dall’adesione o meno alla campagna vaccinale”

Di seguito il link al documento integrale sul sito del garante:

🔴 Vaccinazioni sul luogo di lavoro: le indicazioni del Garante privacy
Disponibile anche il documento sul ruolo del medico competente
ℹ️🌐 https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9585263

Staff C.Li.Va. Toscana

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“I VACCINI SONO SICURI” : È DAVVERO COSI’?

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Pochi giorni fa è uscito il “4 rapporto sulla sorveglianza dei vaccini Covid-19” di AIFA e tutti i giornali italiani si sono affrettati nel fare titoli a caratteri cubitali per tranquillizzare la popolazione e informarci che le reazioni avverse registrate sono pochissime e quasi tutte di lieve entità .

La notizia sui giornali

Abbiamo però analizzato i vari dati e trovato due tabelle che, secondo il nostro punto di vista, meritano attenzione e ci fanno pensare che la vaccino vigilanza in Italia abbia dei grandi problemi sottostimando quindi i dati che i giornali italiani hanno frettolosamente diffuso.

La prima tabella è un grafico che presenta due dati messi in relazione: le colonne rosse rappresentano l’evoluzione, nel tempo, del numero di segnalazioni di sospette reazioni avverse registrate quotidianamente dalla vaccino vigilanza mentre la curva verde sono il numero di dosi somministrate in Italia.

Grafico AIFA

Risulta evidente l’andamento opposto delle due curve. All’aumentare del numero di dosi somministrate quotidianamente si ha un andamento nettamente decrescente (e tendente a zero) del numero di segnalazioni registrate.

Siamo quindi sicuri che la vaccino vigilanza fornisca dati attendibili? Il sospetto è che dopo i primi mesi della campagna vaccinale, dove le autorità sanitarie hanno riscontrato un forte scetticismo da parte della popolazione, si siano date indicazioni ai vaccinati di non segnalare le reazioni più comuni come febbre o dolore nel punto di iniezione per evitare la crescita del numero di segnalazioni. Guardando il grafico infatti si nota un crollo del grafico a colonne rosso dopo il 14 Marzo, cioè il giorno del ritiro temporaneo di Astrazeneca da parte di EMA e AIFA , come se quel momento rischiasse di compromettere significativamente la fiducia nella vaccinazione. Del resto il problema della vaccino vigilanza non attendibile era già evidente per chi si occupa di obblighi vaccinali da molti anni. Ricordiamo infatti che il risultato del progetto di “vaccino vigilanza attiva”, fatto per un periodo limitato nel tempo dalla Regione Puglia, per un singolo vaccino (MPRV) ha dato risultati molto chiari: Le sospette reazioni gravi al vaccino MPRV con la vaccino vigilanza passiva (quindi analoga a quella attuale per il covid19) mostra un tasso di segnalazione di 0,12 ogni 1.000 dosi contro le 40,69 ogni 1.000 dosi applicando la vaccino vigilanza attiva. Le sospette reazioni non gravi addirittura per un singolo vaccino sono passate da 0,23 ogni 1.000 dosi a ben 351,67 ogni 1.000 dosi. Sommando i due dati in pratica applicare una forma attiva di controllo ha visto passare il tasso di segnalazione da 0.35 ogni 1.000 dosi (0,035%) a 392,36 ogni 1.000 dosi ovvero 4 sospette reazioni avverse ogni 10 dosi, quasi il 40%.

Vaccino MPRV – Puglia

I dubbi sulla vaccino vigilanza trovano ulteriore riscontro anche nell’altra tabella che vogliamo analizzare dal rapporto AIFA, ovvero la distribuzione del tasso di segnalazione per fascia d’età.

Segnalazioni per fascia d’età

Risulta subito evidente come il tasso di segnalazione decresca esponenzialmente all’aumentare dell’età. Se infatti nella fascia 20-59 anni il dato è abbastanza paragonabile (si passa dalle 1.884 della fascia 20-29 anni alle 1.442 della fascia 50-59 anni) il crollo delle segnalazioni con l’aumentare dell’età è significativo, con pochissime decine di segnalazioni sopra i 70 anni.

Siamo quindi sicuri che sia facile inserire una sospetta reazione avversa nel sistema di farmaco vigilanza AIFA? Quale controllo viene fatto dai medici vaccinatori sulla popolazione anziana per verificare e registrare qualsiasi sintomo post vaccino come indicato nel bugiardino di tutti i vaccini e come indicato anche da AIFA stessa?

