CIRCOLARE MIUR OBBLIGO VACCINALE
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E’ stata pubblicata dal MIUR una circolare operativa per l’applicazione dal 15 Dicembre dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico.
Come sempre vi lasciamo il link al documento ufficiale e proviamo a riassumere i punti principali:
CAMPO DI APPLICAZIONE
L’obbligo a partire dal 15 Dicembre 2021 si applica al : “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”
Viene indicato che chi lavora a scuola ma non fa parte “del personale scolastico” (operatori a supporto dell’inclusione scolastica, addetti alle mense, pulizie, eccetera) NON ricadono nell’obbligo del DL 172. Ovviamente per queste categorie di lavoratori ad oggi permane l’obbligo di greenpass base per effetto del DL 127 convertito in legge 165/2021.
NUMERO DI DOSI
In accordo con i termini previsti dal Ministero della Salute l’obbligo comprende sia il ciclo primario (due dosi per tutti i prodotti disponibili ad eccezione del Johnson and Johnson il cui ciclo primario consisteva in una sola dose) che la terza dose “booster” a distanza di 150 giorni dalla seconda dose. Viene però specificato che di fatto i termini della terza dose sono quelli previsti per il “greenpass rafforzato”, ovvero 9 mesi (“pertanto “la somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi”).
Questo richiamo ai termini del “greenpass rafforzato” pertanto conferma che chi ha avuto il covid19 è in regola con l’obbligo vaccinale per 6 mesi.
ESENZIONE DALL’OBBLIGO
“La vaccinazione può essere omessa o differita in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del ministero della salute”.
Al momento secondo la circolare 53922 del 25 Novembre questi certificati hanno scadenza al 31 Dicembre 2021 e il dirigente scolastico può cambiare mansione per “evitare rischio di diffusione del contagio ma senza decurtazione della retribuzione”.
Ricordiamo che chi possiede questa esenzione NON deve neanche fare i tamponi in quanto l’obbligo di possesso della certificazione verde (“greenpass base”) non si applica ai soggetti esentati dalla campagna di vaccinazione.
PROCEDURA DI CONTROLLO
Il rispetto dell’obbligo vaccinale è assicurati dai dirigenti scolastici o dai responsabili delle strutture dove vige l’obbligo. Le informazioni possono essere acquisite mediante le consuete modalità previste dal DPCM e “saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi”. E’ lecito pertanto attendersi procedure che saranno diversificate a seconda delle regioni: dal controllo automatico con la piattaforma attualmente usata per il greenpass fino alle singole richieste per la verifica dell’adempimento verso il docente o il personale ATA.
La non regolarità consiste nel non aver effettuato la vaccinazione o non aver “presentato la richiesta di vaccinazione”. Pertanto da una lettura della nota operativa dovrebbero risultare “in regola” anche tutti coloro che avranno presentato richiesta di vaccinazione e questa risulti nel sistema dove viene effettuata la verifica automatizzata.
Per chi non è in regola il dirigente / responsabile invierà un invito scritto (non viene specificata la forma per cui non si possono escludere comunicazioni a mano, via mail, pec, raccomandata, ecc.) a produrre entro 5 giorni una delle documentazioni necessarie a non essere sospesi:
a) documentazione comprovante la vaccinazione (nei casi in cui questa non sia registrata nella piattaforma di controllo)
b) omissione / differimento (come specificato in precedenza)
c) richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dalla ricezione dell’invito
d) insussistenza dei presupposti dell’obbligo vaccinale (in questa casistica potrebbero ricadere anche i “guariti” qualora la piattaforma di controllo non abbia registrato correttamente il dato)
IMPORTANTE: “Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone)”
Come avevamo già anticipato dalla lettura del testo durante questi 5 giorni si PUO’ CONTINUARE A LAVORARE mediante “greenpass base”.
Analogamente anche per chi presenta la richiesta di vaccinazione / appuntamento (da eseguirsi massimo entro 20 giorni) si potrà continuare a lavorare regolarmente (“nell’intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone)”)
SOSPENSIONE DA LAVORO
La sospensione avviene a seguito della “mancata presentazione della documentazione” descritta precedentemente. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati ma è garantita la conservazione del rapporto di lavoro.
La sospensione è valida fino “alla comunicazione da parte dell’interessato, al datore di lavoro, dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.”
Pertanto per chi deciderà di vaccinarsi, una volta sospesi, si riacquisisce il diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa appena somministrata la prima dose.
Il personale sospeso può essere sostituto con contratti a tempo determinato che si risolvono nel momento in cui cessa la sospensione.
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Per quanto riguarda i nuovi contratti a tempo determinato il MIUR precisa che l’assolvimento dell’obbligo vaccinale sia requisito per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro (“si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro” )
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Nella circolare il MIUR ricorda che “l’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19”
Pertanto pare che oltre alla sospensione da lavoro si incorra anche in una sanzione che va da 600€ a 1500€ .
Per chi ha l’obbligo di controllo ma non lo effettua invece la sanzione va da 400€ a 1000€
Su questa parte sanzionatoria faremo un approfondimento perché nel caso del greenpass a lavoro si incorre nella sanzione solo se si accede a luogo di lavoro senza certificazione mentre chi dichiara di non averlo non ha retribuzione ma non è prevista la sanzione. Rimane poi da approfondire chi è il soggetto titolato ad emettere una sanzione amministrativa per questa violazione.