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DECRETO LEGGE N. 1 DEL 2022 – “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19,in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”

DECRETO LEGGE N. 1 DEL 2022 – “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19,in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”

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Pubblicato in gazzetta ufficiale in data 7 Gennaio il nuovo decreto annunciato qualche giorno fa che introduce nuovi obblighi e restrizioni e regolamenta i casi di covid nelle scuole. Come sempre analizziamo il testo per punti in modo da conoscere il decreto e le date di entrata in vigore dei vari provvedimenti.

Il testo integrale potete trovarlo a questo link

– ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI I CITTADINI CHE ABBIANO COMPIUTO IL 50 ESIMO ANNO DI ETA’ (Validità 8 Gennaio – 15 Giugno 2022)

– ESTENSIONE “GREENPASS RAFFORZATO” SUI LUOGHI DI LAVORO (Validità 15 Febbraio 2022 – 15 Giugno 2022)

– SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (Validità dal 1 Febbraio 2022)

– ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PER PERSONALE UNIVERSITARIO, FORMAZIONE ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE COREUTICA E ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (Validità 1 Febbraio 2022 – 15 Giugno 2022)

– ESTENSIONE DEL “GREENPASS BASE” PER SERVIZI ALLA PERSONA, PUBBLICI UFFICI, SERVIZI POSTALI, BANCARI, FINANZIARI E ATTIVITA’ COMMERCIALE (Validità 20 Gennaio 2022/1 Febbraio 2022 – 31 Marzo 2022)

– GESTIONE CASI POSITIVI A SCUOLA (Validità dall’8 Gennaio 2022)

– ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI I CITTADINI CHE ABBIANO COMPIUTO IL 50 ESIMO ANNO DI ETA’

Dall’8 Gennaio al 15 Giugno 2022 si applica l’obbligo vaccinale (ciclo primario e dose booster visto che il testo richiama i precedenti obblighi per categoria agli articoli 4, 4-bis e 4-ter) per tutti “i cittadini italiani, per i cittadini di altri stati membri UE residenti in Italia, per i cittadini stranieri iscritti al SSN” che “abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”.

Sono esentati dagli obblighi coloro che hanno esenzione medica al vaccino (attestata da medico di medicina generale o medico vaccinatore) mentre hanno il differimento chi ha avuto “infezione da sars-cov-2 fino alla prima data utile prevista dalla circolare del Ministero della salute”. Quindi ad oggi è esentato chi ha avuto il covid-19 da meno di 4 mesi, essendo questo il termine minimo per poter eseguire il vaccino una volta contagiati (diverso dal termine di 6 mesi del super greenpass).

L’obbligo si applica anche a chi compirà il 50 esimo anno di età dall’8 Gennaio al 15 Giugno 2022.

– ESTENSIONE “GREENPASS RAFFORZATO” SUI LUOGHI DI LAVORO (Validità 15 Febbraio 2022 – 15 Giugno 2022)

Tutti coloro che ricadono nell’obbligo vaccinale per età (50 anni compiuti) sono tenuti dal 15 Febbraio ad accedere ai luoghi di lavoro con il “greenpass rafforzato” ovvero quello che si ottiene tramite vaccinazione o guarigione (dl 52 art.9 comma 2 lettera a, b e c-bis)

Responsabili del controllo sono “i datori di lavoro pubblici e privati” e “i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria” in base al tipo di lavoro che si svolge.

Per quanto disposto dall’articolo 4-quinquies comma 3 chi ha compiuto 50 anni e svolge attività fuori dal proprio luogo di lavoro “a qualsiasi titolo” (quindi come esterno) può essere controllato sia dal proprio datore di lavoro che da quello del luogo dove va a svolgere la prestazione lavorativa.

Sanzioni: Come per il precedente obbligo di “greenpass base” chiunque risulti privo di certificazione “al momento dell’accesso al luogo di lavoro” o “comunichi di non esserne in possesso” verrà considerato assente ingiustificato senza retribuzione (con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro) fino al 15 Giugno 2022 o fino alla presentazione della certificazione.

La sanzione per chi entra comunque a lavoro e viene controllato successivamente risultando privo di certificazione va da 600 a 1500 euro oltre alle conseguenze disciplinari.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita il datore di lavoro adibisce il lavoratore a mansioni anche diverse “in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio” ma in questo caso non ci sono decurtazioni dallo stipendio.

Nota: La certificazione è richiesta per “accedere ai luoghi di lavoro” quindi sono esclusi i lavoratori in smart working, in ferie, malattia, congedi, eccetera secondo quanto già visto con il decreto per il greenpass base nei luoghi di lavoro.

– SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (Validità dal 1 Febbraio 2022)

Dedichiamo un paragrafo apposito alla sanzione pecuniaria introdotta dall’articolo 4-sexies di questo decreto, non tanto per l’ammontare della cifra (100 Euro) ma per le modalità di accertamento che lasciano quantomeno sconcertati.

Prima di tutto saranno soggetti a sanzione amministrativa coloro che alla data del 1 Febbraio 2022 rientrino in una di queste 3 casistiche:

– Non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario (quindi “la prima dose”)

– Non abbiano completato il ciclo vaccinale primario nel rispetto dei termini previsti dalla circolare ministeriale (quindi “la seconda dose” o la dose da effettuarsi dopo 4 mesi in caso di precedente malattia)

– Non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo primario nel rispetto dei termini previsti dal “greenpass rafforzato” (quindi “dose booster” a 6 mesi dalla seconda dose o 6 mesi dall’unica dose per chi ha avuto la malattia)

ovviamente nel caso ricadano nei presupposti di età ( 50 anni compiuti).

Attenzione però al comma 2 di questo articolo : “la sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter” , ovvero a tutti coloro che sono soggetti a obbligo vaccinale per il tipo di lavoro (sanitari, personale RSA e scuola). Sarà da capire ulteriormente se la sanzione di 100€ verrà quindi erogata alle persone di età superiore ai 50 (anche se non occupati) e, in più, a tutti i lavoratori soggetti a obbligo vaccinale indipendentemente dall’età come sembra da una prima lettura del testo.

