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Proviamo “a dare i numeri” ?

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Ieri abbiamo assistito alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio Draghi e del Ministro della Salute Speranza per spiegare e motivare all’opinione pubblica i motivi che hanno portato a introdurre l’obbligo vaccinale per gli over 50 e ad altre categorie di lavoratori.

Seguiamo sempre queste conferenze stampa, perché è interessante capire come chi ha in mano le decisioni che impattano sulla nostra vita vuole comunicare e giustificarsi agli occhi dell’opinione pubblica.

Di tutte le parole usate e i dati mostrati c’è una “slide” che è stata esposta dal Ministro Speranza che però ha destato più scalpore e ha fornito l’assist ai giornali per i titoli di oggi: “Tra i non vaccinati ci sono 23,2 persone su 100 mila abitanti che vanno in terapia intensiva” mentre fra i vaccinati solamente 1 ogni 100.000. Applausi scroscianti della stampa asservita e nessuna domanda o obiezione, ovviamente.

Figura 1

Da dove viene questa slide? Dal report dell’Istituto superiore di sanità che potete trovare a questo link

A pagina 26 viene riassunta l’incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti suddivisi fra non vaccinati con 2 dosi da più di 4 mesi (1,5 ogni 100.000), vaccinati con 2 dosi da meno di 4 mesi (1 ogni 100.000) e vaccinati con 3 dosi (0.9 ogni 100.000 abitanti).

Figura 2

Pertanto questi dati mostrati in conferenza stampa non sono falsi ma proviamo ora a raccontare altri numeri… immaginando che messaggio sarebbe stato passato se dopo questa slide il Ministro avesse fatto alcune precisazioni o fornito altri dati. Proviamo a farlo noi?

“I vaccini devono prevenire il contagio”

La prima obiezione che andrebbe fatta al Ministro è che una misura di salute pubblica potrebbe essere “comprensibile” (pur dovendo comunque rispettare i diritti fondamentali di autodeterminazione!) se ci fosse un beneficio alla salute collettiva. Un vaccino, pertanto, DOVREBBE prevenire l’infezione e, quindi, il contagio. Altrimenti non è giustificato in alcun modo l’imposizione o la restrizione di attività a chi non è vaccinato visto che i contagi avvengono anche fra soggetti vaccinati (con 1,2,3 o 4 dosi). Viene quindi smentita una delle dichiarazioni per cui veniva giustificato il greenpass “la garanzia di ritrovarsi fra persone che non contagiano”. Una delle più grandi FAKE NEWS del Governo degli ultimi mesi, che nessuno può dimenticare.

In questo momento l’obbligo di un vaccino che non previene il contagio è di fatto non una misura di prevenzione collettiva ma un OBBLIGO TERAPEUTICO.

Chi non si vaccina (la figura rossa nella slide mostrata dal Ministro) se quei dati fossero completi e corretti (e non lo sono…) espone sé stesso a un rischio e non la collettività, la quale non trae nessun beneficio dalla vaccinazione degli altri.

Quando il Ministro impedisce a un bambino di 13 anni di fare sport all’aria aperta senza “super greenpass” non sta proteggendo nessuno, sta solo ricattando le famiglie!

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“23 volte il rischio maggiore rispetto a un non vaccinato!”

Come potete vedere nella stessa tabella dell’Istituto superiore di sanità il 23,1 è l’incidenza totale fra 12 e 80+ anni. Ma all’interno di questo dato ci sono dati molto diversi fra loro rispetto alla media come, ad esempio, l’incidenza 1,6 di chi ha 12-39 anni e 15,2 fra 40 e 59 anni.

Una domanda che verrebbe da fare al Ministro allora è: Lei ha proposto una decina di decreti finora, perché mostrare il dato 23,1 con quella figura rossa gigante e ignorare che obblighi di greenpass e super greenpass sono anche per i 12enni dove l’incidenza è 1,6, ovvero quella ritenuta un “grande risultato” in quella slide mostrata davanti alle telecamere?

Inoltre, a destra della stessa tabella da cui è stata ricavata la slide, ci sono dei dati che sono chiamati “rischio relativo” ovvero la riduzione di rischio fra i vari gruppi messi a confronto (vaccinati rispetto ai vaccinati con una dose, con due dosi, con tre, eccetera).

Fra 12 e 39 anni l’Istituto superiore di sanità mostra una bella casella VUOTA. Sotto, la legenda, ci spiega che la casella vuota significa che la “stima non è calcolabile per bassa frequenza di eventi in alcuni strati”.

Quindi fra 12 e 39 anni, ovvero circa 14 MILIONI DI CITTADINI ITALIANI, il Ministro che sbandiera le slide impone obblighi e sbarramenti per una riduzione di rischio relativo di finire in terapia intensiva NULLA.

Figura 3

Viene quindi smontato anche il “mito” che va tanto di moda in Italia: “mi vaccino per non finire in terapia intensiva”. Fino a 39 anni non c’è nessuna riduzione. Il rapporto “rischio beneficio” è una frazione il cui denominatore è ZERO.

“E le reazioni avverse?”

Molto spesso sentiamo parlare di “rapporto rischio – beneficio” quando si parla di vaccinazioni. Abbiamo ascoltato tutta la conferenza stampa del Ministro e del Presidente del Consiglio: non c’è stata una parola sulle reazioni avverse registrate da AIFA su un siero genico che ricordiamo è ancora sperimentale (con buona pace di chi sostiene che non lo sia..)

Il rapporto sulle sospette reazioni avverse registrate è fermo al 26 SETTEMBRE 2021. Sono 4 mesi che AIFA non pubblica il report aggiornato sulle reazioni avverse registrate. Giudicate voi se è corretto.

Figura 4

Pur essendo un dato vecchio andiamo ad analizzare cosa dice AIFA sulle sospette reazioni avverse registrate in Italia nell’ultimo report.

