I CONSIGLI del CLIVA Per Avvisi e Sanzioni – OBBLIGO VACCINALE OVER 50

Viste le numerose domande che ci avete fatto e le richieste sui vari pareri che altri gruppi o avvocati hanno diffuso in questi giorni, riteniamo giusto darvi anche il nostro punto di vista da semplici CITTADINI.

Non sappiamo se la nostra idea sia quella migliore, come sempre forniamo le nostre indicazioni ricordando che non esiste una “formula magica”, ma che è necessario monitorare costantemente la situazione e non abbassare la guardia non appena il problema sembra essere superato.

Mi è arrivata la raccomandata dalle Agenzie delle Entrate, devo rispondere?

La raccomandata A.R. ricevuta in questi giorni è solo una comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

Dal giorno della ricezione dell’avviso avete 10 per comunicare alla ASL di competenza territoriale l’eventuale esenzione o differimento o l’oggettiva impossibilità di procedere alla vaccinazione. A sua volta la ASL avrà ulteriori 10 giorni per verificare e confermare l’eventuale insussistenza.

Diversamente, se la ASL non rispondesse entro il tempo fissato, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione procederà appunto col comminare e riscuotere la sanzione prevista, di 100€, entro 180gg.

In generale tutti possono rispondere alla ASL di competenza (la lettera arriva dal Ministero ma seguendo quanto riportato nell’avviso la risposta va inviata alla ASL di competenza) chiedendo un colloquio.

La richiesta di colloquio potrebbe essere un elemento da utilizzare davanti al Giudice di Pace, nel caso decidiate di impugnare la sanzione vera e propria, quando e se arriverà. Questo soprattutto perché nel caso di opposizione essere stati silenziosi in prima battuta potrebbe diminuire le possibilità di vittoria ed è possibile che il Giudice vi condanni anche alle spese che sono ben superiori ai 100€ della sanzione stessa.

Chi potrebbe avere maggiori possibilità di vincere un ricorso?

Ad oggi è difficile sapere come si comporteranno i Giudici di Pace davanti all‘opposizione alla sanzione che scaturisce da un obbligo di legge.

Caso 1) chi ha avuto il Covid da poco può rispondere facendo presente che si è guariti dall’infezione in una certa data e che la circolare ministeriale prevede fino a 12 mesi di tempo per eseguire la vaccinazione.

Caso 2) a chi è in possesso di patologie oppure è in attesa di risposte su accertamenti in corso, consigliamo di rispondere alla ASL.

In casistiche come queste o similari, consigliamo di inviare alla ASL una breve risposta in cui si descrive sinteticamente la situazione, chiedendo un colloquio informativo nel rispetto del consenso informato. 

Ma conviene scrivere la risposta?

Dalle parole in piazza all’azione concreta: Naturalmente, per rinvigorire il nostro percorso di difesa dei diritti, ribadiamo l’importanza della risposta.

Immaginate se scrivessero tutti coloro che hanno ricevuto una reazione avversa; se scrivessero tutti quelli che hanno avuto la malattia nonostante il vaccino e son comunque ricattati da obblighi; se scrivessero quelli che hanno avuto un danno non riconosciuto. Se scrivessero tutti quelli che hanno dubbi.

Che ognuno di noi sia il buon esempio in questo percorso.

Che ognuno di noi supporti l’altro a perseguire un percorso personale. Le difficoltà devono unirci e sostenerci nella rete.

È nostro diritto chiedere per iscritto i rischi ed i benefici per un trattamento sanitario così importante, chiedendo anche quali sono i vaccini disponibili al momento per la somministrazione, quale più adatto per la propria anamnesi, con quali i tempi di somministrazione e quale più adatto alle attuali varianti in corso.

È un nostro dovere mantenere il vigore di quei diritti tanto attesi da chi li ha pretesi prima di noi.

Cosa NON devo scrivere nella risposta?

Vi state rivolgendo ad un’azienda Sanitaria. Che la vostra risposta sia adeguata, opportuna, consona alle competenze di chi la riceve. Consigliamo di non citare elementi di contestazioni di merito sulla legge: ad esempio scrivere alla ASL che l’obbligo è ingiusto, incostituzionale o privo di fondamento o citare riferimenti a privacy e scambio dati.

Non è questa la sede, siate centrati, sempre.

Il vostro interlocutore in questa fase è la ASL, pertanto non sono temi da utilizzare in questa fase ma, se lo deciderete, in sede di opposizione davanti al giudice.

Cosa consiglia il Cliva?