Per la modalità di irrogazione della sanzione il decreto introduce un passaggio di dati molto (sottolineiamo MOLTO) delicato:

– La sanzione viene irrogata dal Ministero della Salute tramite l’Agenzia delle entrate

– L’elenco delle persone a cui verrà irrogata si basa su “elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal Ministero della Salute “anche acquisendo i dati dal Sistema Tessera Sanitaria”

– Per le finalità di cui sopra il “Sistema tessera sanitaria” è autorizzato al trattamento delle informazioni acquisite dall’anagrafe nazionale vaccini

Una volta ricevuto dal Ministero della Salute (tramite Agenzia delle entrate) la comunicazione “ai soggetti inadempienti dell’avvio del procedimento sanzionatorio” si avranno 10 giorni di tempo per comunicare alla ASL locale il differimento, esenzione o altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità a eseguire la vaccinazione.

In caso di opposizione al giudice di pace l’avvocatura dello Stato sarà la controparte che vi troverete davanti per contestare la sanzione.

– ESTENSIONE OBBLIGO VACCINALE PER PERSONALE UNIVERSITARIO, FORMAZIONE ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE COREUTICA E ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (Validità 1 Febbraio 2022 – 15 Giugno 2022)

Passato in sordina nelle conferenze stampa ma il DL 1/2022 introduce l’obbligo vaccinale anche alle categorie in oggetto a partire dal 1 Febbraio 2022 con sospensione, in caso di inadempimento, fino al 15 Giugno 2022.

La procedura di accertamento è la medesima prevista dagli obblighi delle altre categorie di lavoro.

– ESTENSIONE DEL “GREENPASS BASE” PER SERVIZI ALLA PERSONA, PUBBLICI UFFICI, SERVIZI POSTALI, BANCARI, FINANZIARI E ATTIVITA’ COMMERCIALE (Validità 20 Gennaio 2022/1 Febbraio 2022 – 31 Marzo 2022)

Per quanto riguarda il greenpass base (quello che si ottiene quindi oltre che tramite vaccino e guarigione anche con tampone per 48 ore) il DL 1/2022 prevede l’estensione per l’accesso ad altre attività che lasciano “sconcertati”:

– servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc.) -> Dal 20 Gennaio

– pubblici uffici, servizi postali, bancari, finanziari e ATTIVITA’ COMMERCIALI (salvi quelli necessari “per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona) -> Dal 1 Febbraio o dalla data di efficacia del DPCM che definisce le attività incluse/escluse

– colloqui con i detenuti -> Dal 20 Gennaio

– avvocati difensori, consulenti, periti e ausiliari del magistrato nei tribunali -> Dall’8 Gennaio

La lista delle “attività essenziali” verrà individuata da DPCM entro 15 giorni. Vi chiediamo quindi per favore di NON chiederci in privato se questo o quel negozio rientra o no nei servizi essenziali fino all’uscita di questo testo. Non appena il DPCM verrà pubblicato vi informeremo nel dettaglio.

– GESTIONE CASI POSITIVI A SCUOLA (Validità dall’8 Gennaio 2022)

Viene descritta la procedura dei casi positivi a scuola, differenziata per tipologia.

Questa procedura si applica solo agli alunni.

– Nidi e scuole infanzia (quindi 0-6 anni): Con un caso di positività viene interrotta l’attività per 10 giorni

– Scuole primarie: Con un caso di positività viene fatto un tampone a tutta la classe (T0) e uno a 5 giorni (T5) (il tampone può essere molecolare o rapido antigienico). Se da questo screening massivo emerge almeno un altro caso (quindi totale 2 casi positivi) la classe viene messa in DAD per 10 giorni.

– Scuole secondarie di I grado e II grado: Con un caso di positività la classe rimane in presenza con “auto sorveglianza” ma indossando le mascherine FFP2 in aula. Con due casi di positività la procedura viene differenziata in base allo stato vaccinale/guarigione da covid:

– vaccinati o guariti da meno di 4 mesi oppure vaccinati con dose di richiamo -> mascherine ffp2 ma didattica in presenza con auto sorveglianza se ci sono sintomi covid.

– per gli altri studenti che non ricadono nelle condizioni descritte precedentemente si applica la DAD per 10 giorni.

Con 3 casi di positività tutta la classe viene messa in DAD per 10 giorni, a prescindere dallo stato vaccinale o di guarigione.

Nota: Al momento non è chiaro se si possa applicare la quarantena di 14 giorni senza tampone (o 10 con un tampone) per gli studenti al posto dello screening massivo (2 tamponi t0 e t5 a distanza di 5 giorni) come previsto dalla circolare 11 Agosto. Non appena sarà chiarito questo vi informeremo.

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CIRCOLARE MIUR OBBLIGO VACCINALE

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E’ stata pubblicata dal MIUR una circolare operativa per l’applicazione dal 15 Dicembre dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Come sempre vi lasciamo il link al documento ufficiale e proviamo a riassumere i punti principali:

CAMPO DI APPLICAZIONE

L’obbligo a partire dal 15 Dicembre 2021 si applica al : “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”

Viene indicato che chi lavora a scuola ma non fa parte “del personale scolastico” (operatori a supporto dell’inclusione scolastica, addetti alle mense, pulizie, eccetera) NON ricadono nell’obbligo del DL 172. Ovviamente per queste categorie di lavoratori ad oggi permane l’obbligo di greenpass base per effetto del DL 127 convertito in legge 165/2021.

NUMERO DI DOSI

In accordo con i termini previsti dal Ministero della Salute l’obbligo comprende sia il ciclo primario (due dosi per tutti i prodotti disponibili ad eccezione del Johnson and Johnson il cui ciclo primario consisteva in una sola dose) che la terza dose “booster” a distanza di 150 giorni dalla seconda dose. Viene però specificato che di fatto i termini della terza dose sono quelli previsti per il “greenpass rafforzato”, ovvero 9 mesi (“pertanto “la somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi”).

Questo richiamo ai termini del “greenpass rafforzato” pertanto conferma che chi ha avuto il covid19 è in regola con l’obbligo vaccinale per 6 mesi.

ESENZIONE DALL’OBBLIGO

“La vaccinazione può essere omessa o differita in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del ministero della salute”.

Al momento secondo la circolare 53922 del 25 Novembre questi certificati hanno scadenza al 31 Dicembre 2021 e il dirigente scolastico può cambiare mansione per “evitare rischio di diffusione del contagio ma senza decurtazione della retribuzione”.

