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DECRETO LEGGE N.127 – GREENPASS PER LUOGHI DI LAVORO 21 SETTEMBRE 2021

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E’ in gazzetta ufficiale dal 21 Settembre il DL n. 127 dal titolo “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Il decreto aggiunge alle legge n.87 (quello che ha istituito il greenpass nella sua forma iniziale) nuovi articoli che estendono “l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro pubblici (9-quinquies), privati (9-septies) e ai magistrati operanti negli uffici giudiziari” (9-sexis) dal prossimo 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Prima di riassumere quali siano gli obblighi introdotti facciamo presente che il decreto ha anche rifinanziato i tamponi a prezzo calmierato di 15 euro per tutte le farmacie e per tutte le “strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate dal SSN alla somministrazione di test antigenici rapidi” istituendo anche sanzioni economiche per le farmacie che non osserveranno questo prezzo imposto. Inoltre, senza che risulti nessuno studio scientifico a supporto di tale modifica, da oggi 22 settembre il greenpass viene rilasciato lo stesso giorno della somministrazione della prima dose e non più dopo 15 giorni dall’iniezione. (art 5 comma 1c).

Analizziamo ora la procedura prevista per la verifica del possesso del greenpass sui luoghi di lavoro:

LAVORATORI PUBBLICI

L’onere del controllo spetta al “datore di lavoro” (art. 1 comma 4) oltre che ai rispettivi “datori di lavoro” di “soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni presso le amministrazioni”. Le modalità di controllo verranno stabilite “entro il 15 Ottobre, anche a campione, prevedendo prioritariamente ove possibile che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”. Queste verifiche sono comunque effettuate secondo il DPCM già attuato per i controlli in ristoranti, bar, ecc. ovvero sfruttando l’app Verifica C19 e relativa verifica dell’identità.

Per i lavoratori, al comma 6, “nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza”. 

Importante: l’assenza ingiustificata non può avere conseguenze disciplinari, si ha diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e si può ritornare a lavoro non appena si presenta la certificazione. Nei giorni di assenza ingiustificata “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”.

Qualora si acceda ai luoghi di lavoro senza certificazione è prevista una sanzione da 600 a 1500 euro oltre alle “conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza”. Le eventuali sanzioni vengono irrogate dal Prefetto.

LAVORATORI PRIVATI

Per i lavoratori privati si prevede lo stesso schema dei lavoratori pubblici descritto in precedenza, quindi anche in questo caso “i datori di lavoro definiranno entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche”. Precisiamo che queste verifiche devono comunque rispettare il DPCM autorizzato dal garante per la privacy per cui la raccolta di certificati vaccinali o QR code NON sono autorizzati ma la verifica dovrà essere effettuata quotidianamente affinché non ci sia distinzione fra chi ha greenpass per vaccinazione, tampone o guarigione da malattia. Consigliamo quindi di MONITORARE attentamente le disposizioni del proprio datore di lavoro segnalando richieste illecite al garante per la privacy. Questa discrezionalità attribuita dal decreto provocherà sicuramente libere interpretazioni e forzature dei nostri diritti.

Nota importante: Per le imprese con meno di quindici dipendenti al comma 7 è disposto che “dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sostituzione COMUNQUE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A DIECI GIORNI RINNOVABILI UNA SOLA VOLTA e non oltre il 31 dicembre 2021”. Questo significa che, a differenza di quanto descritto in precedenza, se per 5 giorni non accedete al luogo di lavoro di un’azienda con meno di 15 dipendenti, non potrete subito tornare a lavoro esibendo la certificazione ma potete essere sospesi per ulteriori 10 giorni in caso sia stato assunto un nuovo lavoratore per questo periodo. Anche in questo caso si ricorda che la sanzione da 600 a 1500 euro è irrogata dal Prefetto in caso di accesso al luogo di lavoro senza greenpass.

Sono esclusi da questi controlli e obblighi “i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della salute” e coloro che lavorano “in remoto” in quanto la sospensione retributiva è prevista “al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro” e “qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro”.