Il Cliva da sempre crede che i diritti vadano esercitati, inutile lamentarsi e leggere miriadi di studi che non sciolgono dubbi se non ci si oppone in prima persona. Le risposte limpide vanno pretese esercitando il nostro diritto all’informazione, attraverso il consenso informato. Rispondere alla ASL non con un modulo prestampato o con una serie di questi “standard” non è consigliato, meglio parlare della vostra particolare situazione chiedendo chiarimenti come previsto espressamente dalla legge 219/2017 sul consenso informato: esercitiamo questo diritto!

A chi devo scrivere quindi?

Per ribadire il consenso informato (per chi è residente in Toscana ricordiamo le Linee Guida relative al Consenso sulle vaccinazioni, per chi è residente nel resto d’Italia ricordiamo la L.219/17), vi consigliamo di rispondere alla ASL competente (la lettera arriva dal Ministero, ma la risposta va mandata alla ASL secondo la “cervellotica” procedura), chiedendo un colloquio volto a chiarire i dubbi ancora esistenti in virtù del consenso informato sui trattamenti sanitari.

Un obbligo di legge NON cancella il diritto ed il rispetto del consenso informato.

Mi è arrivata la raccomandata dalle Agenzie delle Entrate, devo rispondere?

La raccomandata A.R. ricevuta in questi giorni è solo una comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio. 

Dal giorno della ricezione dell’avviso avete 10 per comunicare alla ASL di competenza territoriale l’eventuale esenzione o differimento o l’oggettiva impossibilità di procedere alla vaccinazione. A sua volta la ASL avrà ulteriori 10 giorni per verificare e confermare l’eventuale insussistenza.

Diversamente, se la ASL non rispondesse entro il tempo fissato, l’Agenzia delle entrate-Riscossione procederà appunto col comminare e riscuotere la sanzione prevista, di 100€, entro 180gg.

In generale consigliamo di rispondere per fare obiezione attiva, tenendo però conto che è molto probabile che la ASL invii comunque il vostro nominativo all’Agenzia delle Entrate, perché non è pensabile che una semplice lettera per loro sia sufficiente a “fermare” la procedura.

Probabile che la vostra lettera venga letta successivamente a quando la ASL ritornerà le liste degli inadempienti all’Agenzia delle Entrate. 

A cosa potrebbe servire in futuro?

Il fatto di aver risposto vi permette, se e quando arriverà la sanzione, di impugnarla al giudice di pace e avere degli elementi di ricorso favorevoli.

Queste le nostre indicazioni al momento, continueremo ad aggiornarvi con consigli inerenti alle nuove disposizioni, ricordando che dobbiamo rimanere centrati e lucidi, poiché le uniche certezze che abbiamo sono come stelle nella notte:

Insieme, in ogni occasione, per pretenderli.

Mai un passo indietro.

Staff C.Li.Va.

CIRCOLARE MIUR OBBLIGO VACCINALE

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E’ stata pubblicata dal MIUR una circolare operativa per l’applicazione dal 15 Dicembre dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Come sempre vi lasciamo il link al documento ufficiale e proviamo a riassumere i punti principali:

CAMPO DI APPLICAZIONE

L’obbligo a partire dal 15 Dicembre 2021 si applica al : “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”

Viene indicato che chi lavora a scuola ma non fa parte “del personale scolastico” (operatori a supporto dell’inclusione scolastica, addetti alle mense, pulizie, eccetera) NON ricadono nell’obbligo del DL 172. Ovviamente per queste categorie di lavoratori ad oggi permane l’obbligo di greenpass base per effetto del DL 127 convertito in legge 165/2021.

NUMERO DI DOSI

In accordo con i termini previsti dal Ministero della Salute l’obbligo comprende sia il ciclo primario (due dosi per tutti i prodotti disponibili ad eccezione del Johnson and Johnson il cui ciclo primario consisteva in una sola dose) che la terza dose “booster” a distanza di 150 giorni dalla seconda dose. Viene però specificato che di fatto i termini della terza dose sono quelli previsti per il “greenpass rafforzato”, ovvero 9 mesi (“pertanto “la somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi”).

Questo richiamo ai termini del “greenpass rafforzato” pertanto conferma che chi ha avuto il covid19 è in regola con l’obbligo vaccinale per 6 mesi.

ESENZIONE DALL’OBBLIGO

“La vaccinazione può essere omessa o differita in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del ministero della salute”.

Al momento secondo la circolare 53922 del 25 Novembre questi certificati hanno scadenza al 31 Dicembre 2021 e il dirigente scolastico può cambiare mansione per “evitare rischio di diffusione del contagio ma senza decurtazione della retribuzione”.