Ricordiamo che chi possiede questa esenzione NON deve neanche fare i tamponi in quanto l’obbligo di possesso della certificazione verde (“greenpass base”) non si applica ai soggetti esentati dalla campagna di vaccinazione.

PROCEDURA DI CONTROLLO

Il rispetto dell’obbligo vaccinale è assicurati dai dirigenti scolastici o dai responsabili delle strutture dove vige l’obbligo. Le informazioni possono essere acquisite mediante le consuete modalità previste dal DPCM e “saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi”. E’ lecito pertanto attendersi procedure che saranno diversificate a seconda delle regioni: dal controllo automatico con la piattaforma attualmente usata per il greenpass fino alle singole richieste per la verifica dell’adempimento verso il docente o il personale ATA.

La non regolarità consiste nel non aver effettuato la vaccinazione o non aver “presentato la richiesta di vaccinazione”. Pertanto da una lettura della nota operativa dovrebbero risultare “in regola” anche tutti coloro che avranno presentato richiesta di vaccinazione e questa risulti nel sistema dove viene effettuata la verifica automatizzata.

Per chi non è in regola il dirigente / responsabile invierà un invito scritto (non viene specificata la forma per cui non si possono escludere comunicazioni a mano, via mail, pec, raccomandata, ecc.) a produrre entro 5 giorni una delle documentazioni necessarie a non essere sospesi:

a) documentazione comprovante la vaccinazione (nei casi in cui questa non sia registrata nella piattaforma di controllo)

b) omissione / differimento (come specificato in precedenza)

c) richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dalla ricezione dell’invito

d) insussistenza dei presupposti dell’obbligo vaccinale (in questa casistica potrebbero ricadere anche i “guariti” qualora la piattaforma di controllo non abbia registrato correttamente il dato)

IMPORTANTE: “Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone)”

Come avevamo già anticipato dalla lettura del testo durante questi 5 giorni si PUO’ CONTINUARE A LAVORARE mediante “greenpass base”.

Analogamente anche per chi presenta la richiesta di vaccinazione / appuntamento (da eseguirsi massimo entro 20 giorni) si potrà continuare a lavorare regolarmente (“nell’intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone)”)

SOSPENSIONE DA LAVORO

La sospensione avviene a seguito della “mancata presentazione della documentazione” descritta precedentemente. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati ma è garantita la conservazione del rapporto di lavoro.

La sospensione è valida fino “alla comunicazione da parte dell’interessato, al datore di lavoro, dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.”

Pertanto per chi deciderà di vaccinarsi, una volta sospesi, si riacquisisce il diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa appena somministrata la prima dose.

Il personale sospeso può essere sostituto con contratti a tempo determinato che si risolvono nel momento in cui cessa la sospensione.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Per quanto riguarda i nuovi contratti a tempo determinato il MIUR precisa che l’assolvimento dell’obbligo vaccinale sia requisito per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro (“si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro” )

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Nella circolare il MIUR ricorda che “l’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19”

Pertanto pare che oltre alla sospensione da lavoro si incorra anche in una sanzione che va da 600€ a 1500€ .

Per chi ha l’obbligo di controllo ma non lo effettua invece la sanzione va da 400€ a 1000€

Su questa parte sanzionatoria faremo un approfondimento perché nel caso del greenpass a lavoro si incorre nella sanzione solo se si accede a luogo di lavoro senza certificazione mentre chi dichiara di non averlo non ha retribuzione ma non è prevista la sanzione. Rimane poi da approfondire chi è il soggetto titolato ad emettere una sanzione amministrativa per questa violazione.

ALCUNI CHIARIMENTI SULL’OBBLIGO VACCINALE E COME RISPONDERE A RICHIESTE ILLEGITTIME

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In molti ci state scrivendo segnalando richieste da parte dei dirigenti scolastici in riferimento al DL 172 che prevede l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Vogliamo quindi provare a riassumere quali sono i nostri diritti e i nostri doveri in modo che tutti voi possiate difendervi per quanto possibile.

1) Le richieste prima del 15 Dicembre di presentazione di certificati vaccinali, esoneri o super greenpass sono illegittime.

Qualora abbiate già ricevuto richieste di consegnare documentazione prima del 15 Dicembre potete rispondere alla richiesta in questo modo:

“Il DL 172/2021 che ha istituito l’obbligo vaccinale è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 26 Novembre ma come previsto dall’articolo 2 comma 1 entra in vigore dal 15 Dicembre. Pertanto fino a tale data non può essere fatta nessuna verifica dello stato vaccinale e l’accesso a lavoro segue quanto previsto dal DL 127 convertito in legge 165 ovvero con certificazione verde covid19 (c.d. greenpass) “

Di seguito il link alla gazzetta ufficiale

2) Il 15 Dicembre senza super greenpass sarò sospeso immediatamente?

No. La procedura di sospensione per le categorie coinvolte dal DL 172 è ben dettagliata nei commi 3 e 4 degli articoli 1 (per i lavorati sanitari iscritti agli ordini professionali) e 2 (per personale scolastico, difesa, polizia, ecc.).

Il 15 dicembre i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni (per le altre strutture scolastiche) e i responsabili delle strutture dove i lavoratori prestano servizio (per difesa, sicurezza, polizia, ecc.) “verificano immediatamente l’adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”.

Ovvero la piattaforma di verifica è la stessa utilizzata ad oggi per il greenpass nei luoghi di lavoro (ricordiamo per le scuole ad esempio la piattaforma attraverso al quale ogni mattina viene verificato il possesso della certificazione verde c.d. “greenpass) ma ovviamente, SOLO DAL 15 DICEMBRE, la verifica dovrà accertare l’avvenuta vaccinazione o guarigione e non il possesso del cosiddetto “greenpass base” necessario per accedere ai luoghi di lavoro.

Per i lavoratori del campo sanitario ISCRITTI AGLI ORDINI PROFESSIONALI invece la verifica avviene dai rispettivi ordini “avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2”. Anche in questo caso quindi verrà fatta una verifica massiva attraverso i codici fiscali degli iscritti per verificare se si è adempiuto all’obbligo vaccinale.