“Alla data del 26/09/2021, sono state inserite complessivamente nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza 101.110 segnalazioni di evento avverso successivo alla vaccinazione su un totale di 84.010.605 dosi di vaccino, con un tasso di segnalazione di 120 ogni 100.000 dosi somministrate”

Figura 5

Ricordate quel “23 ogni 100.000 finiscono in intensiva se non vaccinati” ? Il rapporto di segnalazioni avverse è circa 6 volte superiore: 120 ogni 100.000 dosi.

Questo significa che la frequenza con cui viene registrata una sospetta reazione avversa al vaccino è 6 volte superiore a quella che un non vaccinato finisca (per sua sfortuna senza nessuna conseguenza per gli altri visto che i vaccini non impediscono il contagio) in terapia intensiva.

E se qualcuno leggendo il testo potrebbe dire “beh ma sono reazioni avverse non gravi…non si possono confrontare con la terapia intensiva!” continuiamo a leggere il report AIFA (quello non aggiornato da 4 mesi…) e vediamo il tasso di segnalazioni GRAVI.

“il 14,4% (n. 14.605) a eventi avversi gravi, con un tasso di 17 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, indipendentemente dal tipo di vaccino, dalla dose somministrata”

17 dosi ogni 100.000 causano una sospetta reazione GRAVE, ricordando che come riportato nel report AIFA per grave si intende “un evento è sempre grave se causa ospedalizzazione, pronto soccorso, pericolo immediato di vita, invalidità, anomalie congenite, decesso, altra condizione clinicamente rilevante”.

Figura 6

Il Ministro ne ha parlato in conferenza stampa? Non ci risulta. Accanto a quella figura rossa con scritto “23,2 in intensiva!” avrebbe dovuto mettere una figura praticamente comparabile con scritto “17 dosi ogni 100.000 causano una sospetta reazione GRAVE!”

Sotto i 39 anni l’incidenza di occupazione in intensiva è 1,6 mentre la sospetta reazione grave avviene per 17 ogni 100.000dosi . Facciamo una slide alla prossima conferenza stampa che mettono a confronto questi due dati?

Secondo voi quella slide sarebbe stata più completa o no?

E i bambini?

Come vedete nelle slide dell’Istituto superiore di sanità si parte da 12 anni per misurare l’incidenza della malattia e le ospedalizzazioni. Eppure da qualche settimana si martellano i genitori per far vaccinare anche chi ha fra 5 e gli 11 anni. Ora immaginate se per 12-39 l’incidenza è 1,6 (senza benefici rispetto a chi si vaccina) quanto sarà quella dei bambini ancora più piccoli visto che per questa malattia i rischi di complicazione decrescono con il decrescere dell’età.

Avete sentito il Ministro Speranza dire che sotto 12 anni neanche viene misurata l’incidenza perché non ci sono rischi nel contrarre la malattia? . In attesa che qualche giornalista invece di applaudire il Premier Draghi faccia il proprio lavoro di CRITICA la calcoliamo noi.

Qualche pagina più su di questo report sono stati misurati i casi ospedalizzati / terapie intensive e decessi per i minorenni. Ma evidentemente per questi piccoli numeri il Ministro Speranza si è guardato bene da fare una slide che avrebbe potuto riassumersi con il titolo: “pensateci prima di vaccinare i bambini…” . Li riportiamo noi i numeri sempre presi dall’Istituto superiore di sanità: dall’inizio dell’epidemia al 5 Gennaio 2022 (quindi circa 2 anni) fino a 11 anni ci sono stati meno di 600.000 casi e i ricoveri in terapia intensiva 131 su una popolazione di oltre 6.000.000 di bambini

Figura 7

Noi sosteniamo da sempre la libertà di scelta vaccinale e il rispetto del consenso informato. Questi due cardini di una società civile si basano su una CORRETTA informazione, non sul tifo da stadio a cui assistiamo da politica e mezzi di (dis)informazione italiani da anni. Queste osservazioni e dubbi dovrebbero essere fonte di dibattito, invece ci ritroviamo con decreti continui e imposizioni immotivate e che non portano a nessun beneficio alla salute purtroppo. Abbiamo elencato solo alcune delle obiezioni che si possono fare a questa conferenza stampa ma ce ne sarebbero molte altre: non si è parlato di prevenzione, non si è parlato di cure domiciliari, non si è parlato di potenziamento della medicina territoriale per prevenire le terapie intensive, non si è parlato di cosa fanno gli altri paesi che hanno un carico minore di ospedalizzazione pur non avendo imposto le restrizioni folli che abbiamo subito.

Inoltre tutti questi dati hanno un grande errore di fondo: i ricoverati sono positivi al covid ma non è detto che il ricovero sia dovuto al covid. Così come i morti sono CON covid e non DI covid. Questo è un problema che abbiamo fin dal primo giorno e che nessuno ha mai voluto sanare. I veri numeri, quindi, sarebbero ancora diversi e i benefici della vaccinazione ancora inferiore…

La gestione politica dell’emergenza è FALLIMENTARE. Continuare a dar la colpa a quel 10-15% che non si è vaccinato non solo è RIDICOLO ma offende il buon senso e la ragione, con buona pace dei giornalisti che hanno assistito a questo show senza neanche provare a mettere in dubbio ciò che i politici hanno detto.

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DECRETO LEGGE N. 1 DEL 2022 – “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19,in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”

DECRETO LEGGE N. 1 DEL 2022 – “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19,in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”

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Pubblicato in gazzetta ufficiale in data 7 Gennaio il nuovo decreto annunciato qualche giorno fa che introduce nuovi obblighi e restrizioni e regolamenta i casi di covid nelle scuole. Come sempre analizziamo il testo per punti in modo da conoscere il decreto e le date di entrata in vigore dei vari provvedimenti.