Ricordiamo che chi possiede questa esenzione NON deve neanche fare i tamponi in quanto l’obbligo di possesso della certificazione verde (“greenpass base”) non si applica ai soggetti esentati dalla campagna di vaccinazione.

PROCEDURA DI CONTROLLO

Il rispetto dell’obbligo vaccinale è assicurati dai dirigenti scolastici o dai responsabili delle strutture dove vige l’obbligo. Le informazioni possono essere acquisite mediante le consuete modalità previste dal DPCM e “saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi”. E’ lecito pertanto attendersi procedure che saranno diversificate a seconda delle regioni: dal controllo automatico con la piattaforma attualmente usata per il greenpass fino alle singole richieste per la verifica dell’adempimento verso il docente o il personale ATA.

La non regolarità consiste nel non aver effettuato la vaccinazione o non aver “presentato la richiesta di vaccinazione”. Pertanto da una lettura della nota operativa dovrebbero risultare “in regola” anche tutti coloro che avranno presentato richiesta di vaccinazione e questa risulti nel sistema dove viene effettuata la verifica automatizzata.

Per chi non è in regola il dirigente / responsabile invierà un invito scritto (non viene specificata la forma per cui non si possono escludere comunicazioni a mano, via mail, pec, raccomandata, ecc.) a produrre entro 5 giorni una delle documentazioni necessarie a non essere sospesi:

a) documentazione comprovante la vaccinazione (nei casi in cui questa non sia registrata nella piattaforma di controllo)

b) omissione / differimento (come specificato in precedenza)

c) richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dalla ricezione dell’invito

d) insussistenza dei presupposti dell’obbligo vaccinale (in questa casistica potrebbero ricadere anche i “guariti” qualora la piattaforma di controllo non abbia registrato correttamente il dato)

IMPORTANTE: “Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone)”

Come avevamo già anticipato dalla lettura del testo durante questi 5 giorni si PUO’ CONTINUARE A LAVORARE mediante “greenpass base”.

Analogamente anche per chi presenta la richiesta di vaccinazione / appuntamento (da eseguirsi massimo entro 20 giorni) si potrà continuare a lavorare regolarmente (“nell’intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone)”)

SOSPENSIONE DA LAVORO

La sospensione avviene a seguito della “mancata presentazione della documentazione” descritta precedentemente. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati ma è garantita la conservazione del rapporto di lavoro.

La sospensione è valida fino “alla comunicazione da parte dell’interessato, al datore di lavoro, dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.”

Pertanto per chi deciderà di vaccinarsi, una volta sospesi, si riacquisisce il diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa appena somministrata la prima dose.

Il personale sospeso può essere sostituto con contratti a tempo determinato che si risolvono nel momento in cui cessa la sospensione.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Per quanto riguarda i nuovi contratti a tempo determinato il MIUR precisa che l’assolvimento dell’obbligo vaccinale sia requisito per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro (“si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro” )

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Nella circolare il MIUR ricorda che “l’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19”

Pertanto pare che oltre alla sospensione da lavoro si incorra anche in una sanzione che va da 600€ a 1500€ .

Per chi ha l’obbligo di controllo ma non lo effettua invece la sanzione va da 400€ a 1000€

Su questa parte sanzionatoria faremo un approfondimento perché nel caso del greenpass a lavoro si incorre nella sanzione solo se si accede a luogo di lavoro senza certificazione mentre chi dichiara di non averlo non ha retribuzione ma non è prevista la sanzione. Rimane poi da approfondire chi è il soggetto titolato ad emettere una sanzione amministrativa per questa violazione.

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Epidemiologia della miocardite/pericardite acuta in adolescenti di Hong Kong a seguito della vaccinazione con Comirnaty – Studio tradotto in italiano

Il team traduttori C.Li.Va. ha tradotto un interessante studio sulle miocarditi nei giovani osservate negli adolescenti a Hong Kong.

Le conclusioni sono chiare e non lasciano spazio a interpretazioni:

“C’è un significativo aumento nel rischio di sviluppare miocardite/pericardite acuta a seguito della vaccinazione Comirnaty fra gli adolescenti maschi cinesi, specialmente dopo la seconda dose”

Per fortuna nel campione analizzato i casi sono stati comunque lievi ma hanno portato i giovani a dover seguire una terapia conservativa.

In una fascia di popolazione dove i rischi di ospedalizzazione e morte sono bassissimi auspichiamo che ci sia una corretta informazione nella valutazione di rischi e benefici di questa vaccinazione. Solo dopo un’attenta valutazione si può giungere a una decisione in ambito sanitario e al rispetto del consenso informato.