In questa fase NON è prevista nessuna sospensione dall’attività lavorativa pertanto si potrà continuare ad accedere a lavoro con il greenpass “base” secondo le consuete modalità. La sospensione è prevista dal comma 3 degli articoli 1 (lavoratori sanitari iscritti agli ordini professionali) e 2 (per le nuove categorie soggette all’obbligo) e a seguito dei seguenti punti da rispettare:

– “Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1.”

Quindi dovete “essere invitati a produrre entro 5 giorni “ la documentazione elencata. Anche la consegna di un appuntamento o della richiesta di vaccinazione sono documenti sufficienti per poter continuare a lavorare, ma i termini sono 20 giorni al massimo per eseguire la vaccinazione.

“In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”

Solo con questa comunicazione scritta sarete sospesi da lavoro. Fino a questa comunicazione non può essere impedito l’accesso a lavoro presentando il greenpass base come per tutti i lavoratori del settore pubblicato e privato ( DL 127 convertito in legge 165/21). La comunicazione avverrà in caso non rispondiate entro 5gg al primo invito oppure, in caso abbiate presentato appuntamento per vaccinazione, non abbiate trasmesso entro 3gg dall’appuntamento (che comunque non può essere più lontano di 20 giorni) il certificato di avvenuta vaccinazione.

Per i lavoratori sanitari iscritti agli ordini la richiesta arriverà dall’ordine professionale e anche in questo caso sono previsti 5 giorni per rispondere. La comunicazione della sospensione arriverà “decorsi i termini” dall’ordine professionale che “determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel  relativo Albo professionale”. Qualora siate iscritti all’ordine ma siate lavoratori dipendenti il comma 4 prevede che per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente ” venga inviata comunicazione “anche al datore di lavoro”.

Pertanto qualora riceviate lettere di sospensione (o minacce di sospensione) senza il rispetto di questo iter comunicativo potete rispondere in forma scritta citando i punti di legge sopra riportati.

– Ho un esenzione dalla vaccinazione, ricado comunque nell’obbligo?

Per i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale (scuola, difesa, polizia, ecc.) al comma 2 viene specificato che si applicano “le disposizioni di cui all’articolo 4 comma 2 e 7”. L’articolo 4 è quello introdotto sempre nello stesso decreto ovvero l’obbligo vaccinale per il ciclo primario più la dose di richiamo per i lavoratori sanitari. Al comma 2 troviamo che “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita”

Pertanto per tutte le categorie sottoposte a obbligo vaccinale in caso di esenzione attestata dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari NON SUSSISTE L’OBBLIGO. 

Qualora quindi dopo il 15 dicembre veniate contattati dal vostro responsabile / dirigente scolastico / ordine professionale e siate in possesso dell’esenzione consegnando questa documentazione siete esonerati (o differiti temporaneamente a seconda del tipo di certificato che avete) da questo obbligo e non potete essere sospesi. La circolare che definisce come avere questa esenzione o differimento è la 35309 del 4 Agosto

Ricordiamo che recentemente i termini sono stati prorogati al 31 Dicembre senza bisogno di ulteriore documentazione (circolare 53922 del 25 Novembre )

– E se ho avuto il Covid devo comunque vaccinarmi?

Anche in questo caso la risposta è NO. In caso abbiate avuto il covid da meno di 6 mesi in presenza di richieste in merito al DL 172 potete consegnare il certificato attestante la guarigione da malattia da meno di 6 mesi per non essere sospesi. La parte del DL 172 che potete citare è l’articolo 1 (in caso di professionisti sanitari) o 2 (per le altre categorie sottoposte a obbligo) comma 3, nello specifico:

” Chi accerta l’obbligo invita entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1″

L’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale sono appunto la condizione di guarigione che, come previsto dalla circolare 32884 del 21 Luglio prevedono “la vaccinazione preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre i 12 mesi”. Per analogia infatti anche il greenpass viene rilasciato per 6 mesi dalla guarigione, equiparando di fatto i vaccinati ai guariti da meno di 6 mesi.

Auspichiamo comunque che tutti questi aspetti vengano chiariti da apposite circolari per evitare incomprensioni e necessità di dover discutere con i proprio responsabili su temi così delicati come quelli della vaccinazione e del lavoro. In attesa di queste comunicazioni invitiamo comunque tutti a leggere la documentazione ufficiale in modo da poter far rispettare i propri diritti.

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DECRETO LEGGE N. 172 – “MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 E PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI”

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E’ entrato in vigore Sabato 27 Novembre il nuovo decreto 172 che estende ulteriormente gli obblighi vaccinali ad altre categorie di lavoratori, modifica la procedura di applicazione dell’obbligo per gli operatori sanitari prevista fino ad oggi, modifica le scadenze e gli ambiti di utilizzo della certificazione verde (greenpass) e introduce un nuovo strumento che viene comunemente chiamato “super greenpass”. Analizziamo per punti le principali modifiche ricordando che i decreti legge vanno in vigore con la pubblicazione in gazzetta ufficiale e che il parlamento ha tempo 60 giorni per convertirlo in legge introducendo modifiche al testo.

Questi i principali punti

  • Articolo 1 – Obblighi vaccinali per i lavoratori sanitari
  • Articolo 1 comma 10 – Obblighi vaccinali per operatori di interesse sanitario non iscritti all’albo, lavoratori in strutture residenziali, socio assistenziali e socio sanitarie)
  • Articolo 2 – Obblighi vaccinali per personale della scuola, comparto difesa, sicurezza, soccorso pubblico, lavoratori strutture sanitarie e socio sanitarie
  • Articolo 3 – Aggiornamento della durata delle certificazioni verdi (greenpass base)
  • Articolo 4 – Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi covid 19 (greenpass base) per trasporti pubblici e alberghi
  • Articolo 5 – Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (“super greenpass” )
  • Articolo 7 – Controlli
  • Articolo 8 – Campagne di informazione

ARTICOLO 1 – OBBLIGHI VACCINALI (LAVORATORI SANITARI)

L’articolo 1 modifica la legge 76/2021 introducendo l’articolo 3-ter e sostituendo integralmente l’articolo 4. Da oggi quando parliamo di obblighi vaccinali non è più sufficiente il ciclo primario (due dosi in caso di Pfizer, Moderna e Astrazeneca o una dose con Johnson & Johnson) ma “comprende dal 15 dicembre 2021 la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con la circolare del Ministero della salute”. Ad oggi l’ultima circolare potete trovarla qui e prevede “un richiamo (booster) con un vaccino mRNA (pfizer o moderna) per i maggiorenni dopo almeno 150 giorni dal completamento del ciclo primario” 

Come detto precedentemente viene sostituito integralmente l’articolo 4 della legge 76/2021 per cui da oggi non valgono più le indicazioni fornite per quanto riguarda gli “obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”. 

