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DECRETO LEGGE N. 172 – “MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 E PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI”

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E’ entrato in vigore Sabato 27 Novembre il nuovo decreto 172 che estende ulteriormente gli obblighi vaccinali ad altre categorie di lavoratori, modifica la procedura di applicazione dell’obbligo per gli operatori sanitari prevista fino ad oggi, modifica le scadenze e gli ambiti di utilizzo della certificazione verde (greenpass) e introduce un nuovo strumento che viene comunemente chiamato “super greenpass”. Analizziamo per punti le principali modifiche ricordando che i decreti legge vanno in vigore con la pubblicazione in gazzetta ufficiale e che il parlamento ha tempo 60 giorni per convertirlo in legge introducendo modifiche al testo.

Questi i principali punti

  • Articolo 1 – Obblighi vaccinali per i lavoratori sanitari
  • Articolo 1 comma 10 – Obblighi vaccinali per operatori di interesse sanitario non iscritti all’albo, lavoratori in strutture residenziali, socio assistenziali e socio sanitarie)
  • Articolo 2 – Obblighi vaccinali per personale della scuola, comparto difesa, sicurezza, soccorso pubblico, lavoratori strutture sanitarie e socio sanitarie
  • Articolo 3 – Aggiornamento della durata delle certificazioni verdi (greenpass base)
  • Articolo 4 – Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi covid 19 (greenpass base) per trasporti pubblici e alberghi
  • Articolo 5 – Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (“super greenpass” )
  • Articolo 7 – Controlli
  • Articolo 8 – Campagne di informazione

ARTICOLO 1 – OBBLIGHI VACCINALI (LAVORATORI SANITARI)

L’articolo 1 modifica la legge 76/2021 introducendo l’articolo 3-ter e sostituendo integralmente l’articolo 4. Da oggi quando parliamo di obblighi vaccinali non è più sufficiente il ciclo primario (due dosi in caso di Pfizer, Moderna e Astrazeneca o una dose con Johnson & Johnson) ma “comprende dal 15 dicembre 2021 la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con la circolare del Ministero della salute”. Ad oggi l’ultima circolare potete trovarla qui e prevede “un richiamo (booster) con un vaccino mRNA (pfizer o moderna) per i maggiorenni dopo almeno 150 giorni dal completamento del ciclo primario” 

Come detto precedentemente viene sostituito integralmente l’articolo 4 della legge 76/2021 per cui da oggi non valgono più le indicazioni fornite per quanto riguarda gli “obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”. 

Il nuovo articolo è peggiorativo per i lavoratori in quanto introduce un periodo di sospensione maggiore, elimina la possibilità di essere demansionati prevista dalla precedente legge e demanda agli ordini delle professioni sanitarie (tramite le rispettive federazioni) il controllo della vaccinazione dei lavoratori snellendo la procedura e quindi i tempi prima della sospensione. 

Vediamo comunque la nuova procedura per i lavoratori sanitari:

– Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, tramite le rispettive Federazioni nazionali, avvalendosi della piattaforma nazionale del green certificate eseguono la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione

– Se dalla piattaforma nazionale non risulti l’effettuazione della vaccinazione (inclusa la dose booster nelle modalità stabilite dalla circolare ministeriale) l’ordine professionale invita l’interessato a produrre entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito. Qualora si presenti la richiesta di vaccinazione l’ordine invita l’interessato a fornire la certificazione attestante l’adempimento entro 3 giorni dalla somministrazione.

– Trascorsi i termini di cui sopra “qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, all’esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.” 

La sospensione è efficacefino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021″

Quindi con questa legge il Governo supera i termini di scadenza degli obblighi vaccinali legati allo stato di emergenza (ad oggi 31.12.2021) ma vengono spostati al 15 giugno 2022. Inoltre per cancellare la sospensione non è sufficiente iniziare la vaccinazione ma è necessario eseguire il ciclo di vaccinazione primario completo (2 dosi) in caso non si sia iniziato al momento della verifica oppure la terza dose (booster) in caso si venga sospesi per non aver fatto il richiamo nei tempi stabiliti. 