Link all’articolo originale:
https://academic.oup.com/cid/advance-article-abstract/doi/10.1093/cid/ciab989/6445179

Traduzione

pericardite hong kong

Staff C.Li.Va. Toscana
T.me/clivatoscana

“COVID-19: stigmatizzare i non vaccinati non è giustificato”

[Inoltrato da CORVELVA]

Negli Stati Uniti e in Germania, funzionari di alto livello hanno usato il termine pandemia dei non vaccinati, suggerendo che le persone che sono state vaccinate non sono rilevanti nell’epidemiologia del COVID-19. L’uso di questa frase da parte dei funzionari potrebbe aver incoraggiato uno scienziato a sostenere che “i non vaccinati minacciano i vaccinati per il COVID-19”.
Ma questo punto di vista è troppo semplice.

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CIRCOLARE N. 50079 – GESTIONE COVID SCUOLE

E’ stata inviata da Ministero della Salute e MIUR la circolare che contiene le “indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”.

Nella premessa si ricorda che “la valutazione dello stato di contatto di caso COVID-10 resta di competenza del Dipartimento di Prevenzione” ma che “il dirigente scolastico è autorizzato se venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola a sospendere le attività didattiche in presenza temporaneamente e trasmettere le indicazioni standardizzate predisposte da questo documento”.

Punto importante: “Poiché nel contesto scolastico è attualmente previsto l’utilizzo di mascherine una parte dei contatti in ambito scolastico potrà essere considerata a BASSO RISCHIO, con l’introduzione di una strategia di sorveglianza con testing specifica. Si ricorda che in base alle indicazioni fornite dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 del 11 Agosto la quarantena non è prevista per i contatti definiti come a basso rischio eccetto che in presenza di variante beta sospetta o confermata”

“Ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari”

TEMPISTICA DEL TRACCIAMENTO: Si ricorda che i contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso COVID-19.

FASCIA 0-6 ANNI
Con un caso di positività fra i bambini: i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo effettuano una quarantena di 10 giorni con tampone appena possibile e un tampone finale. Nella note si rimanda a “durata quarantena, timing effettuazione test” alla circolare 36254 11 agosto ( link: https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&parte=1%20&serie=null ) la quale prevede che si possa alternare ai 10 giorni con test molecolare o antigienico negativo al 10 giorno anche un periodo di quarantena di 14 giorni senza tampone.
La gestione della quarantena è analoga in caso di positività di un educatore.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Con un caso di positività fra gli alunni è previsto un tampone appena possibile più un ulteriore 5 giorni dopo. Anche in questo caso però si rimanda alla circolare 11 agosto che prevede la possibilità di effettuare 14 giorni senza tampone.
In presenza di un ulteriore caso di positività nella stessa classe (quindi 2 in totale) i soggetti vaccinati o guariti negli ultimi 6 mesi rientrano nella casistica di “sorveglianza con testing” (vedi paragrafo precedente) mentre chi non è vaccinato procede con la quarantena come da circolare (10 gg con tampone o 14 gg senza tampone).
In presenza di un ulteriore caso di positività (quindi 3 in totale) tutta la classe, indipendentemente dallo stato vaccinale, viene messa in quarantena.
Solita casistica se il caso non riguarda gli alunni ma un insegnante.

Fonte circolare: https://www.pinodurantescuola.com/wp-content/uploads/2021/11/NOTA-TECNICA-50079-03-11-2021.pdf

Staff C.Li.Va. Toscana
t.me/clivatoscana

Giorgio Agamben Filosofo e accademico – Audizioni Senato DL 127 – 7.10.2021

“Lo Stato non si sente di assumere la responsabilità per un vaccino che non ha terminato la fase di sperimentazione e, tuttavia, allo stesso tempo cerca di costringere con ogni mezzo a vaccinarsi escludendoli altrimenti dalla vita sociale e ora con questo nuovo decreto privandoli persino della possibilità di lavorare. Questo decreto configura una vera e propria mostruosità giuridica.”

“Il greenpass non ha alcun significato medico ma serve a obbligare la gente a vaccinarsi. Io credo invece che si possa dire il contrario: il vaccino è il mezzo per costringere la gente ad avere un greenpass, cioè un dispositivo che permette di controllare e tracciare in misura che non ha precedenti.”