Il nuovo articolo è peggiorativo per i lavoratori in quanto introduce un periodo di sospensione maggiore, elimina la possibilità di essere demansionati prevista dalla precedente legge e demanda agli ordini delle professioni sanitarie (tramite le rispettive federazioni) il controllo della vaccinazione dei lavoratori snellendo la procedura e quindi i tempi prima della sospensione. 

Vediamo comunque la nuova procedura per i lavoratori sanitari:

– Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, tramite le rispettive Federazioni nazionali, avvalendosi della piattaforma nazionale del green certificate eseguono la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione

– Se dalla piattaforma nazionale non risulti l’effettuazione della vaccinazione (inclusa la dose booster nelle modalità stabilite dalla circolare ministeriale) l’ordine professionale invita l’interessato a produrre entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito. Qualora si presenti la richiesta di vaccinazione l’ordine invita l’interessato a fornire la certificazione attestante l’adempimento entro 3 giorni dalla somministrazione.

– Trascorsi i termini di cui sopra “qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, all’esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.” 

La sospensione è efficacefino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021″

Quindi con questa legge il Governo supera i termini di scadenza degli obblighi vaccinali legati allo stato di emergenza (ad oggi 31.12.2021) ma vengono spostati al 15 giugno 2022. Inoltre per cancellare la sospensione non è sufficiente iniziare la vaccinazione ma è necessario eseguire il ciclo di vaccinazione primario completo (2 dosi) in caso non si sia iniziato al momento della verifica oppure la terza dose (booster) in caso si venga sospesi per non aver fatto il richiamo nei tempi stabiliti. 

Segnaliamo che al comma 6 viene specificato che per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta all’albo “l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021″. Quindi chi deve fare iscrizione all’albo dopo il 15 Dicembre dovrà aver adempiuto all’obbligo vaccinale altrimenti non potrà iscriversi fino al 15 Giugno 2022.

ARTICOLO 1 – COMMA 10 (OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO – LAVORATORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – SOCIO ASSISTENZIALI – SOCIO SANITARIE)

Per tutti coloro che lavorano in ambito sanitario ma non sono iscritti agli albi la procedura spiegata al punto precedente non sarebbe stata applicabile in quanto non presenti nelle anagrafi di nessun ordine professionale. Con il comma 10 pertanto il Governo stabilisce che l’obbligo vaccinale per i lavoratori interessati (e non iscritti all’albo) da questo nuovo decreto vengono uniformati dalla procedura di verifica della vaccinazione che vediamo di seguito con l’articolo 2

ARTICOLO 2 – OBBLIGO VACCINALE (PERSONALE DELLA SCUOLA, COMPARTO DIFESA, SICUREZZA, SOCCORSO PUBBLICO, POLIZIA LOCALE, LAVORATORI STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE SECONDO ART 8-TER DLGS 502/1992)

Il decreto 172 estende l’obbligo vaccinale anche a nuove categorie dal prossimo 15 Dicembre 2021. La procedura è analoga a quanto riportata all’articolo 1 con le opportune modifiche per quanto riguarda il soggetto che procederà alla verifica degli obblighi vaccinali:

– per il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore” i soggetti titolati al controllo dell’adempimento all’obbligo vaccinale sono “i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni” relative.

– per il “personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale” i soggetti titolati al controllo sono “i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale”. Ricadono nell’obbligo di questa categoria anche chi ricade negli “organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124” ovvero “Dipartimento delle informazioni per la sicurezza”, “Agenzia informazioni e sicurezza esterna” e “Agenzia informazioni e sicurezza interna”

– per il “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni” ovvero le strutture sanitarie e socio sanitarie. (link alla legge per ulteriori specifiche) i soggetti titolati al controllo sono “i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale”. 

– per il “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori” i soggetti titolati al controllo sono “i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale”. 

Stabilite le categorie e i soggetti titolati al controllo (articolo 4-ter comma 1) i successivi commi descrivono la procedura di controllo, i relativi tempi e le sanzioni per chi non adempie all’obbligo vaccinale.

Nota: Al comma 2 si specifica che “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” pertanto da una prima lettura sembra un obbligo che ricade solo se si deve svolgere la professione, restano quindi fuori dall’obbligo coloro che non svolgono la professione in quanto in congedo parentale, maternità, infortuni, eccetera.

La procedura ricalca in modo fedele quella descritta nel primo articolo per i lavoratori sanitari ovvero “I soggetti di cui al comma 2” (ovvero quelli che precedentemente abbiamo chiamato “soggetti titolati al controllo”) “verificano immediatamente l’adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10,del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”. Di fatto il controllo avviene quindi mediante le varie piattaforme predisposte attualmente per il controllo del greenpass nei luoghi di lavoro (con le varie specificità a seconda dell’ambito lavorativo). 

Qualora “non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto” verrete invitati ” a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1″

In caso “di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione” entro 3 giorni dalla somministrazione va trasmessa “la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale”.

In caso non consegnate niente i soggetti titolati al controllo (quindi dirigente scolastico, responsabile istituzioni dove lavorate, ecc.) “accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato.

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.

La sospensione è efficace fino al completamento del ciclo primario (2 dosi) di vaccinazione qualora al controllo risultate privi di vaccinazione o all’effettuazione della 3 dose (booster) qualora non abbiate rispettato il calendario di vaccinazione previsto. In alternativa la sospensione sarà efficace fino al 15 Giugno 2022 (ovvero 6 mesi dal 15 Dicembre 2021).