Il testo integrale potete trovarlo a questo link

– ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI I CITTADINI CHE ABBIANO COMPIUTO IL 50 ESIMO ANNO DI ETA’ (Validità 8 Gennaio – 15 Giugno 2022)

– ESTENSIONE “GREENPASS RAFFORZATO” SUI LUOGHI DI LAVORO (Validità 15 Febbraio 2022 – 15 Giugno 2022)

– SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (Validità dal 1 Febbraio 2022)

– ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PER PERSONALE UNIVERSITARIO, FORMAZIONE ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE COREUTICA E ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (Validità 1 Febbraio 2022 – 15 Giugno 2022)

– ESTENSIONE DEL “GREENPASS BASE” PER SERVIZI ALLA PERSONA, PUBBLICI UFFICI, SERVIZI POSTALI, BANCARI, FINANZIARI E ATTIVITA’ COMMERCIALE (Validità 20 Gennaio 2022/1 Febbraio 2022 – 31 Marzo 2022)

– GESTIONE CASI POSITIVI A SCUOLA (Validità dall’8 Gennaio 2022)

– ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI I CITTADINI CHE ABBIANO COMPIUTO IL 50 ESIMO ANNO DI ETA’

Dall’8 Gennaio al 15 Giugno 2022 si applica l’obbligo vaccinale (ciclo primario e dose booster visto che il testo richiama i precedenti obblighi per categoria agli articoli 4, 4-bis e 4-ter) per tutti “i cittadini italiani, per i cittadini di altri stati membri UE residenti in Italia, per i cittadini stranieri iscritti al SSN” che “abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”.

Sono esentati dagli obblighi coloro che hanno esenzione medica al vaccino (attestata da medico di medicina generale o medico vaccinatore) mentre hanno il differimento chi ha avuto “infezione da sars-cov-2 fino alla prima data utile prevista dalla circolare del Ministero della salute”. Quindi ad oggi è esentato chi ha avuto il covid-19 da meno di 4 mesi, essendo questo il termine minimo per poter eseguire il vaccino una volta contagiati (diverso dal termine di 6 mesi del super greenpass).

L’obbligo si applica anche a chi compirà il 50 esimo anno di età dall’8 Gennaio al 15 Giugno 2022.

– ESTENSIONE “GREENPASS RAFFORZATO” SUI LUOGHI DI LAVORO (Validità 15 Febbraio 2022 – 15 Giugno 2022)

Tutti coloro che ricadono nell’obbligo vaccinale per età (50 anni compiuti) sono tenuti dal 15 Febbraio ad accedere ai luoghi di lavoro con il “greenpass rafforzato” ovvero quello che si ottiene tramite vaccinazione o guarigione (dl 52 art.9 comma 2 lettera a, b e c-bis)

Responsabili del controllo sono “i datori di lavoro pubblici e privati” e “i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria” in base al tipo di lavoro che si svolge.

Per quanto disposto dall’articolo 4-quinquies comma 3 chi ha compiuto 50 anni e svolge attività fuori dal proprio luogo di lavoro “a qualsiasi titolo” (quindi come esterno) può essere controllato sia dal proprio datore di lavoro che da quello del luogo dove va a svolgere la prestazione lavorativa.

Sanzioni: Come per il precedente obbligo di “greenpass base” chiunque risulti privo di certificazione “al momento dell’accesso al luogo di lavoro” o “comunichi di non esserne in possesso” verrà considerato assente ingiustificato senza retribuzione (con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro) fino al 15 Giugno 2022 o fino alla presentazione della certificazione.

La sanzione per chi entra comunque a lavoro e viene controllato successivamente risultando privo di certificazione va da 600 a 1500 euro oltre alle conseguenze disciplinari.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita il datore di lavoro adibisce il lavoratore a mansioni anche diverse “in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio” ma in questo caso non ci sono decurtazioni dallo stipendio.

Nota: La certificazione è richiesta per “accedere ai luoghi di lavoro” quindi sono esclusi i lavoratori in smart working, in ferie, malattia, congedi, eccetera secondo quanto già visto con il decreto per il greenpass base nei luoghi di lavoro.

– SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (Validità dal 1 Febbraio 2022)

Dedichiamo un paragrafo apposito alla sanzione pecuniaria introdotta dall’articolo 4-sexies di questo decreto, non tanto per l’ammontare della cifra (100 Euro) ma per le modalità di accertamento che lasciano quantomeno sconcertati.

Prima di tutto saranno soggetti a sanzione amministrativa coloro che alla data del 1 Febbraio 2022 rientrino in una di queste 3 casistiche:

– Non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario (quindi “la prima dose”)

– Non abbiano completato il ciclo vaccinale primario nel rispetto dei termini previsti dalla circolare ministeriale (quindi “la seconda dose” o la dose da effettuarsi dopo 4 mesi in caso di precedente malattia)

– Non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo primario nel rispetto dei termini previsti dal “greenpass rafforzato” (quindi “dose booster” a 6 mesi dalla seconda dose o 6 mesi dall’unica dose per chi ha avuto la malattia)

ovviamente nel caso ricadano nei presupposti di età ( 50 anni compiuti).

Attenzione però al comma 2 di questo articolo : “la sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter” , ovvero a tutti coloro che sono soggetti a obbligo vaccinale per il tipo di lavoro (sanitari, personale RSA e scuola). Sarà da capire ulteriormente se la sanzione di 100€ verrà quindi erogata alle persone di età superiore ai 50 (anche se non occupati) e, in più, a tutti i lavoratori soggetti a obbligo vaccinale indipendentemente dall’età come sembra da una prima lettura del testo.

Per la modalità di irrogazione della sanzione il decreto introduce un passaggio di dati molto (sottolineiamo MOLTO) delicato:

– La sanzione viene irrogata dal Ministero della Salute tramite l’Agenzia delle entrate

– L’elenco delle persone a cui verrà irrogata si basa su “elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal Ministero della Salute “anche acquisendo i dati dal Sistema Tessera Sanitaria”

– Per le finalità di cui sopra il “Sistema tessera sanitaria” è autorizzato al trattamento delle informazioni acquisite dall’anagrafe nazionale vaccini

Una volta ricevuto dal Ministero della Salute (tramite Agenzia delle entrate) la comunicazione “ai soggetti inadempienti dell’avvio del procedimento sanzionatorio” si avranno 10 giorni di tempo per comunicare alla ASL locale il differimento, esenzione o altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità a eseguire la vaccinazione.

In caso di opposizione al giudice di pace l’avvocatura dello Stato sarà la controparte che vi troverete davanti per contestare la sanzione.

– ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PER PERSONALE UNIVERSITARIO, FORMAZIONE ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE COREUTICA E ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (Validità 1 Febbraio 2022 – 15 Giugno 2022)

Passato in sordina nelle conferenze stampa ma il DL 1/2022 introduce l’obbligo vaccinale anche alle categorie in oggetto a partire dal 1 Febbraio 2022 con sospensione, in caso di inadempimento, fino al 15 Giugno 2022.

La procedura di accertamento è la medesima prevista dagli obblighi delle altre categorie di lavoro.

– ESTENSIONE DEL “GREENPASS BASE” PER SERVIZI ALLA PERSONA, PUBBLICI UFFICI, SERVIZI POSTALI, BANCARI, FINANZIARI E ATTIVITA’ COMMERCIALE (Validità 20 Gennaio 2022/1 Febbraio 2022 – 31 Marzo 2022)

Per quanto riguarda il greenpass base (quello che si ottiene quindi oltre che tramite vaccino e guarigione anche con tampone per 48 ore) il DL 1/2022 prevede l’estensione per l’accesso ad altre attività che lasciano “sconcertati”:

– servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc.) -> Dal 20 Gennaio

– pubblici uffici, servizi postali, bancari, finanziari e ATTIVITA’ COMMERCIALI (salvi quelli necessari “per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona) -> Dal 1 Febbraio o dalla data di efficacia del DPCM che definisce le attività incluse/escluse

– colloqui con i detenuti -> Dal 20 Gennaio

– avvocati difensori, consulenti, periti e ausiliari del magistrato nei tribunali -> Dall’8 Gennaio

La lista delle “attività essenziali” verrà individuata da DPCM entro 15 giorni. Vi chiediamo quindi per favore di NON chiederci in privato se questo o quel negozio rientra o no nei servizi essenziali fino all’uscita di questo testo. Non appena il DPCM verrà pubblicato vi informeremo nel dettaglio.

– GESTIONE CASI POSITIVI A SCUOLA (Validità dall’8 Gennaio 2022)

Viene descritta la procedura dei casi positivi a scuola, differenziata per tipologia.

Questa procedura si applica solo agli alunni.

– Nidi e scuole infanzia (quindi 0-6 anni): Con un caso di positività viene interrotta l’attività per 10 giorni

– Scuole primarie: Con un caso di positività viene fatto un tampone a tutta la classe (T0) e uno a 5 giorni (T5) (il tampone può essere molecolare o rapido antigienico). Se da questo screening massivo emerge almeno un altro caso (quindi totale 2 casi positivi) la classe viene messa in DAD per 10 giorni.

– Scuole secondarie di I grado e II grado: Con un caso di positività la classe rimane in presenza con “auto sorveglianza” ma indossando le mascherine FFP2 in aula. Con due casi di positività la procedura viene differenziata in base allo stato vaccinale/guarigione da covid:

– vaccinati o guariti da meno di 4 mesi oppure vaccinati con dose di richiamo -> mascherine ffp2 ma didattica in presenza con auto sorveglianza se ci sono sintomi covid.

– per gli altri studenti che non ricadono nelle condizioni descritte precedentemente si applica la DAD per 10 giorni.

Con 3 casi di positività tutta la classe viene messa in DAD per 10 giorni, a prescindere dallo stato vaccinale o di guarigione.

Nota: Al momento non è chiaro se si possa applicare la quarantena di 14 giorni senza tampone (o 10 con un tampone) per gli studenti al posto dello screening massivo (2 tamponi t0 e t5 a distanza di 5 giorni) come previsto dalla circolare 11 Agosto. Non appena sarà chiarito questo vi informeremo.

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DECRETO LEGGE N. 172 – “MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 E PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI”

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E’ entrato in vigore Sabato 27 Novembre il nuovo decreto 172 che estende ulteriormente gli obblighi vaccinali ad altre categorie di lavoratori, modifica la procedura di applicazione dell’obbligo per gli operatori sanitari prevista fino ad oggi, modifica le scadenze e gli ambiti di utilizzo della certificazione verde (greenpass) e introduce un nuovo strumento che viene comunemente chiamato “super greenpass”. Analizziamo per punti le principali modifiche ricordando che i decreti legge vanno in vigore con la pubblicazione in gazzetta ufficiale e che il parlamento ha tempo 60 giorni per convertirlo in legge introducendo modifiche al testo.

Questi i principali punti

  • Articolo 1 – Obblighi vaccinali per i lavoratori sanitari
  • Articolo 1 comma 10 – Obblighi vaccinali per operatori di interesse sanitario non iscritti all’albo, lavoratori in strutture residenziali, socio assistenziali e socio sanitarie)
  • Articolo 2 – Obblighi vaccinali per personale della scuola, comparto difesa, sicurezza, soccorso pubblico, lavoratori strutture sanitarie e socio sanitarie
  • Articolo 3 – Aggiornamento della durata delle certificazioni verdi (greenpass base)
  • Articolo 4 – Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi covid 19 (greenpass base) per trasporti pubblici e alberghi
  • Articolo 5 – Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (“super greenpass” )
  • Articolo 7 – Controlli
  • Articolo 8 – Campagne di informazione

ARTICOLO 1 – OBBLIGHI VACCINALI (LAVORATORI SANITARI)

L’articolo 1 modifica la legge 76/2021 introducendo l’articolo 3-ter e sostituendo integralmente l’articolo 4. Da oggi quando parliamo di obblighi vaccinali non è più sufficiente il ciclo primario (due dosi in caso di Pfizer, Moderna e Astrazeneca o una dose con Johnson & Johnson) ma “comprende dal 15 dicembre 2021 la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con la circolare del Ministero della salute”. Ad oggi l’ultima circolare potete trovarla qui e prevede “un richiamo (booster) con un vaccino mRNA (pfizer o moderna) per i maggiorenni dopo almeno 150 giorni dal completamento del ciclo primario” 

Come detto precedentemente viene sostituito integralmente l’articolo 4 della legge 76/2021 per cui da oggi non valgono più le indicazioni fornite per quanto riguarda gli “obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”. 