“Come è possibile che per la prima volta in Italia dopo le leggi fasciste del 1938 si creino cittadini di 2 classe che subiscono restrizioni che sono identiche a quelle che subirono i non ariani ”

Staff C.Li.Va. Toscana
t.me/clivatoscana

NOTA DI CONFINDUSTRIA SUL DECRETO LEGGE 127 (GREENPASS NEI LUOGHI DI LAVORO) – C.LI.VA. INVIA PEC AL GARANTE PER LA PRIVACY

 

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A seguito dell’emanazione del DL 127, che produrrà i suoi effetti dal prossimo 15 Ottobre, vi informiamo che Confindustria ha inviato ai propri associati una nota di aggiornamento con le indicazioni di applicazioni di questa norma. Trovate la nota a questo link http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/PRASSI_2020/confindustria-nota-dl-21-settembre-2021-n-127-estensione-green-pass.pdf ma nel riassumervi i punti più importanti vi informiamo che abbiamo inviato una PEC al garante per la privacy richiedendo chiarimenti se questa nota è in linea con quanto autorizzato in materia di trattamento di dati personali.

A pagina 16 infatti Confindustria ricorda a tutti gli associati che “il trattamento si concretizza nella consultazione/presa visione delle citate informazioni (analoga alla presa visione della temperatura) e non è consentita, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario della certificazione in qualunque forma 5 . Pertanto, ai fini dell’organizzazione dei controlli, non è possibile acquisire dal lavoratore, né preventivamente, né ex post, la certificazione in corso di validità ovvero dichiarazioni in ordine alla tipologia e alla scadenza della stessa”. 

Questo richiamo a quanto espresso dal garante per la privacy ricalca quanto previsto dal “greenpass” a tutela della privacy: non è possibile fare raccolta preventiva dei QR code e neanche chiedere la data di scadenza da annotare per semplificare i controlli. Questo punto molto importante risulta spesso in palese violazione con quanto messo in pratica nei controlli da datori di lavoro, associazioni sportive, palestre, eccetera. Poco più sotto però Confindustria riporta nella nota :

“Tuttavia, in un’ottica organizzativa, non solo delle verifiche dei green pass, ma più in generale dell’attività di impresa (es. gestione turni, trasferte, sostituzioni) e, comunque, nell’ambito delle procedure che il datore di lavoro dovrà definire per disciplinare le modalità di svolgimento dei controlli, sembrerebbe consentito al datore di lavoro di richiedere al lavoratore di comunicare preventivamente, con riferimento a uno specifico periodo di interesse (es. settimana/mensilità presa in considerazione per l’organizzazione ordinaria dei turni ovvero di una specifica trasferta), se non sarà in possesso della certificazione richiesta per l’accesso ai luoghi di lavoro”

Non riusciamo a capire come Confindustria possa pensare che “comunicare preventivamente con riferimento a uno specifico periodo se non s sarà in possesso della certificazione verde” sia diverso dalla raccolta preventiva dei QR code o delle scadenze delle certificazioni stesse. Oltretutto non risulta neanche approfondito il tema delle sanzioni disciplinari: ricordiamo infatti che il DL 127 prevede in modo esplicito l’assenza di sanzioni disciplinari e la conservazione del posto di lavoro in caso di assenze da lavoro per mancanza di greenpass. Cosa succederebbe in caso un lavoratore affermasse di essere sempre a lavoro nella prossima settimane e poi, come da suo diritto, decidesse di non sottoporsi al tampone (o non trovasse spazio in nessuna farmacia per fare il test) rinunciando allo stipendio? Si potrebbe ancora parlare di assenza ingiustificata senza sanzioni disciplinari?

Risulta evidente un chiarimento urgente da parte del garante per impedire questa richiesta per aggirare la legge da parte delle aziende. L’onere del controllo spetta al datore di lavoro e non è accettabile che questo venga scaricato sui lavoratori solamente perché il Governo scrive decreti inapplicabili.

Vogliamo inoltre segnalare altri punti importanti di questa nota:

1) Pagina 10 punto b: La qualificazione come assenza ingiustificata (e non come sospensione, come indicato nelle bozze del provvedimento) impone al lavoratore di presentarsi tutti i giorni in azienda? Sì. Mentre la sospensione legittima una ipotetica posizione di attesa da parte del lavoratore, per qualificare la presentazione senza green pass come assenza ingiustificata il lavoratore deve necessariamente presentarsi in azienda.