Estratto dal bugiardino vaccino Pfizer

Tantissime persone ci hanno segnalato di aver avuto febbre, dolori forti, mal di testa ma di aver ricevuto rassicurazioni da parte del medico della “normalità” di queste reazioni post vaccino. Eppure AIFA e i produttori di vaccino indicano espressamente di segnalare ogni episodio in cui si “manifesti qualsiasi effetto indesiderato”, senza escludere anche l’episodio febbrile. Invitiamo tutti i cittadini che si sottoporranno a vaccinazione (o che conoscono amici o parenti che si vaccineranno) a richiedere al medico l’inserimento della segnalazione di ogni eventuale sintomo riscontrato negli appositi canali. Anche i cittadini, in autonomia, possono comunque inviare una segnalazione di sospetta reazione avversa attraverso il sito AIFA all’indirizzo: https://www.vigifarmaco.it/report/compiled_reports/new

Ricordiamo a tutti però che le reazioni avverse segnalate sono purtroppo solo quelle visibili ed immediate, essendo però questi vaccini tutti autorizzati in stato emergenziale e sottoposti a monitoraggio addizionale (nei casi dei vaccini Pfizer e Moderna oltretutto si tratta dei primi vaccini messi in commercio a mRNA) le stesse case farmaceutiche ammettono di non sapere gli effetti indesiderati a lungo termine.

Riteniamo pertanto doveroso da parte delle autorità sanitarie istituire un’attenta vaccino vigilanza attiva per un tempo congruo su tutti i cittadini che si sono vaccinati, per avere in futuro una reale fotografia dei rischi e dei benefici e affinché sia chiaro che i vantaggi, nel rispetto del codice di Norimberga, siano effettivamente maggiori dei pericoli e non solo un inutile slogan pubblicitario.

“Non basta ripetere il mantra che i vaccini sono sicuri: la sicurezza va dimostrata”

Staff C.Li.Va. Toscana

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BMJ – NUOVO STUDIO SU REAZIONI AVVERSE VACCINO COVID 19

Un nuovo studio di coorte sulla popolazione condotto in Danimarca e Norvegia ha rilevato tassi significativamente maggiori  di emorragia intracerebrale, tromboembolia venosa, trombosi del seno venoso cerebrale, embolia polmonare, ecc. sui vaccinati con AstraZeneca. Per alcune reazioni avverse, come la trombosi venosa cerebrale, il tasso risultava anche piu che raddoppiato.

Eventi arteriosi, tromboembolia venosa, trombocitopenia e sanguinamento dopo la vaccinazione con Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Danimarca e Norvegia: studio di coorte basato sulla popolazione.

*Abstract*

Obiettivo:

Valutare i tassi di eventi cardiovascolari ed emostatici nei primi 28 giorni dopo la vaccinazione con il vaccino ChAdOx1-S di Oxford-AstraZeneca in Danimarca e Norvegia e confrontarli con i tassi osservati nella popolazione generale.

Progetto:

Studio di coorte basato sulla popolazione.

Setting:

Registri sanitari nazionali in Danimarca e Norvegia.

Partecipanti :

Tutte le persone di età compresa tra 18 e 65 anni che hanno ricevuto una prima vaccinazione con ChAdOx1-S dal 9 febbraio 2021 all’11 marzo 2021. Le popolazioni generali di Danimarca (2016-18) e Norvegia (2018-19) sono state le coorti di confronto.

Dati principali risultanti:

Tassi osservati a 28 giorni in pazienti ospedalizzati per sopraggiunti eventi arteriosi, tromboembolia venosa, trombocitopenia / disturbi della coagulazione e sanguinamento tra le persone vaccinate rispetto ai tassi attesi, sulla base dell’età nazionale e dei tassi di base specifici per sesso dalla popolazione generale dei due paesi .

Risultati:

Le coorti vaccinate hanno compreso 148 792 persone in Danimarca (età media 45 anni, 80% donne) e 132 472 in Norvegia (età media 44 anni, 78% donne), che avevano ricevuto la prima dose di ChAdOx1-S. Tra le 281 264 persone che avevano ricevuto ChAdOx1-S, il rapporto di morbilità standardizzato per eventi arteriosi era 0,97 (intervallo di confidenza al 95% 0,77-1,20). Sono stati osservati 59 eventi tromboembolici venosi nella coorte vaccinata rispetto ai 30 attesi sulla base dei tassi di incidenza nella popolazione generale, corrispondenti a un rapporto di morbilità standardizzato di 1,97 (1,50-2,54) e 11 (5,6-17,0) eventi in eccesso per 100.000 vaccinazioni .È stato osservato un tasso di trombosi venosa cerebrale superiore al previsto: rapporto di morbilità standardizzato 20,25 (da 8,14 a 41,73); un eccesso di 2,5 (da 0,9 a 5,2) eventi per 100.000 vaccinazioni. Il rapporto di morbilità standardizzato per le trombocitopenie / disturbi della coagulazione era 1,52 (da 0,97 a 2,25) e per i sanguinamenti era 1,23 (da 0,97 a 1,55). Sono stati osservati 15 decessi nella coorte dei vaccinati rispetto ai 44 previsti.

