DECRETO LEGGE 111 – GREENPASS PER PERSONALE SCOLASTICO, STUDENTI UNIVERSITARI E RESTRIZIONI PER I TRASPORTI
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In gazzetta ufficiale del 6 Agosto è stato pubblicato il decreto legge n.111 , proviamo a riassumere qui brevemente i punti più importanti e critici:
- REGOLE PER LA SCUOLA
- GREENPASS PER PERSONALE SCOLASTICO E STUDENTI UNIVERSITARI
- FONDI
- TRASPORTI
REGOLE PER LA SCUOLA
Tutti i provvedimenti che riguardano la scuola hanno termine “fino al 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza”, in particolare:
-obbligo di mascherina per i maggiori di 6 anni (ad esclusione delle attività sportive)
-distanza di 1 metro
-divieto di accesso per chi ha temperatura sopra 37.5 gradi
Su questo punto arriva la prima grande criticità del decreto: “I protocolli e le linee guida possono derogare alle disposizioni per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità”.
Questo significa che se tutti gli studenti di una classe sono vaccinati (o guariti dal Covid19 da meno di 6 mesi) gli studenti possono togliere la mascherina durante le lezioni. Questo punto è a nostro modo di giudicare una palese violazione della privacy perchè gli insegnanti e le segreterie scolastiche NON possono conoscere lo stato vaccinale degli studenti. Si aprono quindi scenari inaccettabili con domande da parte degli insegnanti agli alunni su dati sensibili e domande indecenti nelle chat di classe dei genitori. Solleciteremo il garante della privacy sul tema e ci aspettiamo una sua presa di posizione ferma e decisa nei confronti del governo
Per quanto riguarda il passaggio alla didattica a distanza nel decreto si fa riferimento alla possibilità ai “Presidenti delle regioni, delle provincie autonome di Trento e Bolzano e ai Sindaci in zona rossa o arancione o in condizione di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o rischio elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica”. Nessun cambiamento quindi rispetto allo scorso anno scolastico: in caso di aumento di casi sindaci e regioni possono riportare gli studenti in DAD, con buona pace delle tante parole su investimenti per ridurre il numero di studenti per classe. Nel 3 anno scolastico dallo stato d’emergenza nessuna certezza per gli studenti di iniziare e terminare in presenza l’anno scolastico.
GREENPASS PER PERSONALE SCOLASTICO E STUDENTI UNIVERSITARI
“Fino al 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza […] tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”. Questo il testo che inserisce l’obbligo di greenpass per studenti universitari e per il personale della scuola (articolo 9-ter aggiunto ai precedenti decreti legge).
La sanzione per il personale scolastico che non è in possesso del greenpass viene specificata nel comma 2: “assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso”.
Il compito di verificare il possesso del greenpass viene specificata nel comma 4: “I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia, scuole paritarie e università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni”. Le modalità sono le stesse dei precedenti decreti, ovvero la scansione mediante App Verifica C19. Questa procedura apre a un carico di lavoro alle segreterie importante, perché la scansione del QR code, come concordato con il garante della privacy nel DPCM attuativo, NON permette di conoscere la scadenza della certificazione (altrimenti sarebbe comprensibile da parte del controllore se il codice è stato generato con un tampone o con una vaccinazione, ad esempio, visti i tempi notevolmente diversi di durata). Nel decreto però si parla che “con circolare del Ministero dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica”. Occorrerà quindi monitorare attentamente le circolari applicative, perché non è da escludere che per rendere attuabili i controlli si permetta di richiedere i certificati vaccinali agli insegnanti e al personale scolastico in modo da ridurre il numero dei controlli di greenpass quotidiani.
Per quanto riguarda invece gli studenti universitari “i controlli sono svolti a campione con le modalità individuate dalle università”.
Al comma 7 si specifica inoltre che queste disposizioni si applicano anche a “istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università”
FONDI
Segnaliamo due stanziamenti importanti dal punto di vista economico:
– 100 milioni per “piano di screening della popolazione scolastica”. Attendiamoci quindi campagne importanti di tamponi gratuiti per gli studenti in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico.
– 358 milioni per “consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato”. Una somma importante che viene quindi riservata per pagare i supplenti di chi verrà sospeso dal lavoro per mancanza del greenpass. Nel comma 11 viene infatti ricordato che “il MIUR provvede al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificate del personale scolastico al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio”.
TRASPORTI
Non meno importante è l’articolo 9-quater che inserisce l’obbligo di possesso del greenpass per accedere ai mezzi di trasporto. L’entrata in vigore di questo articolo è il 1 settembre 2021 e riguarderà:
– aerei per trasporto di persone
– navi e traghetti interregionale ad esclusione di quelli impiegati per lo stretto di Messina (quindi sono inclusi i traghetti per la Sardegna, ad esempio, ma non i traghetti all’interno della stessa regione come quelli per l’Isola d’Elba)
– treni passeggeri di tipo Intercity, Intercity notte ed alta velocità (quindi Frecciarossa e Italo).
– autobous su percorsi che collegano più di due regioni con itinerari, orari e frequenze prestabilite
– autobus a noleggio con conducente ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto locale
Anche in questo caso la modalità di controllo è la stessa dei precedenti articoli, ovvero con l’app del ministero della salute e esibizione del documento a conferma delle generalità. I soggetti titolati al controllo sono i vettori aerei, marittimi e terrestri nonché loro delegati, quindi i greenpass verranno di fatto richiesti al momento dell’imbarco aereo o marittimo o quando in stazione si proverà a salire su uno dei treni citati precedentemente.
Questi i punti principali del nuovo decreto n.111 in vigore dal 7 Agosto ma che produrrà i suoi effetti con l’avvio dell’anno scolastico e dal 1 Settembre per i trasporti. Ricordiamo che il decreto dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dall’entrata in vigore (quindi nei primi giorni di Ottobre) altrimenti perderà efficacia.
Staff C.Li.Va. Toscana