Il nuovo articolo è peggiorativo per i lavoratori in quanto introduce un periodo di sospensione maggiore, elimina la possibilità di essere demansionati prevista dalla precedente legge e demanda agli ordini delle professioni sanitarie (tramite le rispettive federazioni) il controllo della vaccinazione dei lavoratori snellendo la procedura e quindi i tempi prima della sospensione. 

Vediamo comunque la nuova procedura per i lavoratori sanitari:

– Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, tramite le rispettive Federazioni nazionali, avvalendosi della piattaforma nazionale del green certificate eseguono la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione

– Se dalla piattaforma nazionale non risulti l’effettuazione della vaccinazione (inclusa la dose booster nelle modalità stabilite dalla circolare ministeriale) l’ordine professionale invita l’interessato a produrre entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito. Qualora si presenti la richiesta di vaccinazione l’ordine invita l’interessato a fornire la certificazione attestante l’adempimento entro 3 giorni dalla somministrazione.

– Trascorsi i termini di cui sopra “qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, all’esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.” 

La sospensione è efficacefino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021″

Quindi con questa legge il Governo supera i termini di scadenza degli obblighi vaccinali legati allo stato di emergenza (ad oggi 31.12.2021) ma vengono spostati al 15 giugno 2022. Inoltre per cancellare la sospensione non è sufficiente iniziare la vaccinazione ma è necessario eseguire il ciclo di vaccinazione primario completo (2 dosi) in caso non si sia iniziato al momento della verifica oppure la terza dose (booster) in caso si venga sospesi per non aver fatto il richiamo nei tempi stabiliti. 

Segnaliamo che al comma 6 viene specificato che per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta all’albo “l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021″. Quindi chi deve fare iscrizione all’albo dopo il 15 Dicembre dovrà aver adempiuto all’obbligo vaccinale altrimenti non potrà iscriversi fino al 15 Giugno 2022.

ARTICOLO 1 – COMMA 10 (OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO – LAVORATORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – SOCIO ASSISTENZIALI – SOCIO SANITARIE)

Per tutti coloro che lavorano in ambito sanitario ma non sono iscritti agli albi la procedura spiegata al punto precedente non sarebbe stata applicabile in quanto non presenti nelle anagrafi di nessun ordine professionale. Con il comma 10 pertanto il Governo stabilisce che l’obbligo vaccinale per i lavoratori interessati (e non iscritti all’albo) da questo nuovo decreto vengono uniformati dalla procedura di verifica della vaccinazione che vediamo di seguito con l’articolo 2

ARTICOLO 2 – OBBLIGO VACCINALE (PERSONALE DELLA SCUOLA, COMPARTO DIFESA, SICUREZZA, SOCCORSO PUBBLICO, POLIZIA LOCALE, LAVORATORI STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE SECONDO ART 8-TER DLGS 502/1992)

Il decreto 172 estende l’obbligo vaccinale anche a nuove categorie dal prossimo 15 Dicembre 2021. La procedura è analoga a quanto riportata all’articolo 1 con le opportune modifiche per quanto riguarda il soggetto che procederà alla verifica degli obblighi vaccinali:

– per il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore” i soggetti titolati al controllo dell’adempimento all’obbligo vaccinale sono “i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni” relative.

– per il “personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale” i soggetti titolati al controllo sono “i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale”. Ricadono nell’obbligo di questa categoria anche chi ricade negli “organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124” ovvero “Dipartimento delle informazioni per la sicurezza”, “Agenzia informazioni e sicurezza esterna” e “Agenzia informazioni e sicurezza interna”

– per il “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni” ovvero le strutture sanitarie e socio sanitarie. (link alla legge per ulteriori specifiche) i soggetti titolati al controllo sono “i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale”. 

– per il “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori” i soggetti titolati al controllo sono “i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale”. 

Stabilite le categorie e i soggetti titolati al controllo (articolo 4-ter comma 1) i successivi commi descrivono la procedura di controllo, i relativi tempi e le sanzioni per chi non adempie all’obbligo vaccinale.

Nota: Al comma 2 si specifica che “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” pertanto da una prima lettura sembra un obbligo che ricade solo se si deve svolgere la professione, restano quindi fuori dall’obbligo coloro che non svolgono la professione in quanto in congedo parentale, maternità, infortuni, eccetera.

La procedura ricalca in modo fedele quella descritta nel primo articolo per i lavoratori sanitari ovvero “I soggetti di cui al comma 2” (ovvero quelli che precedentemente abbiamo chiamato “soggetti titolati al controllo”) “verificano immediatamente l’adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10,del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”. Di fatto il controllo avviene quindi mediante le varie piattaforme predisposte attualmente per il controllo del greenpass nei luoghi di lavoro (con le varie specificità a seconda dell’ambito lavorativo). 

Qualora “non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto” verrete invitati ” a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1″

In caso “di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione” entro 3 giorni dalla somministrazione va trasmessa “la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale”.

In caso non consegnate niente i soggetti titolati al controllo (quindi dirigente scolastico, responsabile istituzioni dove lavorate, ecc.) “accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato.

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.

La sospensione è efficace fino al completamento del ciclo primario (2 dosi) di vaccinazione qualora al controllo risultate privi di vaccinazione o all’effettuazione della 3 dose (booster) qualora non abbiate rispettato il calendario di vaccinazione previsto. In alternativa la sospensione sarà efficace fino al 15 Giugno 2022 (ovvero 6 mesi dal 15 Dicembre 2021).

Solo per i lavoratori scolastici al comma 4 è previsto che i dirigenti e i responsabili delle istituzioni possano sostituire il “personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività lavorativa”

Riassumendo quindi per tutte le categorie coinvolte dall’obbligo vaccinale (sanitari già oggi, le nuove categorie dal 15 Dicembre) la procedura di verifica non è più scaricata sulle ASL ma se ne occuperanno gli ordini professionali di appartenenza o i datori di lavoro/dirigenti scolastici nel caso non si sia iscritti a nessun albo per lavorare. Cambia anche la procedura per poter tornare a lavoro, non basterà più l’avvio del piano vaccinale ma serviranno le due dosi qualora ad oggi non siate vaccinati.