Solo per i lavoratori scolastici al comma 4 è previsto che i dirigenti e i responsabili delle istituzioni possano sostituire il “personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività lavorativa”

Riassumendo quindi per tutte le categorie coinvolte dall’obbligo vaccinale (sanitari già oggi, le nuove categorie dal 15 Dicembre) la procedura di verifica non è più scaricata sulle ASL ma se ne occuperanno gli ordini professionali di appartenenza o i datori di lavoro/dirigenti scolastici nel caso non si sia iscritti a nessun albo per lavorare. Cambia anche la procedura per poter tornare a lavoro, non basterà più l’avvio del piano vaccinale ma serviranno le due dosi qualora ad oggi non siate vaccinati.

ARTICOLO 3- DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID19

Questo articolo modifica la durata del cosiddetto “greenpass” alla luce dell’introduzione del booster (3 dose) riducendola a 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale e prorogandola di 9 mesi una volta somministrata la dose booster. Queste disposizioni valgono dal 15 dicembre 2021.

ARTICOLO 4 – ESTENSIONE DELL’IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Questo articolo estende l’utilizzo della certificazione verde (comunemente chiamato “greenpass base”) ad alcune attività.

Tutte queste disposizioni valgono dal 6 Dicembre 2021 (senza termini di scadenza) e si applicano già dalla zona bianca (come previsto dall’articolo 9 bis comma 1 legge 87/2021) , nello specifico:

– Il greenpass base servirà per i servizi di ristorazione anche all’interno degli hotel

– Il greenpass base servirà per accedere a alberghi e altre strutture ricettive (9-bis comma 1 lettera a-bis)

– Il greenpass base servirà per accedere a “spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità”. Pertanto chi accompagna figli minori o disabili NON deve avere il greenpass per accompagnare negli spogliatoi. (9-bis comma 1 lettera d)

Vengono inoltre aggiunte in materia di trasporto all’articolo 9-quater della legge 87/2021 queste modifiche che valgono dal 6 Dicembre al 31 Dicembre (salvo proroghe) già dalla zona bianca:

– Il greenpass base servirà anche per i traghetti marittimi sullo Stretto di Messina e Isole Tremiti (9-quater comma 1 punto b)

– Il greenpass base servirà anche sui “treni interregionali” e non più solo su intercity e alta velocità (9-quater comma 1 punto c)

– Il greenpass base servirà anche su “autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente” anche in quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale o regionale (9-quater comma 1 punto e)

– Il greenpass base servirà anche sui “mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale” (9 quater comma 1 punto e-ter), quindi qualsiasi mezzo di trasporto locale o regionale dall’autobus alla metropolitana fino al treno regionale. 

Le modalità di controllo “per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale possono essere svolte secondo modalità a campione” (art. 9-quater legge 87/2021 comma 3)

Viene infine modificato il termine di attuazione del greenpass base, specificando che anche quando il vaccino sarà disponibile per i minori di 12 anni la certificazione verde può essere richiesta solo a partire dai 12 anni (art. 9-quater comma 2)

ARTICOLO 5 – IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 DI AVVENUTA VACCINAZIONE O DI AVVENUTA GUARIGIONE

Con l’articolo 5 viene istituito il cosiddetto “super greenpass”, ovvero quello che si ottiene solo a seguito di vaccinazione o guarigione da malattia.

Prima di capire in quali attività verrà richiesto il “super greenpass” l’articolo 5 punto b aggiunge alla legge 87/2021 il comma 2-bis che disciplina l’entrata in vigore di questo nuovo certificato: nelle zone gialla e arancione la fruizione di servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione”.

Per avere un quadro totale però va letto anche l’articolo 6 (disposizioni transitorie) che specifica che “dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) , b) e c -bis), ovvero il “super greenpass”.

Provando a riassumere e a fare qualche esempio:

Il “super green pass” verrà richiesto solo nelle attività che nelle zone bianche, gialle e arancioni altrimenti sarebbero chiuse o limitate mentre per la zona rossa non ci sono distinzioni fra chi è in possesso delle certificazioni e chi no.

Esempio:

  • Palestre e piscine: in zona bianca e gialla si accede con il “greenpass base”, in zona arancione servirà il “super greenpass” mentre in zona rossa chiudono per tutti.
  • Ristoranti: in zona bianca si consuma oggi al tavolo al chiuso con il “greenpass base”. Siccome in zona gialla e arancione ci sono limitazioni (di orario ad esempio) servirà dal 6 dicembre il “super greenpass” anche in zona bianca . In zona rossa saranno chiusi per tutti. Nessun greenpass per chi consuma all’aperto.

Questa differenza è dovuta al fatto appunto che il “super greeenpass” interviene nelle zone quando diventerebbero limitate o chiuse alcune attività in “gialla” o “arancione”. Nei ristoranti in zona gialla è previsto una limitazione della capienza dei tavoli e di orari, quindi già in zona bianca per accedere serve il “super green pass” e non più il semplice “greenpass base”.

Unica eccezione solamente per i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e strutture ricettive, per i quali il “super greenpass” non viene richiesto ma rimarrà limitato al solo “greenpass base”.

Per la scadenza quindi del “super greenpass” al momento la data del 15 gennaio 2022 per quanto riguarda l’applicazione nelle attività limitate in zona gialla (esempio stadi) mentre per le attività in arancione non è prevista scadenza.

ARTICOLO 7 – CONTROLLI

“Il Prefetto sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, adotta un piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell’obbligo del possesso delle certificazioni”

E’ ipotizzabile quindi un aumento dei controlli di possesso del greenpass (base e super) da parte delle forze di polizia e polizia municipale. Il fatto che sia specificato che questi controlli intensificati vengano fatti “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” apre due scenari: la polizia invece di inseguire i veri reati andrà in giro nei bar a chiedere il pass a chi beve un caffè, oppure siamo di fronte solo a un articolo messo per spaventare e che non produrrà nessun effetto nella frequenza dei controlli.

ARTICOLO 8 – CAMPAGNE DI INFORMAZIONE

“Al fine di promuovere un più elevato livello di copertura vaccinale, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri elabora un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2. All’attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle suddette finalità”

Prepariamoci quindi a un aumento di spot sui media e trasmissioni televisive a sottolineare l’importanza della vaccinazione in assenza totale di contraddittorio.