Segnaliamo che al comma 6 viene specificato che per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta all’albo “l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021″. Quindi chi deve fare iscrizione all’albo dopo il 15 Dicembre dovrà aver adempiuto all’obbligo vaccinale altrimenti non potrà iscriversi fino al 15 Giugno 2022.

ARTICOLO 1 – COMMA 10 (OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO – LAVORATORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – SOCIO ASSISTENZIALI – SOCIO SANITARIE)

Per tutti coloro che lavorano in ambito sanitario ma non sono iscritti agli albi la procedura spiegata al punto precedente non sarebbe stata applicabile in quanto non presenti nelle anagrafi di nessun ordine professionale. Con il comma 10 pertanto il Governo stabilisce che l’obbligo vaccinale per i lavoratori interessati (e non iscritti all’albo) da questo nuovo decreto vengono uniformati dalla procedura di verifica della vaccinazione che vediamo di seguito con l’articolo 2

ARTICOLO 2 – OBBLIGO VACCINALE (PERSONALE DELLA SCUOLA, COMPARTO DIFESA, SICUREZZA, SOCCORSO PUBBLICO, POLIZIA LOCALE, LAVORATORI STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE SECONDO ART 8-TER DLGS 502/1992)

Il decreto 172 estende l’obbligo vaccinale anche a nuove categorie dal prossimo 15 Dicembre 2021. La procedura è analoga a quanto riportata all’articolo 1 con le opportune modifiche per quanto riguarda il soggetto che procederà alla verifica degli obblighi vaccinali:

– per il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore” i soggetti titolati al controllo dell’adempimento all’obbligo vaccinale sono “i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni” relative.

– per il “personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale” i soggetti titolati al controllo sono “i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale”. Ricadono nell’obbligo di questa categoria anche chi ricade negli “organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124” ovvero “Dipartimento delle informazioni per la sicurezza”, “Agenzia informazioni e sicurezza esterna” e “Agenzia informazioni e sicurezza interna”

– per il “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni” ovvero le strutture sanitarie e socio sanitarie. (link alla legge per ulteriori specifiche) i soggetti titolati al controllo sono “i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale”. 

– per il “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori” i soggetti titolati al controllo sono “i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale”. 

Stabilite le categorie e i soggetti titolati al controllo (articolo 4-ter comma 1) i successivi commi descrivono la procedura di controllo, i relativi tempi e le sanzioni per chi non adempie all’obbligo vaccinale.

Nota: Al comma 2 si specifica che “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” pertanto da una prima lettura sembra un obbligo che ricade solo se si deve svolgere la professione, restano quindi fuori dall’obbligo coloro che non svolgono la professione in quanto in congedo parentale, maternità, infortuni, eccetera.

La procedura ricalca in modo fedele quella descritta nel primo articolo per i lavoratori sanitari ovvero “I soggetti di cui al comma 2” (ovvero quelli che precedentemente abbiamo chiamato “soggetti titolati al controllo”) “verificano immediatamente l’adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10,del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”. Di fatto il controllo avviene quindi mediante le varie piattaforme predisposte attualmente per il controllo del greenpass nei luoghi di lavoro (con le varie specificità a seconda dell’ambito lavorativo). 

Qualora “non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto” verrete invitati ” a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1″

In caso “di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione” entro 3 giorni dalla somministrazione va trasmessa “la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale”.

In caso non consegnate niente i soggetti titolati al controllo (quindi dirigente scolastico, responsabile istituzioni dove lavorate, ecc.) “accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato.

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.

La sospensione è efficace fino al completamento del ciclo primario (2 dosi) di vaccinazione qualora al controllo risultate privi di vaccinazione o all’effettuazione della 3 dose (booster) qualora non abbiate rispettato il calendario di vaccinazione previsto. In alternativa la sospensione sarà efficace fino al 15 Giugno 2022 (ovvero 6 mesi dal 15 Dicembre 2021).