Attenzione quindi ai protocolli aziendali che verranno emanati nel vostro luogo di lavoro. Secondo quanto indicato da Confindustria infatti è necessario andare a lavoro e far registrare la mancanza di greenpass per non incorrere in sanzioni disciplinari per assenza ingiustificata. Anche questo punto a nostro modo di vedere non è corretto specialmente nei confronti di chi abita a una certa distanza da lavoro, auspichiamo che le aziende quantomeno permettano una comunicazione via mail/pec per registrare l’assenza da mancanza di greenpass.

2) Pagina 12 Il momento del controllo. Il controllo dovrebbe essere adottato “preferibilmente”, quindi non necessariamente, all’ingresso. Un controllo diffuso all’ingresso risponde sicuramente alle finalità sostanziali, mentre una verifica randomica durante l’attività non consente di assicurare né che in azienda non siano presenti lavoratori senza green pass, né di impedire efficacemente la diffusione del virus. Il controllo (anche a campione) successivo all’ingresso nel luogo di lavoro rischia anche di generare contenziosi a causa del differente trattamento sanzionatorio, in quanto si potrebbe ritenere che la scelta possa essere discriminatoria: un lavoratore controllato durante il lavoro che non ha il certificato, oltre alla sanzione amministrativa, potrebbe essere licenziato (restano, infatti, in vigore le sanzioni contrattuali), mentre se lo stesso controllo fosse stato adottato all’ingresso vi sarebbe solamente la sospensione dalla retribuzione, con preclusione di ogni sanzione disciplinare, soprattutto di natura estintiva del rapporto di lavoro.

L’orientamento quindi di Confindustria sembra essere quello di controllare il greenpass al momento dell’inizio del turno di lavoro e non successivamente.

3) pagina 13 a. Lavoratore che si reca direttamente nel luogo della prestazione di lavoro e non in azienda. Si verifica spesso l’ipotesi del lavoratore che si reca non in azienda ma direttamente nel luogo ove deve rendere la prestazione. In questo caso, il controllo deve essere operato dal titolare della struttura presso la quale egli si reca (art. 9-septies, co. 2) o anche, nell’ipotesi di trasferta mediante mezzi di trasporto pubblico ultraregionale, dal vettore. In questi casi si ritiene che, per effetto del controllo che dà esito negativo, il datore di lavoro debba imporre un obbligo contrattuale di immediata comunicazione. Esso potrebbe, ad esempio, fondarsi sulla previsione di un obbligo contrattuale di comunicazione da parte del committente (es. mancato accesso nel luogo di svolgimento della prestazione) o dello stesso lavoratore (es. mancato accesso al treno) al datore di lavoro del prestatore non ammesso al lavoro ovvero colto senza certificato all’interno del luogo di lavoro. Teoricamente, lo stesso modello potrebbe essere adottato anche per i lavoratori in trasferta all’estero.

Questo paragrafo è molto importante perché ribadisce l’assoluta confusione sull’onere del controllo del greenpass nelle mille casistiche in cui luogo di lavoro e luogo della prestazione di lavoro non coincidano. Possiamo solo immaginare il caos che ci sarà…

Ribadiamo l’importanza da parte di tutti i lavoratori di PRETENDERE il rispetto del decreto, anche nella parte che da oneri al controllore. Non possiamo vedere scaricate su di noi le mancanze di una norma ingiusta e che fa acqua da tutte le parti. Verificate quindi che tutto ciò che la vostra azienda vi chiede sia in linea con decreto e garante per la privacy, in caso contrario sarà necessario inviare segnalazioni al garante per rispetto dei nostri diritti.

4) Pagina 15 Modalità del controllo a campione. La norma consente di svolgere verifiche secondo le modalità ritenute più opportune da parte del datore di lavoro. Quindi, i controlli potranno anche essere svolti a campione (in alternativa al controllo assiduo e di massa), come anche sommarsi: tuttavia, in presenza del primo, condurre all’interno il controllo a campione non sembra aver senso. La sanzione dipende, quindi, da quando viene esercitato il controllo: prima dell’accesso (assenza ingiustificata senza sanzioni disciplinari e licenziamento) e dopo l’accesso (sanzione amministrativa e disciplinare).

Attenzione a questo ultimo punto. In caso di un controllo a campione post ingresso in caso un lavoratore sia a lavoro con greenpass non valido si incorre sia nella sanzione amministrativa prevista dal DL 127 ma anche dalla sanzione disciplinare prevista dal proprio contratto di lavoro. 

In attesa di un chiarimento del garante della privacy in risposta alla nostra PEC invitiamo tutti i lavoratori dipendenti a leggersi con attenzione questa nota e a monitorare con attenzione i protocolli che da qui al 15 ottobre verranno emanati dalle singole aziende. Mancano circa 3 settimane all’entrata in vigore del decreto, nel frattempo sarà necessario manifestare il nostro dissenso e non dare alcuna informazione sul nostro stato vaccinale al datore di lavoro: difendiamo i nostri diritti!