ARTICOLO 3- DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID19

Questo articolo modifica la durata del cosiddetto “greenpass” alla luce dell’introduzione del booster (3 dose) riducendola a 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale e prorogandola di 9 mesi una volta somministrata la dose booster. Queste disposizioni valgono dal 15 dicembre 2021.

ARTICOLO 4 – ESTENSIONE DELL’IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Questo articolo estende l’utilizzo della certificazione verde (comunemente chiamato “greenpass base”) ad alcune attività.

Tutte queste disposizioni valgono dal 6 Dicembre 2021 (senza termini di scadenza) e si applicano già dalla zona bianca (come previsto dall’articolo 9 bis comma 1 legge 87/2021) , nello specifico:

– Il greenpass base servirà per i servizi di ristorazione anche all’interno degli hotel

– Il greenpass base servirà per accedere a alberghi e altre strutture ricettive (9-bis comma 1 lettera a-bis)

– Il greenpass base servirà per accedere a “spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità”. Pertanto chi accompagna figli minori o disabili NON deve avere il greenpass per accompagnare negli spogliatoi. (9-bis comma 1 lettera d)

Vengono inoltre aggiunte in materia di trasporto all’articolo 9-quater della legge 87/2021 queste modifiche che valgono dal 6 Dicembre al 31 Dicembre (salvo proroghe) già dalla zona bianca:

– Il greenpass base servirà anche per i traghetti marittimi sullo Stretto di Messina e Isole Tremiti (9-quater comma 1 punto b)

– Il greenpass base servirà anche sui “treni interregionali” e non più solo su intercity e alta velocità (9-quater comma 1 punto c)

– Il greenpass base servirà anche su “autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente” anche in quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale o regionale (9-quater comma 1 punto e)

– Il greenpass base servirà anche sui “mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale” (9 quater comma 1 punto e-ter), quindi qualsiasi mezzo di trasporto locale o regionale dall’autobus alla metropolitana fino al treno regionale. 

Le modalità di controllo “per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale possono essere svolte secondo modalità a campione” (art. 9-quater legge 87/2021 comma 3)

Viene infine modificato il termine di attuazione del greenpass base, specificando che anche quando il vaccino sarà disponibile per i minori di 12 anni la certificazione verde può essere richiesta solo a partire dai 12 anni (art. 9-quater comma 2)

ARTICOLO 5 – IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 DI AVVENUTA VACCINAZIONE O DI AVVENUTA GUARIGIONE

Con l’articolo 5 viene istituito il cosiddetto “super greenpass”, ovvero quello che si ottiene solo a seguito di vaccinazione o guarigione da malattia.

Prima di capire in quali attività verrà richiesto il “super greenpass” l’articolo 5 punto b aggiunge alla legge 87/2021 il comma 2-bis che disciplina l’entrata in vigore di questo nuovo certificato: nelle zone gialla e arancione la fruizione di servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione”.

Per avere un quadro totale però va letto anche l’articolo 6 (disposizioni transitorie) che specifica che “dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) , b) e c -bis), ovvero il “super greenpass”.

Provando a riassumere e a fare qualche esempio:

Il “super green pass” verrà richiesto solo nelle attività che nelle zone bianche, gialle e arancioni altrimenti sarebbero chiuse o limitate mentre per la zona rossa non ci sono distinzioni fra chi è in possesso delle certificazioni e chi no.

Esempio:

  • Palestre e piscine: in zona bianca e gialla si accede con il “greenpass base”, in zona arancione servirà il “super greenpass” mentre in zona rossa chiudono per tutti.
  • Ristoranti: in zona bianca si consuma oggi al tavolo al chiuso con il “greenpass base”. Siccome in zona gialla e arancione ci sono limitazioni (di orario ad esempio) servirà dal 6 dicembre il “super greenpass” anche in zona bianca . In zona rossa saranno chiusi per tutti. Nessun greenpass per chi consuma all’aperto.

Questa differenza è dovuta al fatto appunto che il “super greeenpass” interviene nelle zone quando diventerebbero limitate o chiuse alcune attività in “gialla” o “arancione”. Nei ristoranti in zona gialla è previsto una limitazione della capienza dei tavoli e di orari, quindi già in zona bianca per accedere serve il “super green pass” e non più il semplice “greenpass base”.

Unica eccezione solamente per i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e strutture ricettive, per i quali il “super greenpass” non viene richiesto ma rimarrà limitato al solo “greenpass base”.

Per la scadenza quindi del “super greenpass” al momento la data del 15 gennaio 2022 per quanto riguarda l’applicazione nelle attività limitate in zona gialla (esempio stadi) mentre per le attività in arancione non è prevista scadenza.

ARTICOLO 7 – CONTROLLI

“Il Prefetto sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, adotta un piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell’obbligo del possesso delle certificazioni”

E’ ipotizzabile quindi un aumento dei controlli di possesso del greenpass (base e super) da parte delle forze di polizia e polizia municipale. Il fatto che sia specificato che questi controlli intensificati vengano fatti “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” apre due scenari: la polizia invece di inseguire i veri reati andrà in giro nei bar a chiedere il pass a chi beve un caffè, oppure siamo di fronte solo a un articolo messo per spaventare e che non produrrà nessun effetto nella frequenza dei controlli.

ARTICOLO 8 – CAMPAGNE DI INFORMAZIONE

“Al fine di promuovere un più elevato livello di copertura vaccinale, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri elabora un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2. All’attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle suddette finalità”

Prepariamoci quindi a un aumento di spot sui media e trasmissioni televisive a sottolineare l’importanza della vaccinazione in assenza totale di contraddittorio.

Abbiamo provato a riassumere il decreto sperando di chiarire i confini di applicazione. Alcuni aspetti sono molto confusi per cui invitiamo tutti a prendere il documento come indicativo ma di tenersi aggiornati per eventuali modifiche, precisazioni o correzioni che potrebbero nascere nelle prossime settimane.