Conclusioni :

Tra i destinatari di ChAdOx1-S, è stato osservato un aumento dei tassi di eventi tromboembolici venosi, inclusa la trombosi venosa cerebrale. Per i restanti risultati sulla sicurezza, i risultati sono stati ampiamente rassicuranti, con tassi leggermente più alti di trombocitopenia / disturbi della coagulazione e sanguinamento, che potrebbero essere influenzati da una maggiore sorveglianza dei destinatari del vaccino. I rischi assoluti di eventi tromboembolici venosi erano, tuttavia, piccoli e i risultati dovrebbero essere interpretati alla luce dei comprovati effetti benefici del vaccino, del contesto del paese in questione e dei limiti alla generalizzabilità dei risultati dello studio.

Fonte: https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1114

Staff C.Li.Va. Toscana

GIÙ LE MANI DAI BAMBINI!

Dal BMJ:

I vaccini Covid per bambini non dovrebbero ottenere l’autorizzazione per l’uso di emergenza

L’autorizzazione all’uso di emergenza per la vaccinazione di massa dei bambini presenta un diverso equilibrio di rischi e benefici rispetto agli adulti, affermano Wesley Pegden, Vinay Prasad e Stefan Baral.

Pfizer ha chiesto alla FDA di modificare l’attuale autorizzazione all’uso di emergenza per il suo vaccino per consentire l’idoneità per i bambini di età compresa tra 12 e 15 anni.

Le autorizzazioni per l’uso di emergenza per le vaccinazioni dei bambini possono avere senso per i bambini per i quali i benefici sono maggiori e quindi per i quali è più chiaro che i benefici superano eventuali danni sconosciuti. A breve termine, le autorizzazioni per l’uso di emergenza dovrebbero essere prese in considerazione per i bambini realmente ad alto rischio di gravi complicazioni dovute all’infezione. Vale anche la pena considerare se l’uso di emergenza potrebbe essere autorizzato per i bambini che i caregiver particolarmente interessati stanno riparando dalla scuola o dalle interazioni sociali. Il piccolo rischio rappresentato per i bambini dal covid-19 non merita restrizioni su qualsiasi attività regolare dei bambini in un contesto in cui gli adulti sono protetti dai vaccini, ma i singoli bambini che trovano la loro vita ridotta in questo modo possono ottenere benefici significativi dalla vaccinazione.

Fonte: https://blogs.bmj.com/bmj/2021/05/07/covid-vaccines-for-children-should-not-get-emergency-use-authorization/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_term=hootsuite&utm_content=sme&utm_campaign=usage

Staff C.Li.Va. Toscana

EMENDAMENTI AL DECRETO LEGGE 44 – OBBLIGO VACCINAZIONE COVID-19 PER LAVORATORI SANITARI E SOCIOSANITARI

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Sono stati depositati in commissione affari costituzionali gli emendamenti al decreto legge 44 che, all’articolo 4, ha introdotto l’obbligo di vaccinazione covid19 per i lavoratori sanitari e sociosanitari.

Trovate tutto il fascicolo degli emendamenti al link del sito del Senato

Prima di analizzare nel dettaglio gli emendamenti più significativi segnaliamo che solo i Senatori Paragone e Ciampolillo (Misto) hanno proposto con gli emendamenti 4.1 e 4.2 di sopprimere del tutto l’articolo (e quindi l’obbligo). Nessun altro emendamento presentato da tutti gli altri rappresentati delle varie forze politiche presenta un segnale forte e chiaro contro l’obbligo vaccinale introdotto dal decreto del Governo.

Analizziamo ora gli emendamenti che potrebbero modificare significativamente il testo del DL in fase di conversione in legge presentati dalle varie forze politiche presenti in Senato. Ricordiamo che l’iter prevede la votazione dei singoli emendamenti in commissione dopo di che Senato e Camera potranno, sulla base dell’orientamento espresso dalle commissioni e dal Governo, approvare il testo così come uscito modificato dalla commissione oppure modificare nuovamente il testo. Il termine per la conversione in legge del DL 44 è il 31 maggio 2021.

PD e Liberi e Uguali con gli emendamenti 4.4 e 4.5 specificano il campo di applicazione dell’obbligo aggiungendo al termine “operatori di interesse sanitario” il termine ” di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1º febbraio 2006, n. 43″. La legge a cui fa riferimento la trovate qui e specifica che “Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.”

2. Resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1″

Per quanto riguarda invece la Lega segnaliamo fra i più significativi gli emendamenti:

4.6 : sul campo di applicazione viene aggiunto il termine “svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività” al comma 1, quindi includendo nell’obbligo di fatto chiunque acceda alle strutture anche solo come volontario o tirocinante. Intenzione confermata anche dall’emendamento 4.13 (sempre Lega) che nel comma 3 (quello che determina la procedura di invio dei nominativi) prevedrebbe di aggiungere al testo di legge le parole “indipendentemente dalla tipologia contrattuale, inclusi i somministratori, i lavoratori operanti in forza di un contratto di appalto, i collaboratori, i lavoratori autonomi ed occasionali, i tirocinanti, i laureati in medicina e chirurgia iscritti ai corsi di specializzazione, gli studenti in medicina ed odontoiatria, gli allievi infermieri, i volontari e chiunque svolga una delle attività di cui al comma 1 nelle strutture o negli ambienti ivi previsti”

4.10 : sul campo di applicazione dove è richiesta la vaccinazione obbligatoria vengono aggiunto alle parole “studi professionali” anche “,nelle strutture in cui viene somministrato il vaccino anti CoV-2/COVID-19” ampliando di fatto il campo dell’obbligo a tutti gli operatori sanitari o sociosanitari che lavorano in una qualsiasi struttura dove il vaccino verrà somministrato in futuro.

Merita attenzione anche l’emendamento 4.11 (Lega) che sostituisce la competenza di chi può attestare specifiche condizioni di salute per avere omissione o differimento alla vaccinazione. Non più “il medico di medicina generale” come previsto dal testo del DL44 ma dal “medico del lavoro”. Questo significa che un’eventuale esonero (temporaneo o definitivo) dall’obbligo di vaccinazione non sarà più attestato dal medico di base ma solo dal medico del lavoro qualora questo emendamento fosse approvato.

Per quanto riguarda invece la parte della sanzione ricordiamo che il testo originale del DL 44 prevede, in caso di impossibilità di demansionamento, la sospensione integrale della retribuzione fino al 31 Dicembre 2021. Su questo punto segnaliamo tre emendamenti della Lega (4.20, 4.21 e 4.22) che vorrebbero “alleggerire” la sanzione eliminando la sospensione integrale dello stipendio e sostituendola con “riduzione di un terzo” (4.20) o con la “riduzione di due quinti” (4.21) o infine con la “riduzione della metà” (4.22).

Da tutti i gruppi emendamenti per specificare meglio gli indennizzi da danni vaccinazione, nel dettaglio ci sono:

4.25 (PD) : “11-bis. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica.

4.28 (Lega) : “È comunque garantito il diritto all’indennizzo per chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, lesioni o infermità permanenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210”

Questo in breve il riassunto dei principali emendamenti. Continueremo a monitorare giorno dopo giorno l’iter di approvazione di questo decreto ma, ad oggi, rimane evidente come non ci sia NESSUN partito contrario all’obbligo di vaccinazione.

Staff C.Li.Va. Toscana

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GREEN PASS – IN GAZZETTA UFFICIALE L’AVVERTIMENTO AL GOVERNO

 

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Forte, chiaro e ben circostanziato l’avvertimento del Garante privacy al Governo pubblicato lunedì 3 maggio in Gazzetta Ufficiale in merito al trattamento dei dati nelle “certificazioni verdi” introdotte con il DL52.

Un atto formale che evidenzia gli errori commessi dal Governo nell’introdurre per decreto un provvedimento che “non ha tenuto adeguatamente conto dei rischi che l’implementazione della misura determina per i diritti e le libertà degli interessati, e, quindi, non siano state adottate le misure tecniche e organizzative adeguate per attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati”.

In particolare le osservazioni riguardano:

“Mancata consultazione del Garante”

Come riportato in Gazzetta:

“L’introduzione della certificazione verde determinando un trattamento sistematico di dati personali, anche relativi alla salute, su larga scala, presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati in relazione alle conseguenze che possono derivare alle persone con riferimento alla limitazione delle libertà personali”.