Solo per i lavoratori scolastici al comma 4 è previsto che i dirigenti e i responsabili delle istituzioni possano sostituire il “personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività lavorativa”

Riassumendo quindi per tutte le categorie coinvolte dall’obbligo vaccinale (sanitari già oggi, le nuove categorie dal 15 Dicembre) la procedura di verifica non è più scaricata sulle ASL ma se ne occuperanno gli ordini professionali di appartenenza o i datori di lavoro/dirigenti scolastici nel caso non si sia iscritti a nessun albo per lavorare. Cambia anche la procedura per poter tornare a lavoro, non basterà più l’avvio del piano vaccinale ma serviranno le due dosi qualora ad oggi non siate vaccinati.

ARTICOLO 3- DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID19

Questo articolo modifica la durata del cosiddetto “greenpass” alla luce dell’introduzione del booster (3 dose) riducendola a 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale e prorogandola di 9 mesi una volta somministrata la dose booster. Queste disposizioni valgono dal 15 dicembre 2021.

ARTICOLO 4 – ESTENSIONE DELL’IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Questo articolo estende l’utilizzo della certificazione verde (comunemente chiamato “greenpass base”) ad alcune attività.

Tutte queste disposizioni valgono dal 6 Dicembre 2021 (senza termini di scadenza) e si applicano già dalla zona bianca (come previsto dall’articolo 9 bis comma 1 legge 87/2021) , nello specifico:

– Il greenpass base servirà per i servizi di ristorazione anche all’interno degli hotel

– Il greenpass base servirà per accedere a alberghi e altre strutture ricettive (9-bis comma 1 lettera a-bis)

– Il greenpass base servirà per accedere a “spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità”. Pertanto chi accompagna figli minori o disabili NON deve avere il greenpass per accompagnare negli spogliatoi. (9-bis comma 1 lettera d)

Vengono inoltre aggiunte in materia di trasporto all’articolo 9-quater della legge 87/2021 queste modifiche che valgono dal 6 Dicembre al 31 Dicembre (salvo proroghe) già dalla zona bianca:

– Il greenpass base servirà anche per i traghetti marittimi sullo Stretto di Messina e Isole Tremiti (9-quater comma 1 punto b)

– Il greenpass base servirà anche sui “treni interregionali” e non più solo su intercity e alta velocità (9-quater comma 1 punto c)

– Il greenpass base servirà anche su “autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente” anche in quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale o regionale (9-quater comma 1 punto e)

– Il greenpass base servirà anche sui “mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale” (9 quater comma 1 punto e-ter), quindi qualsiasi mezzo di trasporto locale o regionale dall’autobus alla metropolitana fino al treno regionale. 

Le modalità di controllo “per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale possono essere svolte secondo modalità a campione” (art. 9-quater legge 87/2021 comma 3)

Viene infine modificato il termine di attuazione del greenpass base, specificando che anche quando il vaccino sarà disponibile per i minori di 12 anni la certificazione verde può essere richiesta solo a partire dai 12 anni (art. 9-quater comma 2)

ARTICOLO 5 – IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 DI AVVENUTA VACCINAZIONE O DI AVVENUTA GUARIGIONE

Con l’articolo 5 viene istituito il cosiddetto “super greenpass”, ovvero quello che si ottiene solo a seguito di vaccinazione o guarigione da malattia.

Prima di capire in quali attività verrà richiesto il “super greenpass” l’articolo 5 punto b aggiunge alla legge 87/2021 il comma 2-bis che disciplina l’entrata in vigore di questo nuovo certificato: nelle zone gialla e arancione la fruizione di servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione”.

Per avere un quadro totale però va letto anche l’articolo 6 (disposizioni transitorie) che specifica che “dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) , b) e c -bis), ovvero il “super greenpass”.

Provando a riassumere e a fare qualche esempio:

Il “super green pass” verrà richiesto solo nelle attività che nelle zone bianche, gialle e arancioni altrimenti sarebbero chiuse o limitate mentre per la zona rossa non ci sono distinzioni fra chi è in possesso delle certificazioni e chi no.