Grazie

Staff C.Li.Va. Toscana

COSA SUCCEDE IN UK?

https://www.facebook.com/1325093637548307/posts/4319920384732269/?d=n

Vi ricordate gli Europei di calcio? Stadio pieno a Londra, bar e locali affollati di tifosi di ogni nazione, e grandi critiche dagli “scienziati” di casa nostra per le riaperture che avrebbero scatenato un ondata di contagi inarrestabile.

Il virologo Pregliasco: “Troppi rischi lo stadio a Londra. Focolai dopo le gare di Euro 2020”

Fonte: https://www.tuttomercatoweb.com/euro-2020/il-virologo-pregliasco-troppi-rischi-lo-stadio-a-londra-focolai-dopo-le-gare-di-euro-2020-1555940

Euro 2020, è polemica sulle finali a Londra. Burioni: “Uefa ottusa e irresponsabile”

“L’ottusa irresponsabilità dell’Uefa che si rifiuta di spostare le partite degli Europei da una città dove esiste un grave pericolo di contagio è inaccettabile”, attacca su Twitter il virologo Roberto Burioni. Che se la prende anche con l’inerzia degli Stati: “Inaccettabile anche che i Paesi sovrani lo accettino, mettendo a rischio la salute dei loro cittadini”.

Fonte: https://www.dire.it/01-07-2021/649711-euro-2020-polemica-finali-londra-burioni-uefa-ottusa-irresponsabile/

Bene,a distanza di qualche settimana, con qualche star da salotto italiana che ancora parla di aumento dei contagi per i festeggiamenti in piazza degli europei, stranamente sui giornali nessun commento sul CROLLO dei contagi avvenuto in Inghilterra in questi giorni.

Leggiamo sul Times : “Casi di Covid19 ancora in discesa. Per il sesto giorno consecutivo i casi sono in discesa”

Fonte: https://www.thetimes.co.uk/article/covid-19-cases-fall-again-as-pandemic-starts-retreat-rv52crk7c

Ancora convinti che l’informazione in Italia sia chiara e corretta?

Ancora convinti che le decisioni di chiudere e aprire negozi, attività , parchi e scuole influenzino davvero il numero di contagi?

È un caso che non appena la campagna vaccinale rallenta,con il rischio di non smaltire le dosi acquistate dal Governo, si minaccino chiusure e sbarramenti con il greenpass inventandosi numeri e tacendo su cosa succede all’estero?
Eppure ricordiamo bene i titoli terroristici quando in Inghilterra salivano i contagi con il Premier Draghi (quello che si permette di dire in conferenza stampa che “l’invito a non vaccinarsi è invito a morire”) chiedeva addirittura il cambio di sede della finale.
E adesso? Nessuna notizia ovviamente , perché a nessuno possa venire il dubbio che le scelte politiche sul tema sono legate a tutto meno che, purtroppo, alla salute di noi cittadini.

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Se non finisce bene, vuol dire che non è finita

Staff Cliva

IL FALLIMENTO DEL GREEN PASS

Dopo neanche 10 giorni dall’entrata in vigore il greenpass europeo è già un fallimento. Spinto dalla classe politica come lo strumento per tornare alla libera circolazione in vista del periodo estivo è invece bastata l’ennesima nuova variante del virus per rimettere tutto in discussione.

Malta ha bloccato tutti gli studenti italiani da qualche giorno, indipendentemente dal loro stato vaccinale, chi è entrato in contatto con un positivo deve fare la quarantena e il tampone, anche se in possesso di greenpass o certificato vaccinale.

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STOP ALLA VACCINAZIONE COVID 19 DEI MINORI

STOP ALLA VACCINAZIONE COVID 19 DEI MINORI

Il C.Li.Va. (Comitato per la libertà di scelta vaccinale Toscana) ha inviato il seguente documento per chiedere la sospensione immediata della vaccinazione Covid 19 nei ragazzi ed adolescenti. La richiesta segue quanto già accade in molti Paesi europei (Germania e UK ad esempio) per il principio di precauzione che dovrebbe essere sempre al centro nelle decisioni di politica sanitaria.

Un’analisi che invitiamo tutti a leggere per avere un quadro riassuntivo ad oggi sull’argomento vaccino COVID-19 nei minori e per poter rispondere anche alle pressioni che arriveranno inesorabilmente nei prossimi mesi dopo il fallimento della campagna negli adulti.

Diffondete il documento ad amici e parenti perché arrivino con un reale consenso informato alla vaccinazione dei propri figli.

Staff C.Li.Va. Toscana

 

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SICURI CHE IL VACCINO FUNZIONI?

Oggi la notizia che il 50% della popolazione sopra 16 anni ha completato il ciclo vaccinale in UK (1)

Proprio nello stesso giorno il contagio in UK sale a 5274 contagi con 18 morti in 24 ore e si parla di 3 ondata (2)

Ancora sicuri che il vaccino ci salverà? Ancora sicuri che abbia davvero una così alta efficacia tale da impedire i viaggi a chi non ha il green pass?

Ancora convinti che si possa obbligare una persona ad assumersi un rischio a fronte di un beneficio teorico e smentito dai fatti?

Staff C.Li.Va. Toscana

(1) http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/06/03/vaccini-ministro-gb-ancora-lontani-green-pass-globali_0fb8057c-4f68-4cba-b8c7-ff8985796d7a.html

(2) https://www.bbc.com/news/uk-57304515

 

Primi casi segnalati di coaguli di sangue che causano ictus nei giovani adulti dopo la vaccinazione COVID-19 AstraZeneca

La prima paziente, una donna di 30 anni, ha avuto un mal di testa intermittente sul lato destro e intorno agli occhi sei giorni dopo il vaccino. Cinque giorni dopo si svegliò con una sensazione di sonnolenza e debolezza al viso, al braccio e alla gamba sinistra. L’imaging ha rivelato un’arteria cerebrale media destra bloccata con infarto cerebrale e coaguli di sangue nella trombosi della vena porta destra. Ha subito un intervento chirurgico al cervello per ridurre la pressione nel cranio, rimozione e sostituzione del plasma e ha ricevuto il farmaco anticoagulante fondaparinux, ma sfortunatamente è morta.