“Inidoneità della base giuridica”

Molto importante anche l’osservazione del Garante in merito alla base giuridica che ha introdotto questa “certificazione verde”, in particolare si sottolinea che “ il predetto decreto-legge non rappresenta una valida base giuridica per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi a livello nazionale in quanto risulta privo di alcuni degli elementi essenziali richiesti dal regolamento” e che “la mancata specificazione delle finalità per le quali possono essere utilizzate le predette certificazioni assume infatti particolare rilievo con riferimento alla possibilità che tali documenti possano successivamente essere ritenuti una condizione valida anche per l’accesso a luoghi pubblici o servizi o per l’instaurazione o l’individuazione delle modalità di svolgimento di rapporti giuridici, allo stato non espressamente indicati nel decreto-legge (es. in ambito lavorativo o scolastico)”.

Ricordiamo infatti che nel DL52 la certificazione verde viene ufficialmente introdotta solo per la mobilità fra regioni, ma le varie dichiarazioni di alcuni esponenti politici che legano questa certificazione verde anche ad utilizzi per accedere ad eventi o luoghi ha richiamato l’attenzione del Garante che chiede espressamente un confine ben preciso di applicazione.

“Principio di minimizzazione dei dati”

Altro richiamo del Garante è quello relativo ai troppi dati inseriti nella certificazione: “non è pertinente indicare sulla certificazione ulteriori informazioni e che non è necessario l’utilizzo di modelli di certificazioni verdi diversi a seconda della condizione (vaccinazione, guarigione, test negativo) in forza della quale le stesse sono rilasciate”.

“Principio di trasparenza”

Infine molto importante l’osservazione di violazione del decreto legge al principio di trasparenza “non indicando in modo chiaro le puntuali finalità perseguite, le caratteristiche del trattamento e i soggetti che possono trattare i dati raccolti in relazione all’emissione e al controllo delle certificazioni verdi“, “non specifica la titolarità dei trattamenti effettuati ai fini dell’emissione e del controllo delle predette certificazioni verdi e in particolare di quelli posti in essere attraverso la «Piattaforma Nazionale DGC» e, inoltre “l’assenza di indicazioni in ordine alla titolarità del trattamento non consente pertanto agli interessati di esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali previsti dal regolamento”.

Alla luce di tutto questo il Garante ritiene “urgente l’esigenza di intervenire al fine di tutelare i diritti e le libertà degli interessati”.

Ricordiamo che il garante aveva già espresso dubbi anche sull’obbligo vaccinale inserito con il DL44. In un’intervista alla Prof.ssa Feroni infatti che “non è stabilito, ad esempio, quali siano le categorie obbligate, i tempi di conservazione dei dati, le modalità con cui gli ordini professionali e i datori di lavoro debbano comunicare alle ASL gli elenchi degli interessati, le misure a garanzia degli interessati. Non sono definite neppure le misure a tutela della privacy di coloro che non possono vaccinarsi e i cui dati, per ovvie ragioni, sono ancora più sensibili. All’Autorità in tre settimane sono arrivati più di 1.500 reclami o segnalazioni.”

Una vera e propria bocciatura da parte del Garante su un provvedimento che limita fortemente i diritti dei cittadini. Una dimostrazione che il continuo gioco al rialzo della compressione dei diritti deve incontrarsi/scontrarsi con il piano della realtà e soprattutto del diritto. A volte le due cose non vanno molto d’accordo e il fatto che passino nel silenzio generale deve essere un monito per tutti quanti noi e un invito a non dare niente per scontato, mai!

Staff C.Li.Va. Toscana

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DOCUMENTO CONTRO IL “GREEN PASS”

Il C.Li.Va. ha inviato il seguente documento contenente le principali criticità o tradotte con il “Green pass” dal DL 52/2021.

Il provvedimento limita ulteriormente i diritti dei cittadini senza nessuna garanzia di efficacia.

 

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IL GOVERNO DEI MIGLIORI!

 

In Italia abbiamo la bellissima abitudine di dare un soprannome a tutto, per facilitare la comunicazione sui giornali per esempio il Governo Draghi attualmente in carica è stato soprannominato “il governo dei migliori”. E noi saremmo felici se ai soprannomi dati sulla fiducia seguissero anche fatti concreti a conferma del nome attribuito. Ma ci riesce davvero difficile definire “migliore” un Governo che, dopo aver introdotto per decreto legge l’obbligo vaccinale anti Covid19 per il personale sanitario, ne emana uno nuovo che limita la libertà personale in modo ingiusto e inutile. All’articolo 9 del decreto “riaperture” (1) (a proposito di nomi di fantasia e privi di corrispondenza pratica) infatti il Governo ha appena istituito le “certificazioni verdi Covid-19” (2) segnando nuovi sbarramenti alla libera circolazione delle persone.

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CONTROLLO DI MASSA? NO, GRAZIE!

Controllo facciale attraverso una serie di telecamere piazzate in una certa zona geografica proposto dal Ministero dell’interno?

Il Garante della Privacy ha detto NO!

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