Abbiamo provato a riassumere il decreto sperando di chiarire i confini di applicazione. Alcuni aspetti sono molto confusi per cui invitiamo tutti a prendere il documento come indicativo ma di tenersi aggiornati per eventuali modifiche, precisazioni o correzioni che potrebbero nascere nelle prossime settimane.

Grazie

Staff C.Li.Va. Toscana

DECRETO LEGGE N.105 – ESTENSIONE GREENPASS PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

È stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legge n.105 che estende l’utilizzo del greenpass dal prossimo 6 Agosto.

Di seguito trovate la nostra analisi per poter capire cosa cambia e quali criticità introduce.

Invitiamo tutti a mantenere la calma e a non disperarsi. Numerose manifestazioni sono state organizzate già da oggi 24 Luglio. Ci raccomandiamo di partecipare numerosi perché i nostri diritti sono sotto forte attacco. Invitiamo però, visto il clima di forte esasperazione, a partecipare senza bambini in modo da evitare problemi in caso di eventuali disordini. Sappiamo bene come grandi concentrazioni di persone esasperate possono talvolta creare un ambiente non ideale per il bene più prezioso che abbiamo: i nostri figli.

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LEGGE 119 – FREQUENZA SCOLASTICA GARANTITA ANCHE SENZA REGOLARITA’ VACCINALE PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

LEGGE 119 – FREQUENZA SCOLASTICA GARANTITA ANCHE SENZA REGOLARITA’ VACCINALE PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: INVIO PEC AD UN ISTITUTO SUPERIORE PER CHIARIMENTI

Stiamo ricevendo numerose segnalazioni di iscritti per richieste di istituti di scuola prima e secondaria che chiedono documentazione relativamente alla posizione vaccinale talvolta minacciando addirittura la sospensione della frequenza o l’impossibilità di iscriversi.

Questa la lettera della Asl che ha creato confusione nonostante siano passati 4 anni dall’approvazione della legge: https://www.virgilioempoli.edu.it/documenti/pdf/vaccinazioni/obbligo%20vaccinale%20Informazioni%20per%20DS.pdf.signed.pdf

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OBBLIGO VACCINALE – CHIARIMENTI

In molti ci state scrivendo in questi giorni in privato per farci alcune domande sull’obbligo vaccinale introdotto con il DL 44 del 1° aprile 2021 e convertito con legge n.76 in data 28 maggio 2021
In Toscana stanno arrivando in questi giorni PEC/comunicazioni scritte dalle aziende USL per invitare, entro cinque giorni, a consegnare una delle documentazioni comprovanti l’assolvimento dell’obbligo vaccinale previsto dalla legge.

Abbiamo quindi redatto un nuovo documento che riepiloga i passaggi previsti dalla legge e risponde alle domande più frequenti che riceviamo.

Invitiamo tutti alla lettura del documento che trovate a questo link:

Staff C.Li.Va. Toscana

 

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EMENDAMENTI AL DECRETO LEGGE 44 – OBBLIGO VACCINAZIONE COVID-19 PER LAVORATORI SANITARI E SOCIOSANITARI

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Sono stati depositati in commissione affari costituzionali gli emendamenti al decreto legge 44 che, all’articolo 4, ha introdotto l’obbligo di vaccinazione covid19 per i lavoratori sanitari e sociosanitari.

Trovate tutto il fascicolo degli emendamenti al link del sito del Senato

Prima di analizzare nel dettaglio gli emendamenti più significativi segnaliamo che solo i Senatori Paragone e Ciampolillo (Misto) hanno proposto con gli emendamenti 4.1 e 4.2 di sopprimere del tutto l’articolo (e quindi l’obbligo). Nessun altro emendamento presentato da tutti gli altri rappresentati delle varie forze politiche presenta un segnale forte e chiaro contro l’obbligo vaccinale introdotto dal decreto del Governo.

Analizziamo ora gli emendamenti che potrebbero modificare significativamente il testo del DL in fase di conversione in legge presentati dalle varie forze politiche presenti in Senato. Ricordiamo che l’iter prevede la votazione dei singoli emendamenti in commissione dopo di che Senato e Camera potranno, sulla base dell’orientamento espresso dalle commissioni e dal Governo, approvare il testo così come uscito modificato dalla commissione oppure modificare nuovamente il testo. Il termine per la conversione in legge del DL 44 è il 31 maggio 2021.

PD e Liberi e Uguali con gli emendamenti 4.4 e 4.5 specificano il campo di applicazione dell’obbligo aggiungendo al termine “operatori di interesse sanitario” il termine ” di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1º febbraio 2006, n. 43″. La legge a cui fa riferimento la trovate qui e specifica che “Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.”

2. Resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1″

Per quanto riguarda invece la Lega segnaliamo fra i più significativi gli emendamenti:

4.6 : sul campo di applicazione viene aggiunto il termine “svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività” al comma 1, quindi includendo nell’obbligo di fatto chiunque acceda alle strutture anche solo come volontario o tirocinante. Intenzione confermata anche dall’emendamento 4.13 (sempre Lega) che nel comma 3 (quello che determina la procedura di invio dei nominativi) prevedrebbe di aggiungere al testo di legge le parole “indipendentemente dalla tipologia contrattuale, inclusi i somministratori, i lavoratori operanti in forza di un contratto di appalto, i collaboratori, i lavoratori autonomi ed occasionali, i tirocinanti, i laureati in medicina e chirurgia iscritti ai corsi di specializzazione, gli studenti in medicina ed odontoiatria, gli allievi infermieri, i volontari e chiunque svolga una delle attività di cui al comma 1 nelle strutture o negli ambienti ivi previsti”

4.10 : sul campo di applicazione dove è richiesta la vaccinazione obbligatoria vengono aggiunto alle parole “studi professionali” anche “,nelle strutture in cui viene somministrato il vaccino anti CoV-2/COVID-19” ampliando di fatto il campo dell’obbligo a tutti gli operatori sanitari o sociosanitari che lavorano in una qualsiasi struttura dove il vaccino verrà somministrato in futuro.