Staff C.Li.Va. Toscana

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Nuovi studi sul Covid Sars 2: l’immunità naturale funziona ed e’ duratura. Non occorre vaccinare chi ha subito la malattia.

Più di 15 studi hanno dimostrato il potere dell’immunità acquisita in precedenza con il virus. Uno studio condotto su 700.000 persone da Israele due settimane fa ha rilevato che coloro che avevano avuto precedenti infezioni avevano 27 volte meno probabilità di contrarre una seconda infezione da covid sintomatica rispetto a coloro che erano stati vaccinati. Lo ha affermato uno studio della Cleveland Clinic di giugno sugli operatori sanitari (che sono spesso esposti al virus), in cui nessuno che in precedenza era risultato positivo al coronavirus è stato reinfettato. Gli autori dello studio hanno concluso che “è improbabile che gli individui che hanno avuto l’infezione da SARS-CoV-2 traggano beneficio dalla vaccinazione contro il covid-19”. E a maggio, uno studio della Washington University ha scoperto che anche una lieve infezione da covid ha portato a un’immunità di lunga durata.
I vaccini contro il coronavirus funzionano. Ma questa illusione statistica fa credere alla gente di no.
Quindi, la scienza emergente suggerisce che l’immunità naturale è buona quanto o migliore dell’immunità indotta dal vaccino. Ecco perché è così frustrante che l’amministrazione Biden abbia ripetutamente sostenuto che l’immunità conferita dai vaccini è preferibile all’immunità causata dall’infezione naturale, come ha detto poche settimane fa il direttore del NIH Francis Collins, ospite di Fox News a Bret Baier. Quella rigida adesione a una teoria obsoleta si riflette anche nel recente annuncio del presidente Biden secondo cui le grandi aziende devono richiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi o di sottoporsi a test regolari, indipendentemente dal fatto che in precedenza avessero il virus.

Staff C.Li.Va. Toscana
T.me/clivatoscana

Fonte: https://www.washingtonpost.com/outlook/2021/09/15/natural-immunity-vaccine-mandate/

DECRETO LEGGE 111 – GREENPASS PER PERSONALE SCOLASTICO, STUDENTI UNIVERSITARI E RESTRIZIONI PER I TRASPORTI

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In gazzetta ufficiale del 6 Agosto è stato pubblicato il decreto legge n.111 , proviamo a riassumere qui brevemente i punti più importanti e critici:

  • REGOLE PER LA SCUOLA
  • GREENPASS PER PERSONALE SCOLASTICO E STUDENTI UNIVERSITARI
  • FONDI
  • TRASPORTI

REGOLE PER LA SCUOLA

Tutti i provvedimenti che riguardano la scuola hanno termine “fino al 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza”, in particolare:

-obbligo di mascherina per i maggiori di 6 anni (ad esclusione delle attività sportive)

-distanza di 1 metro

-divieto di accesso per chi ha temperatura sopra 37.5 gradi

Su questo punto arriva la prima grande criticità del decreto: “I protocolli e le linee guida possono derogare alle disposizioni per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità”.

Questo significa che se tutti gli studenti di una classe sono vaccinati (o guariti dal Covid19 da meno di 6 mesi) gli studenti possono togliere la mascherina durante le lezioni. Questo punto è a nostro modo di giudicare una palese violazione della privacy perchè gli insegnanti e le segreterie scolastiche NON possono conoscere lo stato vaccinale degli studenti. Si aprono quindi scenari inaccettabili con domande da parte degli insegnanti agli alunni su dati sensibili e domande indecenti nelle chat di classe dei genitori. Solleciteremo il garante della privacy sul tema e ci aspettiamo una sua presa di posizione ferma e decisa nei confronti del governo

Per quanto riguarda il passaggio alla didattica a distanza nel decreto si fa riferimento alla possibilità ai “Presidenti delle regioni, delle provincie autonome di Trento e Bolzano e ai Sindaci in zona rossa o arancione o in condizione di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o rischio elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica”. Nessun cambiamento quindi rispetto allo scorso anno scolastico: in caso di aumento di casi sindaci e regioni possono riportare gli studenti in DAD, con buona pace delle tante parole su investimenti per ridurre il numero di studenti per classe. Nel 3 anno scolastico dallo stato d’emergenza nessuna certezza per gli studenti di iniziare e terminare in presenza l’anno scolastico.