Questo il riassunto del decreto legge n. 127 che è in vigore da oggi (anche se le norme sul lavoro si applicano dal 15 ottobre) e che ricordiamo andrà convertito in legge entro 60 giorni dal Parlamento. Si apre quindi una stagione difficile per tutti e i nostri consigli rimangono gli stessi di sempre:

– NIENTE PANICO! Ad oggi i lavoratori non in possesso del greenpass risultano essere circa 4 milioni. Un numero che è in grado di paralizzare il paese se RESISTIAMO. Ricordiamo inoltre che non si può essere licenziati e che non appena in possesso del greenpass si ha diritto al reintegro immediato senza sanzioni disciplinari.

– PROTESTIAMO! Da oggi le manifestazioni saranno ancora più frequenti e partecipate, è importante esprimere il nostro dissenso contro un decreto ingiusto e ricattatorio. Rimanete in contatto per altre iniziative di protesta che dovranno per forza essere organizzate per resistere, anche, per chi può, sacrificando parte della retribuzione ma inviando un segnale forte nei confronti di questo governo autoritario e ingiusto.

Restiamo uniti!

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DECRETO LEGGE 122 IN VIGORE DA OGGI

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È stato pubblicato venerdì 10.9 in gazzetta ufficiale il decreto legge 122 dal titolo “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” ( link al testo )

Le aree di impatto maggiori sono:

1) SCUOLA

– Il possesso della certificazione verde per poter accedere a scuola “si applica anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia”. In molti infatti avevano notato che nel DL111 non era chiaro se anche per gli educatori dei nidi fosse richiesto il greenpass per poter lavorare. Questo nuovo decreto esplicita l’obbligo anche per questi lavoratori. Inoltre chi lavora in “centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)” sono da oggi 11 settembre soggetti a obbligo di greenpass per poter svolgere il loro lavoro (seguendo le stesse regole che abbiamo già spiegato nel precedente decreto)

– “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9- ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).”

Il controllo del possesso di greenpass avverrà quindi a chiunque acceda a scuola ( AD ECCEZIONE DEGLI STUDENTI) a qualsiasi titolo. Per come scritta la norma questa si applica sicuramente a tutti coloro che accedono alla scuola per motivi di lavoro (ditte esterne di pulizia, manutenzione, ecc.) , come ben specificato nel comma successivo, quello che stabilisce a chi è in carico il controllo del possesso della certificazione: “Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”

Quindi un lavoratore di una ditta di manutenzione impianti potrà essere controllato SOLO NEL MOMENTO IN CUI ACCEDE A SCUOLA PER LAVORO sia dal proprio datore di lavoro che dal delegato dell’istituto dove viene prestato il servizio. Resta implicito che se un lavoratore accede a scuola solo in determinati giorni dell’anno questo debba avere la certificazione solo nelle occasioni in cui accede a scuola e non deve essere controllato dal datore di lavoro nei giorni in cui presta servizio in altri ambienti non soggetti a greenpass.

Tutto questo è valido anche (articolo 9-ter) anche per chi accede alle università , strutture di alta formazione artistica musicale e coreutica.

ATTENZIONE: Sul tema “bambini” sappiamo che molte scuole stanno chiedendo GP anche per accompagnare i bambini in classe. Questo punto andrà chiarito perché se è vero che il DL vale sicuramente per i genitori che accedono in classe (es. ambientamento nido/materna) non potendo impedire la frequenza scolastica per una responsabilità dei genitori (mancanza GP) non è possibile non far entrare i bambini i cui genitori “devono rimanere fuori dalla scuola”. Invitiamo tutti a mantenere la calma e sicuramente solleciteremo chiarimenti ufficiali sul tema perché i minori non possono essere MAI lasciati senza custodia.

2) LAVORATORI IMPIEGATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO SANITARIE E ASSISTENZIALI

I lavoratori di queste strutture sono già soggetto a obbligo vaccinale (DL 44 convertito in legge 76) , il decreto 122 lo estende “a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa”

Il controllo dell’adempimento all’obbligo vaccinale (quindi non greenpass ma vaccino solamente) è in carico ai datori di lavoro e ai responsabili delle strutture in oggetto.

Le modalità di controllo verranno definite “secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”

Anche in questo caso il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale comporta la sospensione fino all’avvenuta vaccinazione, alla fine della campagna vaccinale o al 31 Dicembre 2021.

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