Merita attenzione anche l’emendamento 4.11 (Lega) che sostituisce la competenza di chi può attestare specifiche condizioni di salute per avere omissione o differimento alla vaccinazione. Non più “il medico di medicina generale” come previsto dal testo del DL44 ma dal “medico del lavoro”. Questo significa che un’eventuale esonero (temporaneo o definitivo) dall’obbligo di vaccinazione non sarà più attestato dal medico di base ma solo dal medico del lavoro qualora questo emendamento fosse approvato.

Per quanto riguarda invece la parte della sanzione ricordiamo che il testo originale del DL 44 prevede, in caso di impossibilità di demansionamento, la sospensione integrale della retribuzione fino al 31 Dicembre 2021. Su questo punto segnaliamo tre emendamenti della Lega (4.20, 4.21 e 4.22) che vorrebbero “alleggerire” la sanzione eliminando la sospensione integrale dello stipendio e sostituendola con “riduzione di un terzo” (4.20) o con la “riduzione di due quinti” (4.21) o infine con la “riduzione della metà” (4.22).

Da tutti i gruppi emendamenti per specificare meglio gli indennizzi da danni vaccinazione, nel dettaglio ci sono:

4.25 (PD) : “11-bis. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica.

4.28 (Lega) : “È comunque garantito il diritto all’indennizzo per chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, lesioni o infermità permanenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210”

Questo in breve il riassunto dei principali emendamenti. Continueremo a monitorare giorno dopo giorno l’iter di approvazione di questo decreto ma, ad oggi, rimane evidente come non ci sia NESSUN partito contrario all’obbligo di vaccinazione.

Staff C.Li.Va. Toscana

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GREEN PASS – IN GAZZETTA UFFICIALE L’AVVERTIMENTO AL GOVERNO

 

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Forte, chiaro e ben circostanziato l’avvertimento del Garante privacy al Governo pubblicato lunedì 3 maggio in Gazzetta Ufficiale in merito al trattamento dei dati nelle “certificazioni verdi” introdotte con il DL52.

Un atto formale che evidenzia gli errori commessi dal Governo nell’introdurre per decreto un provvedimento che “non ha tenuto adeguatamente conto dei rischi che l’implementazione della misura determina per i diritti e le libertà degli interessati, e, quindi, non siano state adottate le misure tecniche e organizzative adeguate per attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati”.

In particolare le osservazioni riguardano:

“Mancata consultazione del Garante”

Come riportato in Gazzetta:

“L’introduzione della certificazione verde determinando un trattamento sistematico di dati personali, anche relativi alla salute, su larga scala, presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati in relazione alle conseguenze che possono derivare alle persone con riferimento alla limitazione delle libertà personali”.

“Inidoneità della base giuridica”

Molto importante anche l’osservazione del Garante in merito alla base giuridica che ha introdotto questa “certificazione verde”, in particolare si sottolinea che “ il predetto decreto-legge non rappresenta una valida base giuridica per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi a livello nazionale in quanto risulta privo di alcuni degli elementi essenziali richiesti dal regolamento” e che “la mancata specificazione delle finalità per le quali possono essere utilizzate le predette certificazioni assume infatti particolare rilievo con riferimento alla possibilità che tali documenti possano successivamente essere ritenuti una condizione valida anche per l’accesso a luoghi pubblici o servizi o per l’instaurazione o l’individuazione delle modalità di svolgimento di rapporti giuridici, allo stato non espressamente indicati nel decreto-legge (es. in ambito lavorativo o scolastico)”.

Ricordiamo infatti che nel DL52 la certificazione verde viene ufficialmente introdotta solo per la mobilità fra regioni, ma le varie dichiarazioni di alcuni esponenti politici che legano questa certificazione verde anche ad utilizzi per accedere ad eventi o luoghi ha richiamato l’attenzione del Garante che chiede espressamente un confine ben preciso di applicazione.

“Principio di minimizzazione dei dati”

Altro richiamo del Garante è quello relativo ai troppi dati inseriti nella certificazione: “non è pertinente indicare sulla certificazione ulteriori informazioni e che non è necessario l’utilizzo di modelli di certificazioni verdi diversi a seconda della condizione (vaccinazione, guarigione, test negativo) in forza della quale le stesse sono rilasciate”.

“Principio di trasparenza”

Infine molto importante l’osservazione di violazione del decreto legge al principio di trasparenza “non indicando in modo chiaro le puntuali finalità perseguite, le caratteristiche del trattamento e i soggetti che possono trattare i dati raccolti in relazione all’emissione e al controllo delle certificazioni verdi“, “non specifica la titolarità dei trattamenti effettuati ai fini dell’emissione e del controllo delle predette certificazioni verdi e in particolare di quelli posti in essere attraverso la «Piattaforma Nazionale DGC» e, inoltre “l’assenza di indicazioni in ordine alla titolarità del trattamento non consente pertanto agli interessati di esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali previsti dal regolamento”.

Alla luce di tutto questo il Garante ritiene “urgente l’esigenza di intervenire al fine di tutelare i diritti e le libertà degli interessati”.

Ricordiamo che il garante aveva già espresso dubbi anche sull’obbligo vaccinale inserito con il DL44. In un’intervista alla Prof.ssa Feroni infatti che “non è stabilito, ad esempio, quali siano le categorie obbligate, i tempi di conservazione dei dati, le modalità con cui gli ordini professionali e i datori di lavoro debbano comunicare alle ASL gli elenchi degli interessati, le misure a garanzia degli interessati. Non sono definite neppure le misure a tutela della privacy di coloro che non possono vaccinarsi e i cui dati, per ovvie ragioni, sono ancora più sensibili. All’Autorità in tre settimane sono arrivati più di 1.500 reclami o segnalazioni.”

Una vera e propria bocciatura da parte del Garante su un provvedimento che limita fortemente i diritti dei cittadini. Una dimostrazione che il continuo gioco al rialzo della compressione dei diritti deve incontrarsi/scontrarsi con il piano della realtà e soprattutto del diritto. A volte le due cose non vanno molto d’accordo e il fatto che passino nel silenzio generale deve essere un monito per tutti quanti noi e un invito a non dare niente per scontato, mai!

Staff C.Li.Va. Toscana

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APPROFONDIMENTO SUL DECRETO LEGGE 44 DEL 01/04/2021

Analizziamo in questo documento il decreto legge n. 44 del 01/04/2021 che ha introdotto, all’articolo 4, “disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-COV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”

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