GREENPASS PER PERSONALE SCOLASTICO E STUDENTI UNIVERSITARI

“Fino al 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza […] tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”. Questo il testo che inserisce l’obbligo di greenpass per studenti universitari e per il personale della scuola (articolo 9-ter aggiunto ai precedenti decreti legge).

La sanzione per il personale scolastico che non è in possesso del greenpass viene specificata nel comma 2: “assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso”. 

Il compito di verificare il possesso del greenpass viene specificata nel comma 4: “I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia, scuole paritarie e università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni”. Le modalità sono le stesse dei precedenti decreti, ovvero la scansione mediante App Verifica C19. Questa procedura apre a un carico di lavoro alle segreterie importante, perché la scansione del QR code, come concordato con il garante della privacy nel DPCM attuativo, NON permette di conoscere la scadenza della certificazione (altrimenti sarebbe comprensibile da parte del controllore se il codice è stato generato con un tampone o con una vaccinazione, ad esempio, visti i tempi notevolmente diversi di durata). Nel decreto però si parla che “con circolare del Ministero dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica”. Occorrerà quindi monitorare attentamente le circolari applicative, perché non è da escludere che per rendere attuabili i controlli si permetta di richiedere i certificati vaccinali agli insegnanti e al personale scolastico in modo da ridurre il numero dei controlli di greenpass quotidiani.

Per quanto riguarda invece gli studenti universitari “i controlli sono svolti a campione con le modalità individuate dalle università”.

Al comma 7 si specifica inoltre che queste disposizioni si applicano anche a “istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università”

FONDI

Segnaliamo due stanziamenti importanti dal punto di vista economico:

100 milioni per “piano di screening della popolazione scolastica”. Attendiamoci quindi campagne importanti di tamponi gratuiti per gli studenti in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico.

– 358 milioni per “consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato”. Una somma importante che viene quindi riservata per pagare i supplenti di chi verrà sospeso dal lavoro per mancanza del greenpass. Nel comma 11 viene infatti ricordato che “il MIUR provvede al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificate del personale scolastico al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio”.

TRASPORTI

Non meno importante è l’articolo 9-quater che inserisce l’obbligo di possesso del greenpass per accedere ai mezzi di trasporto. L’entrata in vigore di questo articolo è il 1 settembre 2021 e riguarderà:

– aerei per trasporto di persone

– navi e traghetti interregionale ad esclusione di quelli impiegati per lo stretto di Messina (quindi sono inclusi i traghetti per la Sardegna, ad esempio, ma non i traghetti all’interno della stessa regione come quelli per l’Isola d’Elba)

– treni passeggeri di tipo Intercity, Intercity notte ed alta velocità (quindi Frecciarossa e Italo). 

– autobous su percorsi che collegano più di due regioni con itinerari, orari e frequenze prestabilite

– autobus a noleggio con conducente ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto locale

Anche in questo caso la modalità di controllo è la stessa dei precedenti articoli, ovvero con l’app del ministero della salute e esibizione del documento a conferma delle generalità. I soggetti titolati al controllo sono i vettori aerei, marittimi e terrestri nonché loro delegati, quindi i greenpass verranno di fatto richiesti al momento dell’imbarco aereo o marittimo o quando in stazione si proverà a salire su uno dei treni citati precedentemente.

Questi i punti principali del nuovo decreto n.111 in vigore dal 7 Agosto ma che produrrà i suoi effetti con l’avvio dell’anno scolastico e dal 1 Settembre per i trasporti. Ricordiamo che il decreto dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dall’entrata in vigore (quindi nei primi giorni di Ottobre) altrimenti perderà efficacia. 

Staff C.Li.Va. Toscana

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DECRETO LEGGE N.105 – ESTENSIONE GREENPASS PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

È stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legge n.105 che estende l’utilizzo del greenpass dal prossimo 6 Agosto.

Di seguito trovate la nostra analisi per poter capire cosa cambia e quali criticità introduce.

Invitiamo tutti a mantenere la calma e a non disperarsi. Numerose manifestazioni sono state organizzate già da oggi 24 Luglio. Ci raccomandiamo di partecipare numerosi perché i nostri diritti sono sotto forte attacco. Invitiamo però, visto il clima di forte esasperazione, a partecipare senza bambini in modo da evitare problemi in caso di eventuali disordini. Sappiamo bene come grandi concentrazioni di persone esasperate possono talvolta creare un ambiente non ideale per il bene più prezioso che abbiamo: i nostri figli.

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