Apertura segnalazione sospetta reazione avversa.
Hai bisogno di fare una segnalazione di sospetta reazione avversa?
ECCO COME FARE:
sotto il link di riferimento.
COME COMPILARE LA SCHEDA
Per evitare che la scheda sia inutilizzabile prestare attenzione alla compilazione di tutti i campi richiesti.
I contatti del Centro Regionale Farmacovigilanza Toscana li trovate qui
PERCHÈ SEGNALARE
Quando un farmaco/vaccino viene immesso in commercio sono noti solamente i dati di tollerabilità che derivano dagli studi clinici pre-registrativi.Questi ultimi generalmente consentono di evidenziare solo le reazioni più comuni.
Solo dopo la sua commercializzazione un farmaco/vaccino viene somministrato a un numero sempre più elevato di pazienti e quindi, attraverso la raccolta e la valutazione delle ADR, diventa possibile conoscerne più approfonditamente il rapporto beneficio/rischio.
La Farmacovigilanza è un’attività obbligatoria per legge, è prevista dalle Autorità sanitarie italiane e internazionali per cui i medici e gli altri operatori sanitari quasi per dovere deontologico sono tenuti a segnalare tramite apposite schede tutte le sospette reazioni avverse osservate (gravi, non gravi, attese ed inattese).
Per ulteriori informazioni ed elenco delle schede tecniche da consultare clicca qui
I TUOI DIRITTI
In caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2015, con particolare riferimento all’art. 22 , gli operatori sanitari incorrono nel reato di cui all’art. 328 c.p.
Nessun sanitario può rifiutarsi di fare una denuncia di Sospetta reazione avversa.
“Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”.
Art. 5 della convenzione di Oviedo del 4/4/1997 (ratificata con L. 145/2001)
Per approfondimenti sul consenso informato e sull’obiezione attiva clicca qui .