Esempio:

  • Palestre e piscine: in zona bianca e gialla si accede con il “greenpass base”, in zona arancione servirà il “super greenpass” mentre in zona rossa chiudono per tutti.
  • Ristoranti: in zona bianca si consuma oggi al tavolo al chiuso con il “greenpass base”. Siccome in zona gialla e arancione ci sono limitazioni (di orario ad esempio) servirà dal 6 dicembre il “super greenpass” anche in zona bianca . In zona rossa saranno chiusi per tutti. Nessun greenpass per chi consuma all’aperto.

Questa differenza è dovuta al fatto appunto che il “super greeenpass” interviene nelle zone quando diventerebbero limitate o chiuse alcune attività in “gialla” o “arancione”. Nei ristoranti in zona gialla è previsto una limitazione della capienza dei tavoli e di orari, quindi già in zona bianca per accedere serve il “super green pass” e non più il semplice “greenpass base”.

Unica eccezione solamente per i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e strutture ricettive, per i quali il “super greenpass” non viene richiesto ma rimarrà limitato al solo “greenpass base”.

Per la scadenza quindi del “super greenpass” al momento la data del 15 gennaio 2022 per quanto riguarda l’applicazione nelle attività limitate in zona gialla (esempio stadi) mentre per le attività in arancione non è prevista scadenza.

ARTICOLO 7 – CONTROLLI

“Il Prefetto sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, adotta un piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell’obbligo del possesso delle certificazioni”

E’ ipotizzabile quindi un aumento dei controlli di possesso del greenpass (base e super) da parte delle forze di polizia e polizia municipale. Il fatto che sia specificato che questi controlli intensificati vengano fatti “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” apre due scenari: la polizia invece di inseguire i veri reati andrà in giro nei bar a chiedere il pass a chi beve un caffè, oppure siamo di fronte solo a un articolo messo per spaventare e che non produrrà nessun effetto nella frequenza dei controlli.

ARTICOLO 8 – CAMPAGNE DI INFORMAZIONE

“Al fine di promuovere un più elevato livello di copertura vaccinale, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri elabora un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2. All’attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle suddette finalità”

Prepariamoci quindi a un aumento di spot sui media e trasmissioni televisive a sottolineare l’importanza della vaccinazione in assenza totale di contraddittorio.

Abbiamo provato a riassumere il decreto sperando di chiarire i confini di applicazione. Alcuni aspetti sono molto confusi per cui invitiamo tutti a prendere il documento come indicativo ma di tenersi aggiornati per eventuali modifiche, precisazioni o correzioni che potrebbero nascere nelle prossime settimane.

Grazie

Staff C.Li.Va. Toscana

OBBLIGO VACCINALE – CHIARIMENTI

In molti ci state scrivendo in questi giorni in privato per farci alcune domande sull’obbligo vaccinale introdotto con il DL 44 del 1° aprile 2021 e convertito con legge n.76 in data 28 maggio 2021
In Toscana stanno arrivando in questi giorni PEC/comunicazioni scritte dalle aziende USL per invitare, entro cinque giorni, a consegnare una delle documentazioni comprovanti l’assolvimento dell’obbligo vaccinale previsto dalla legge.

Abbiamo quindi redatto un nuovo documento che riepiloga i passaggi previsti dalla legge e risponde alle domande più frequenti che riceviamo.

Invitiamo tutti alla lettura del documento che trovate a questo link:

Staff C.Li.Va. Toscana

 

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EMENDAMENTI AL DECRETO LEGGE 44 – OBBLIGO VACCINAZIONE COVID-19 PER LAVORATORI SANITARI E SOCIOSANITARI

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Sono stati depositati in commissione affari costituzionali gli emendamenti al decreto legge 44 che, all’articolo 4, ha introdotto l’obbligo di vaccinazione covid19 per i lavoratori sanitari e sociosanitari.

Trovate tutto il fascicolo degli emendamenti al link del sito del Senato

Prima di analizzare nel dettaglio gli emendamenti più significativi segnaliamo che solo i Senatori Paragone e Ciampolillo (Misto) hanno proposto con gli emendamenti 4.1 e 4.2 di sopprimere del tutto l’articolo (e quindi l’obbligo). Nessun altro emendamento presentato da tutti gli altri rappresentati delle varie forze politiche presenta un segnale forte e chiaro contro l’obbligo vaccinale introdotto dal decreto del Governo.