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BMJ – NUOVO STUDIO SU REAZIONI AVVERSE VACCINO COVID 19

Un nuovo studio di coorte sulla popolazione condotto in Danimarca e Norvegia ha rilevato tassi significativamente maggiori  di emorragia intracerebrale, tromboembolia venosa, trombosi del seno venoso cerebrale, embolia polmonare, ecc. sui vaccinati con AstraZeneca. Per alcune reazioni avverse, come la trombosi venosa cerebrale, il tasso risultava anche piu che raddoppiato.

Eventi arteriosi, tromboembolia venosa, trombocitopenia e sanguinamento dopo la vaccinazione con Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Danimarca e Norvegia: studio di coorte basato sulla popolazione.

*Abstract*

Obiettivo:

Valutare i tassi di eventi cardiovascolari ed emostatici nei primi 28 giorni dopo la vaccinazione con il vaccino ChAdOx1-S di Oxford-AstraZeneca in Danimarca e Norvegia e confrontarli con i tassi osservati nella popolazione generale.

Progetto:

Studio di coorte basato sulla popolazione.

Setting:

Registri sanitari nazionali in Danimarca e Norvegia.

Partecipanti :

Tutte le persone di età compresa tra 18 e 65 anni che hanno ricevuto una prima vaccinazione con ChAdOx1-S dal 9 febbraio 2021 all’11 marzo 2021. Le popolazioni generali di Danimarca (2016-18) e Norvegia (2018-19) sono state le coorti di confronto.

Dati principali risultanti:

Tassi osservati a 28 giorni in pazienti ospedalizzati per sopraggiunti eventi arteriosi, tromboembolia venosa, trombocitopenia / disturbi della coagulazione e sanguinamento tra le persone vaccinate rispetto ai tassi attesi, sulla base dell’età nazionale e dei tassi di base specifici per sesso dalla popolazione generale dei due paesi .

Risultati:

Le coorti vaccinate hanno compreso 148 792 persone in Danimarca (età media 45 anni, 80% donne) e 132 472 in Norvegia (età media 44 anni, 78% donne), che avevano ricevuto la prima dose di ChAdOx1-S. Tra le 281 264 persone che avevano ricevuto ChAdOx1-S, il rapporto di morbilità standardizzato per eventi arteriosi era 0,97 (intervallo di confidenza al 95% 0,77-1,20). Sono stati osservati 59 eventi tromboembolici venosi nella coorte vaccinata rispetto ai 30 attesi sulla base dei tassi di incidenza nella popolazione generale, corrispondenti a un rapporto di morbilità standardizzato di 1,97 (1,50-2,54) e 11 (5,6-17,0) eventi in eccesso per 100.000 vaccinazioni .È stato osservato un tasso di trombosi venosa cerebrale superiore al previsto: rapporto di morbilità standardizzato 20,25 (da 8,14 a 41,73); un eccesso di 2,5 (da 0,9 a 5,2) eventi per 100.000 vaccinazioni. Il rapporto di morbilità standardizzato per le trombocitopenie / disturbi della coagulazione era 1,52 (da 0,97 a 2,25) e per i sanguinamenti era 1,23 (da 0,97 a 1,55). Sono stati osservati 15 decessi nella coorte dei vaccinati rispetto ai 44 previsti.

Conclusioni :

Tra i destinatari di ChAdOx1-S, è stato osservato un aumento dei tassi di eventi tromboembolici venosi, inclusa la trombosi venosa cerebrale. Per i restanti risultati sulla sicurezza, i risultati sono stati ampiamente rassicuranti, con tassi leggermente più alti di trombocitopenia / disturbi della coagulazione e sanguinamento, che potrebbero essere influenzati da una maggiore sorveglianza dei destinatari del vaccino. I rischi assoluti di eventi tromboembolici venosi erano, tuttavia, piccoli e i risultati dovrebbero essere interpretati alla luce dei comprovati effetti benefici del vaccino, del contesto del paese in questione e dei limiti alla generalizzabilità dei risultati dello studio.

Fonte: https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1114

Staff C.Li.Va. Toscana

GIÙ LE MANI DAI BAMBINI!

Dal BMJ:

I vaccini Covid per bambini non dovrebbero ottenere l’autorizzazione per l’uso di emergenza

L’autorizzazione all’uso di emergenza per la vaccinazione di massa dei bambini presenta un diverso equilibrio di rischi e benefici rispetto agli adulti, affermano Wesley Pegden, Vinay Prasad e Stefan Baral.

Pfizer ha chiesto alla FDA di modificare l’attuale autorizzazione all’uso di emergenza per il suo vaccino per consentire l’idoneità per i bambini di età compresa tra 12 e 15 anni.

Le autorizzazioni per l’uso di emergenza per le vaccinazioni dei bambini possono avere senso per i bambini per i quali i benefici sono maggiori e quindi per i quali è più chiaro che i benefici superano eventuali danni sconosciuti. A breve termine, le autorizzazioni per l’uso di emergenza dovrebbero essere prese in considerazione per i bambini realmente ad alto rischio di gravi complicazioni dovute all’infezione. Vale anche la pena considerare se l’uso di emergenza potrebbe essere autorizzato per i bambini che i caregiver particolarmente interessati stanno riparando dalla scuola o dalle interazioni sociali. Il piccolo rischio rappresentato per i bambini dal covid-19 non merita restrizioni su qualsiasi attività regolare dei bambini in un contesto in cui gli adulti sono protetti dai vaccini, ma i singoli bambini che trovano la loro vita ridotta in questo modo possono ottenere benefici significativi dalla vaccinazione.

Fonte: https://blogs.bmj.com/bmj/2021/05/07/covid-vaccines-for-children-should-not-get-emergency-use-authorization/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_term=hootsuite&utm_content=sme&utm_campaign=usage

Staff C.Li.Va. Toscana