Analizziamo ora gli emendamenti che potrebbero modificare significativamente il testo del DL in fase di conversione in legge presentati dalle varie forze politiche presenti in Senato. Ricordiamo che l’iter prevede la votazione dei singoli emendamenti in commissione dopo di che Senato e Camera potranno, sulla base dell’orientamento espresso dalle commissioni e dal Governo, approvare il testo così come uscito modificato dalla commissione oppure modificare nuovamente il testo. Il termine per la conversione in legge del DL 44 è il 31 maggio 2021.

PD e Liberi e Uguali con gli emendamenti 4.4 e 4.5 specificano il campo di applicazione dell’obbligo aggiungendo al termine “operatori di interesse sanitario” il termine ” di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1º febbraio 2006, n. 43″. La legge a cui fa riferimento la trovate qui e specifica che “Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.”

2. Resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1″

Per quanto riguarda invece la Lega segnaliamo fra i più significativi gli emendamenti:

4.6 : sul campo di applicazione viene aggiunto il termine “svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività” al comma 1, quindi includendo nell’obbligo di fatto chiunque acceda alle strutture anche solo come volontario o tirocinante. Intenzione confermata anche dall’emendamento 4.13 (sempre Lega) che nel comma 3 (quello che determina la procedura di invio dei nominativi) prevedrebbe di aggiungere al testo di legge le parole “indipendentemente dalla tipologia contrattuale, inclusi i somministratori, i lavoratori operanti in forza di un contratto di appalto, i collaboratori, i lavoratori autonomi ed occasionali, i tirocinanti, i laureati in medicina e chirurgia iscritti ai corsi di specializzazione, gli studenti in medicina ed odontoiatria, gli allievi infermieri, i volontari e chiunque svolga una delle attività di cui al comma 1 nelle strutture o negli ambienti ivi previsti”

4.10 : sul campo di applicazione dove è richiesta la vaccinazione obbligatoria vengono aggiunto alle parole “studi professionali” anche “,nelle strutture in cui viene somministrato il vaccino anti CoV-2/COVID-19” ampliando di fatto il campo dell’obbligo a tutti gli operatori sanitari o sociosanitari che lavorano in una qualsiasi struttura dove il vaccino verrà somministrato in futuro.

Merita attenzione anche l’emendamento 4.11 (Lega) che sostituisce la competenza di chi può attestare specifiche condizioni di salute per avere omissione o differimento alla vaccinazione. Non più “il medico di medicina generale” come previsto dal testo del DL44 ma dal “medico del lavoro”. Questo significa che un’eventuale esonero (temporaneo o definitivo) dall’obbligo di vaccinazione non sarà più attestato dal medico di base ma solo dal medico del lavoro qualora questo emendamento fosse approvato.

Per quanto riguarda invece la parte della sanzione ricordiamo che il testo originale del DL 44 prevede, in caso di impossibilità di demansionamento, la sospensione integrale della retribuzione fino al 31 Dicembre 2021. Su questo punto segnaliamo tre emendamenti della Lega (4.20, 4.21 e 4.22) che vorrebbero “alleggerire” la sanzione eliminando la sospensione integrale dello stipendio e sostituendola con “riduzione di un terzo” (4.20) o con la “riduzione di due quinti” (4.21) o infine con la “riduzione della metà” (4.22).

Da tutti i gruppi emendamenti per specificare meglio gli indennizzi da danni vaccinazione, nel dettaglio ci sono:

4.25 (PD) : “11-bis. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica.

4.28 (Lega) : “È comunque garantito il diritto all’indennizzo per chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, lesioni o infermità permanenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210”

Questo in breve il riassunto dei principali emendamenti. Continueremo a monitorare giorno dopo giorno l’iter di approvazione di questo decreto ma, ad oggi, rimane evidente come non ci sia NESSUN partito contrario all’obbligo di vaccinazione.

Staff C.Li.Va. Toscana

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Epidemia di Morbillo in un ospedale di livello terziario a Porto, Portogallo, 2018: sfida nell’era post-eradicazione

Traduzione C.Li.Va

Traduttrice: Chiara Remedia

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